Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 06/12/1989 |
Numero: | 9 |
§ V.5.R/13 - R.R. 6 dicembre 1989, n. 9. - Gestione delle zone per
l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia. (Attuazione art. 18 L.R. n. 10/84).
1. (Generalità). - 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10, le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia e stabilisce le relative modalità di gestione.
2. Nelle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia è vietato esercitare la caccia.
3. Nei successivi articoli le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia saranno denominate semplicemente «zone addestramento cani».
2. (Costituzione). - 1. La richiesta di costituzione di zona per addestramento cani presentata all'Assessorato regionale competente deve essere corredata dalla planimetria del territorio interessato e dal consenso scritto dei possessori o conduttori ovvero, in mancanza di essi, dei proprietari dei fondi rustici su cui si intende istituire la zona.
2. In ogni caso le zone di addestramento cani devono essere costituite a distanza tale dai centri abitati da non arrecare turbativa alle persone.
3. Le richieste di costituzione delle zone di addestramento cani devono essere corredate dei seguenti dati:
- carta topografica dell'area interessata su scala 1:25.000;
- planimetria;
- relazione tecnica con le indicazioni degli intervenuti previsti ed il
programma per la sorveglianza;
- regolamento interno per la gestione della zona sulla base del
regolamento-tipo;
- atto di costituzione e statuto dell'organismo richiedente la gestione nel
caso di associazione;
- consenso scritto dei possessori o conduttori ovvero, in mancanza di essi,
dei proprietari dei fondi rustici.
4. Le zone individuate nell'ambito delle aree faunistico-venatorie nei progetti di intervento agro-faunistico di cui all'art. 10, 2° comma, punto f), della medesima legge regionale si suddividono in zone di tipo «A» e zone di tipo «B».
5. Le zone complessivamente non devono superare l' 1% del territorio agro-forestale provinciale totale.
6. Tutti i cacciatori a parità di diritti ed obblighi possono accedere alle zone.
7. La gestione delle zone è affidata in via prioritaria alle Associazioni venatorie e cinofile presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5 della
8. Contestualmente alla delibera di costituzione di ogni singola zona di addestramento vengono stabilite le modalità di gestione sulla base del regolamento allegato al presente provvedimento.
9. Le zone hanno durata di sei anni salvo revoca o rinnovo.
10. I cani impiegati in tali zone devono essere vaccinati contro la rabbia da non meno di 20 giorni e da non oltre 11 mesi ed essere accompagnati dal relativo certificato di vaccinazione.
11. I cani da caccia, prima e dopo il turno di allenamento nelle zone, devono essere rigorosamente custoditi. In difetto, sono considerati vaganti.
3. (Zone di tipo «A»). - 1. Le zone di tipo «A» sono destinate all'allenamento, all'addestramento, alle prove di lavoro cinofile nazionali ed internazionali con cani iscritti nei libri genealogici, in presenza di selvaggina stanziale allo stato naturale. Tali zone possono comprendere territorio di ripopolamento e cattura.
2. Nelle zone di tipo «A» è vietato l'uso delle armi, tranne quelle caricate a salve.
3. Di dette prove di lavoro si darà comunicazione scritta alla Provincia territorialmente competente, che provvederà ad assicurare una adeguata vigilanza.
4. In dette zone è vietata ogni attività (addestramento, allenamento e gare cinofile) nei mesi di aprile e maggio.
5. L'estensione delle zone di tipo «A» non può essere inferiore ai 500 Ha.
6. Nelle zone di tipo «A» deve essere garantito dall'Ente Gestore il controllo, il mantenimento e la salvaguardia della selvaggina allo stato naturale, nonchè la sua riproduzione ed eventuale ripopolamento, anche al fine di consentire il naturale sviluppo e la cattura, secondo le indicazioni contenute nei piani e programmi regionali di cui all'art. 9 della
7. Il Comitato di Gestione rilascerà, su richiesta di chi è interessato, permessi, nei periodi e modi consentiti.
8. Il Comitato di Gestione deve redigere il proprio regolamento da sottoporre alla Provincia per l'approvazione.
4. (Zone di tipo «B»). - 1. Le zone di tipo «B» sono destinate alle prove di lavoro cinofile diverse da quelle di cui al precedente art. 3.
