Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 05/08/1999 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all'articolo 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27. |
Art. 2. 1. La Regione con il piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il coordinamento dei piani [...] |
Art. 3. 1. E' fatto obbligo agli organi di gestione dei singoli istituti, individuati nel Titolo I - Parte I, comma 6, del piano faunistico-venatorio regionale, dare attuazione ai compiti loro [...] |
Art. 4. 1. Dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale decorrono i termini di cui all'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 27 del 1998. |
§ V.5.R/14 - R.R. 5 agosto 1999, n. 2. [1]
Attuazione del Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003.
(B.U. 6 agosto 1999, n. 85 suppl.).
1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all'articolo 14, comma 7, della
2. Il presente
1. La Regione con il piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali.
2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della
3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del piano faunistico-venatorio regionale e del presente regolamento di attuazione con periodicità quinquennale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della
1. E' fatto obbligo agli organi di gestione dei singoli istituti, individuati nel Titolo I - Parte I, comma 6, del piano faunistico-venatorio regionale, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano medesimo nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e non oltre sessanta giorni dalla stessa.
2. La Regione con il predetto piano faunistico venatorio regionale conferma, istituisce, amplia e revoca tutti gli istituti previsti dal piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
3. Con l'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla
1. Dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale decorrono i termini di cui all'articolo 9, comma 11, della
[1] Abrogato dall'art. 4 del