§ VI.3.5 - L.R. 22 dicembre 1983, n. 25.
Costituzione dell'Istituto finanziario regionale pugliese - FINPUGLIA S.p.A. - per la promozione, sviluppo e assistenza socio-economica.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:22/12/1983
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Regime giuridico e natura dell'Istituto).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Modalità d'intervento).
Art. 4.  (Capitale sociale - Fondo di dotazione).
Art. 5.  (Progetti specifici).
Art. 6.  (Obbligazioni).
Art. 7.  (Bilancio e relazione previsionale).
Art. 8.  (Consiglio di Amministrazione - Collegio Sindacale).
Art. 9.  (Assemblea).
Art. 10.  (Costituzione).
Art. 11.  (Spese di costituzione e primo impianto).
Art. 12.  (Finanziamento).


§ VI.3.5 - L.R. 22 dicembre 1983, n. 25.

Costituzione dell'Istituto finanziario regionale pugliese - FINPUGLIA S.p.A. - per la promozione, sviluppo e assistenza socio-economica.

(B.U. 31 dicembre 1983, n. 132).

 

TITOLO I

REGIME GIURIDICO - FINALITA' - MODALITA' D'INTERVENTO

 

Art. 1. (Regime giuridico e natura dell'Istituto).

     La Regione Puglia promuove la costituzione di una società per azioni, secondo le norme degli artt. 2325 e seguenti del codice civile, denominata «Istituto Finanziario Regionale Pugliese per lo Sviluppo Economico - FINPUGLIA S.p.A.».

     La FINPUGLIA opera nei settori di interesse regionale ai sensi dell'art. 117 e del secondo comma dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, nell'ambito dei fini stabiliti dallo Statuto della Regione Puglia ed in particolare per il superamento degli squilibri, secondo gli obiettivi della programmazione regionale.

     La partecipazione della Regione è maggioritaria.

     Soci della FINPUGLIA possono essere aziende ed istituti di credito, Camere di commercio, Industria, Agricoltura, imprese di assicurazione, consorzi di imprese operanti nella Regione, società a prevalente partecipazione pubblica.

     Lo Statuto della FINPUGLIA, ed eventuali sue successive modificazioni, è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 2. (Finalità).

     La FINPUGLIA è strumento della programmazione regionale e concorre alla realizzazione del Piano regionale di sviluppo e delle sue leggi attuative.

     La FINPUGLIA, operando secondo criteri di economicità:

     a) ricerca e mobilita risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie e di organismi internazionali per il finanziamento di piani, programmi, progetti regionali o di interesse regionale;

     b) promuove ed organizza, sulla base di direttive della Giunta regionale, servizi ed incentivi reali per le imprese, attività nel campo dei settori organici di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 relativi ai servizi sociali aventi particolare rilevanza economica, allo sviluppo economico, all'assetto e utilizzazione del territorio, d'intesa con i soggetti del sistema delle autonomie locali e con le modalità di cui al successivo art. 3;

     c) partecipa ai consorzi previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 e promuove la costituzione di fondi di garanzia aventi finalità coerenti con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo.

     La FINPUGLIA realizza, altresì, interventi specifici disposti da apposite leggi regionali, ai sensi del successivo art. 5.

 

     Art. 3. (Modalità d'intervento).

     La FINPUGLIA per raggiungere le sue finalità e in coerenza con le indicazioni del Piano regionale di sviluppo e le sue leggi di attuazione si avvale normalmente delle seguenti modalità di intervento:

     a) promuove la costituzione di consorzi e di società con Enti e società a partecipazione pubblica o privata;

     b) partecipa a Enti, consorzi e società aventi scopi analoghi a quelli propri.

     La FINPUGLIA può derogare alle suddette modalità solo nei casi previsti dallo Statuto.

     Lo Statuto stabilisce i criteri e i limiti della partecipazioni e delle rappresentanze di cui al punto b) del presente articolo e determina la rappresentanza della FINPUGLIA negli organi direttivi e di controllo delle società, degli Enti e dei consorzi cui partecipa.