2. Le zone sono istituite nelle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio, con esclusione di aree caratterizzate dalla presenza di colture agricole specializzate e/o intensive.
3. In tali zone è consentito lo sparo esclusivamente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice, quaglia e colino della virginia, riprodotte artificialmente e di comprovata provenienza da allevamenti riconosciuti, nonchè l'allenamento alla selvaggina appartenente alle specie cacciabili riprodotte artificialmente e di comprovata provenienza da allevamenti riconosciuti.
4. Dette zone non possono confinare con oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura nei limiti di cui all'art. 42, comma 9°, della
5. L'estensione delle zone di tipo «B» non può essere inferiore a 10 Ha e superiore a 50.
6. Il Comitato di gestione provvederà ad articolare le attività cinofile di addestramento e allenamento dei cani da ferma, da seguita, da cerca e da tana, le gare di caccia pratica nonchè l'effettuazione delle gare secondo propri calendari.
7. I periodi di addestramento, di allenamento e delle gare sono comunicati alla Provincia competente per territorio.
8. Durante lo svolgimento di tali attività deve essere assicurata la presenza nella zona di almeno un agente faunistico.
5. (Quote di partecipazione). - 1. L'Ente Gestore, nel regolamento interno, espliciterà le quote di partecipazione individuali sia alle gare che all'addestramento ed allenamento dei cani.
2. Non è consentita la vendita dei capi abbattuti durante le gare e le prove.
3. L'Amministrazione provinciale approva il regolamento di gestione di cui al successivo art. 6 redatto dall'Ente Gestore. La mancata approvazione non consente l'utilizzazione della zona.
6. (Regolamento interno). - 1. Gli organi di gestione della zona, sulla base dell'allegato regolamento-tipo, adottano un regolamento interno che disciplina l'accesso degli addestratori e lo svolgimento delle gare e che determina le norme per il funzionamento e la vigilanza della zona. In particolare, gli organi di gestione sono tenuti a:
- assicurare la vigilanza con guardie volontarie o fisse;
- limitare il numero dei cani nella zona secondo le richieste di autorizzazione;
- non fare effettuare attività cinofile in ore notturne.
2. I nominativi delle guardie volontarie o fisse nonchè di eventuale altro personale addetto alla zona devono essere comunicati alla Provincia competente per territorio.
7. (Tabellazione). - 1. Le zone devono essere tabellate a cura e spese dell'organo di gestione con appositi cartelli recanti la scritta: «Regione Puglia - Zona per addestramento cani (denominazione) di tipo_____________ - Autorizzata ai sensi di legge a cura e spese di (Ente Gestore).
8. (Revoche). - 1. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento, gli organismi di gestione possono essere diffidati dalla Provincia.
2. L'autorizzazione alla gestione in caso di diffida successiva può essere revocata dalla Giunta Regionale con effetto immediato su proposta della Provincia territorialmente competente.
ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, |
L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI DA CACCIA |
|
SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO |
|
1. (Generalità). - 1. Le norme che seguono regolamentano |
l'attività della zona addestramento cani di tipo |
__________________________________________________________________ |
denominata _______________________________________________________ |
gestita da _______________________________________________________ |
compresa nei territori dei comuni di _____________________________ |
__________________________________________________________________ |
__________________________________________________________________ |
secondo l'allegata planimetria in scala 1: per una superficie |
complessiva agro-forestale di Ha _________________________________ |
|
2. (Accesso). - 1. Il numero di cacciatori e/o di conduttori |
appartenenti ai gruppi cinofili da ammettere giornalmente alla |
zona per l'esercizio dell'attività comune all'addestramento ed |
allenamento è di nr.______. |
2. Alle gare cinofile regionali, nazionali ed internazionali |
sono ammessi giornalmente nr._____ cacciatori e/o addestratori e |
nr._______ cani. |
3. Al controllo e alla verifica della certificazione |
necessaria per la partecipazione dei cani alla gara provvede |
l'Ente gestore della Zona. |
|
3. (Gestione). - 1. Responsabile della gestione della Zona è |
il legale rappresentante dell'Organismo di gestione. |
2. Per le attività connesse alla gestione tecnico- |
amministrativa, l'ente gestore delega un Comitato di gestione, |
coordinato dal Sig ________________________________ , a: |
a) autorizzare l'ingresso alla Zona; |
b) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di |
quanti commettano infrazioni; |
c) curare i rapporti con i proprietari ed i conduttori |
agricoli; |
d) disciplinare le attività di sorveglianza; |
e) curare la immissione degli animali per l'addestramento, |
l'allenamento e le gare cinofile; |
f) curare la tenuta di un registro numerato e vidimato dalla |
Provincia competente, su cui sono riportati i dati nominativi di |
tutti coloro che accedono alla Zona. |
3. Il legale rappresentante della Zona ha la rappresentanza |
della Zona e ne firma gli atti. |
In particolare: |
a) predispone la relazione tecnica con le indicazioni degli |
interventi previsti; |
b) trasmette alla Amministrazione provinciale, competente per |
territorio, l'elenco dei componenti del Comitato di gestione; |
c) fornisce i componenti del Comitato di gestione di apposito |
tesserino di ingresso nella zona, con annessa foto, vidimati |
dall'Amministrazione provinciale; |
d) cura il piano di sorveglianza; |
e) trasmette alla Provincia i nominativi delle guardie |
volontarie utilizzate per l'attività di vigilanza della Zona; |
f) comunica annualmente alla Provincia l'importo della quota |
di partecipazione. |
|
4. (Contingentamento per l'addestramento e l'allenamento). - |
1. I cacciatori che desiderino accedere alla zona per |
l'addestramento e l'allenamento dei cani devono presentare almeno |
30 giorni prima domanda scritta con lettera raccomandata all'Ente |
gestore della Zona; l'Ente gestore è tenuto a comunicare |
tempestivamente all'interessato l'accoglimento o meno della |
domanda. |
|
5. (Quote). - 1. Ogni cacciatore ammesso è tenuto a versare, |
all'Ente gestore, la quota di partecipazione determinata |
annualmente dallo stesso Ente gestore, almeno 5 giorni prima |
dell'accesso. |
2. Il cacciatore è tenuto a versare all'Ente gestore la somma |
relativa al costo di mercato della selvaggina. |
3. E' fatto divieto di vendere i capi abbattuti durante le |
prove, le gare e l'attività di addestramento e allenamento dei |
cani. |
|
6. (Divieti). - 1. E' fatto divieto agli ammessi alla zona: |
a) di utilizzare contemporaneamente un numero di cani da |
ferma superiore a 2; |
b) di allenare e addestrare i cani per un tempo superiore a |
quello previsto dalla relativa autorizzazione; |
c) di sconfinare dal settore assegnato; |
d) di allenare e addestrare cani nei giorni in cui si |
effettuano le gare, per le zone di tipo «B»; |
per le zone di tipo «A» il divieto decorre da 7 giorni prima |
dell'effettuazione delle gare; |
e) di addestrare e allenare i cani nelle ore notturne. |
|
7. (Vigilanza). - 1. L'Ente gestore, nello svolgimento delle |
attività connesse alla zona, cura la vigilanza all'interno di essa |
con personale di cui all'art. 44 della L.R. 27 febbraio 1984, n. |
10, unitamente a quella effettuata dai soggetti di cui all'art. 43 |
della stessa |
|
8. (Sanzioni). - 1. Per le infrazioni commesse nella Zona si |
applicano tutte quelle previste dalla legislazione vigente, fino |
alla triplicazione della somma prevista dal presente regolamento |
nei casi in cui si abbattano «animali cacciabili» senza la |
prescritta autorizzazione. |