Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.1 tributi |
Data: | 04/09/2001 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'ammontare del tributo speciale di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il deposito in discarica di ogni tonnellata di [...] |
Art. 2. 1. Ai fini del calcolo del tributo si tiene conto anche della frazione di tonnellata fino a tre decimali. I registri di cui all'articolo 3, comma 28, della legge n. 549 del 1995, devono [...] |
§ VI.1.9 - L.R. 4 settembre 2001, n. 26.
Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi.
(B.U. 7 settembre 2001, n. 137).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'ammontare del tributo speciale di cui all'articolo 3, comma 4, della
A. RIFIUTI SPECIALI TAL QUALI
A.1 euro 10 (dieci) per i rifiuti speciali pericolosi;
A.2 euro 6 (sei) per gli altri rifiuti non pericolosi;
A.3 euro 4 (quattro) per i rifiuti misti da costruzioni e demolizioni.
B. RIFIUTI URBANI TAL QUALI
B.1 euro 20 (venti) per i rifiuti conferiti tal quali in discariche;
B.2 euro 11 (undici) per rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di ambito nel quale sia stata costituita l'autorità di bacino o di ambito limitatamente ai rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o ambito [1].
1. Ai fini del calcolo del tributo si tiene conto anche della frazione di tonnellata fino a tre decimali. I registri di cui all'articolo 3, comma 28, della
2. Analoga indicazione deve essere riportata nella dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della
[1] Lettera così sostituita dall'art. 5 della