§ VI.3.3 - L.R. 9 giugno 1982, n. 24.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e bilancio pluriennale della Regione Puglia (legge finanziaria 1982).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:09/06/1982
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ VI.3.3 - L.R. 9 giugno 1982, n. 24.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e bilancio pluriennale della Regione Puglia (legge finanziaria 1982).

(B.U. 11 giugno 1982, n. 67).

 

Art. 1.

     La Regione prima del bilancio di previsione approva la legge finanziaria al fine di adeguare il bilancio annuale e pluriennale alle scelte e alle priorità definite dal Piano regionale di Sviluppo nonchè a leggi e programmi approvati in attuazione del Piano stesso.

 

FONDO INVESTIMENTI

 

     Art. 2.

     Per la redazione e la realizzazione di programmi e progetti aventi specifiche funzioni-obiettivo indicate nel Piano regionale di Sviluppo è istituito, nel bilancio relativo all'esercizio finanziario 1982 e nel bilancio pluriennale 1982/1985, il «Fondo per gli investimenti».

     Al Fondo di cui al precedente comma vengono assegnati 358,1 miliardi per l'esercizio finanziario 1982; 381 miliardi per il 1983; 501 miliardi per il 1984; 354 miliardi per il 1985.

     I 358,1 miliardi assegnati all'esercizio finanziario 1982 sono così destinati:

 

 

    - Piano di risanamento delle acque              115,0 miliardi

    - Finanziaria regionale                          20,0    »

    - Terziario avanzato                             25,0    »

    - Progetti-obiettivo in agricoltura              47,0    »

    - Piani di intervento per l'approvvigionamento

        idrico                                       15,0    »

    - Valorizzazione aree interne                    15,0    »

    - Sistemi urbani                                 10,0    »

    - Osservatorio del mercato del lavoro             1,1    »

    - Aree per insediamenti produttivi               10,0    »

    - Viabilità regionale                            15,0    »

    - Assetto delle coste e porti turistici          10,0    »

    - Redazione di progetti relativi a interventi

        considerati prioritari dal Piano regionale

        di Sviluppo, ivi compresi l'occupazione gio-

        vanile, la casa e il sistema scientifico

        universitario pugliese                       75,0    »

 

 

     Per il triennio 1983-1985 vengono assegnati al «Fondo per gli investimenti» 1.236 miliardi secondo la ripartizione di cui al 2° comma del presente articolo.

     Con la legge di approvazione del bilancio di previsione si provvederà annualmente alla ripartizione di tali stanziamenti tra gli obiettivi prioritari definiti dal Piano regionale di Sviluppo.

     In armonia con le indicazioni formulate dal Piano regionale di Sviluppo, l'Assessore alla programmazione promuove e coordina la predisposizione dei programmi intersettoriali e dei progetti corrispondenti agli interventi di cui al presente articolo.

     La Giunta regionale adotta i suddetti programmi e li sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

     I progetti sono adottati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare ove non attuativi di un programma già approvato dal Consiglio regionale.

     In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 37 del 28 novembre 1977, il parere tecnico ed amministrativo previsto dalle vigenti normative, salvo quelli di competenza di Organi dello Stato, relativo ai progetti ed ai programmi di cui alla presente legge, è demandato al Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione di cui alla legge regionale n. 44 del 25 luglio 1979.

 

     Art. 3.

     Nella articolazione di tutte le politiche di intervento la Regione è impegnata ad assicurare priorità alla soluzione dei problemi delle aree interne.

     A tal fine, alle aree comprese nelle Comunità montane e in quelle svantaggiate di cui all'art. 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 54 è riservata con carattere aggiuntivo una quota di risorse finanziarie del 5% in tutti i programmi di intervento della Regione, ferme restando le eventuali migliori condizioni previste da altre leggi.

     Nelle medesime aree di cui al presente articolo:

     - i contributi in c/capitale previsti a favore delle unità produttive, singole o associate, e delle cooperative sono maggiorati del 5%;

     - il concorso nel pagamento degli interessi per i mutui contratti dalle unità produttive singole o associate e dalle cooperative è maggiorato di 2 punti percentuali a favore dei mutuatari rispetto alle misure stabilite ai sensi delle leggi regionali.

 

LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 4.

     I limiti di impegno trentacinquennali di cui al Cap. 02302 del bilancio 1981, già autorizzati per l'anno 1981 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalità di cui alla L.R. n. 37 del 12 agosto 1978, graveranno a partire dal bilancio per l'esercizio 1983 fino al 2017.

 

     Art. 5.

     Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979 possono essere utilizzate mediante l'assunzione dell'impegno della prima quota di ammortamento, nell'esercizio 1982, con imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio.

 

INDUSTRIA

 

     Art. 6.

     (Omissis). [1]

 

AGRICOLTURA

 

     Art. 7.

     In applicazione dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonchè ai sensi dell'art. 23 della L.R. 31 agosto 1981, n. 54, la Regione, entro e non oltre l'esercizio finanziario 1982, dispone con legge il coordinamento dei programmi di settore approvati con la suddetta legge regionale con le scelte e i criteri del Piano regionale di Sviluppo avendo particolare riguardo ai progetti-obiettivo:

     - valorizzazione della produzione agricola;

     - assistenza tecnica;

     - commercializzazione dei prodotti agricoli;

     - valorizzazione delle zone interne;

     - aree irrigue.

 

     (Dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'Allegato C alla L.R. 13 agosto 1998, n. 28.