     E' esclusa la facoltà di assumere partecipazioni in società ed imprese commerciali o industriali non aventi finalità analoghe a quelle previste dall'art. 2 della presente legge.

     Gli atti costitutivi, gli statuti e le relative modificazioni, i bilanci annuali delle società e degli Enti in cui la FINPUGLIA assume partecipazioni devono essere trasmessi alla Regione a cura della FINPUGLIA unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 7.

     La FINPUGLIA svolge, altresì, le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie al raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.

 

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - FONDI DI GESTIONE - ORGANI SOCIALI

 

     Art. 4. (Capitale sociale - Fondo di dotazione).

     La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della FINPUGLIA una quota del capitale sociale pari a 20 miliardi di lire, corrispondente ad almeno il 51%, e nei casi di aumento del capitale esercita il diritto di opzione in proporzione al capitale sottoscritto.

     La Regione procederà a dotare la FINPUGLIA di un fondo di dotazione non remunerato a partire dal primo esercizio successivo a quello della costituzione.

 

     Art. 5. (Progetti specifici).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6. (Obbligazioni).

    La FINPUGLIA può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

     Le obbligazioni emesse dalla FINPUGLIA possono essere, secondo quanto stabilito da apposita legge regionale, in tutto o in parte garantite dalla Regione Puglia, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 7. (Bilancio e relazione previsionale).

     La FINPUGLIA trasmette ogni anno alla Regione il proprio bilancio, redatto a norma degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, corredato degli allegati e della relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale.

     La FINPUGLIA trasmette, altresì, alla Regione ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione, una relazione previsionale e programmatica della propria attività per l'esercizio successivo, che viene unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.

     La FINPUGLIA è tenuta a fornire a richiesta del Consiglio regionale relazioni periodiche sullo stato di attuazione dell'attività programmata.

     Il bilancio della FINPUGLIA dovrà ottenere la certificazione prevista per le società le cui azioni sono quotate in borsa.

 

     Art. 8. (Consiglio di Amministrazione - Collegio Sindacale).

     Il Consiglio regionale, sentito il parere della Commissione per le nomine, designa a norma dell'art. 2458 del codice civile un numero di consiglieri di amministrazione della FINPUGLIA - per i quali è autorizzato a prestare cauzione - proporzionato alla sua quota di partecipazione al capitale.

     Il Consiglio regionale indica, nell'ambito dei consiglieri da esso designati, il Presidente del Consiglio di amministrazione.

     La designazione dei consiglieri avviene con voto limitato ad uno, al fine di assicurare la rappresentanza della maggioranza in misura di 2/3 e delle minoranze consiliari in misura non inferiore ad 1/3.

     Gli amministratori della FINPUGLIA durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

     I Sindaci effettivi e supplenti della FINPUGLIA devono essere scelti tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti e vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

     I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

     Il Consiglio regionale designa, con le procedure di cui al terzo comma del presente articolo, la maggioranza dei membri del Collegio sindacale ed indica, tra di loro, il Presidente.

     Per l'ineleggibilità e/o la decadenza da membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale valgono le norme del codice civile e, in quanto applicabili, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

 

     Art. 9. (Assemblea).

     La Regione è rappresentata nell'Assemblea della FINPUGLIA dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale suo delegato.

     Il Presidente della Giunta regionale partecipa all'Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa e delle competenti Commissioni consiliari sull'ordine del giorno dell'Assemblea e sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale per quanto riguarda l'atto costitutivo della FINPUGLIA, lo statuto e i relativi adempimenti.

 

TITOLO III

NORME FINALI

 

     Art. 10. (Costituzione).

     Il Presidente della Regione, o un assessore regionale suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della FINPUGLIA, nonché ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge.

 

     Art. 11. (Spese di costituzione e primo impianto).

     La Regione è autorizzata a concedere alla FINPUGLIA, all'atto della sua costituzione, un'anticipazione pari a 400 milioni di lire del capitale sociale come concorso nelle spese di costituzione e primo impianto dell'Istituto.

 

     Art. 12. (Finanziamento).

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 17 giugno 1994.