Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 06/12/1989 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). - 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 16, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, disciplina l'attività di tassidermia e di imbalsamazione. |
Art. 2. (Autorizzazioni). - 1. Le attività di tassidermia e di imbalsamazione sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente a persone [...] |
Art. 3. (Imbalsamazione consentita). - 1. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti alle specie cacciabili ai sensi della vigente legislazione venatoria. |
Art. 4. (Registro). - 1. Il tassidermista o imbalsamatore è tenuto ad annotare giornalmente in apposito registro vidimato, fornito dalla Provincia, tutti i dati relativi agli animali, loro spoglie o parti [...] |
Art. 5. (Specie protette). - 1. Il tassidermista o imbalsamatore nel caso gli pervengano esemplari appartenenti a specie protette o particolarmente protette o per i quali ritenga che la loro detenzione [...] |
Art. 6. (Obblighi). - 1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento praticano la tassidermia o l'imbalsamazione sono tenuti a sospendere ogni ulteriore attività fino al rilascio [...] |
Art. 7. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione). - 1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 8, l'autorizzazione di cui all'art. 2 è sospesa per un anno nel caso che [...] |
Art. 8. (Sanzioni amministrative). - 1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, sia statale che regionale, [...] |
§ V.5.R/11 - R.R. 6 dicembre 1989, n. 6. - Attività di tassidermia e di
imbalsamazione. Attuazione art. 16, L.R. 27 febbraio 1984, n. 10.
Art. 1. (Finalità). - 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 16, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, disciplina l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.
2. Le funzioni relative a tali attività sono delegate alle province territorialmente competenti.
Art. 2. (Autorizzazioni). - 1. Le attività di tassidermia e di imbalsamazione sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente a persone nominativamente indicate, previa dichiarazione di idoneità rilasciata dalla Commissione d'esame per l'abilitazione venatoria di cui all'art. 30 della
2. Sono esentati dall'autorizzazione le istituzioni e gli Enti pubblici.
3. La Commissione deve accertare con apposito esame teorico-pratico che il richiedente possegga i seguenti requisiti: a) adeguata conoscenza faunistica e legislativa nella materia; b) competenza nelle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione; c) conoscenza delle sostanze impiegate in tali tecniche, del loro grado di tossicità e delle precauzioni da porre in atto nell'uso delle stesse.
4. E' obbligatoria alla prova d'esame la presenza dell'esperto nei problemi della tassidermia e dell'imbalsamazione, di cui al 1° comma del presente articolo.
Art. 3. (Imbalsamazione consentita). - 1. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti alle specie cacciabili ai sensi della vigente legislazione venatoria.
2. E' inoltre consentito l'abbattimento, negli stessi limiti in cui ne è permessa l'uccisione, di:
a) animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti in possesso di requisiti in materia e regolarmente autorizzati;
b) animali appartenenti alla fauna domestica;
c) animali appartenenti alla fauna esotica, purchè l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d'origine e dagli accordi internazionali nonchè di specie in via d'estinzione.
Art. 4. (Registro). - 1. Il tassidermista o imbalsamatore è tenuto ad annotare giornalmente in apposito registro vidimato, fornito dalla Provincia, tutti i dati relativi agli animali, loro spoglie o parti di esse consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare; è tenuto altresì ad indicare le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.
2. Il cliente che fornisce l'animale è tenuto a controfirmare il registro.
3. Quanto previsto dai precedenti comma si estende agli Enti e Istituti di cui al comma 2° dell'art. 2 del presente regolamento.
Art. 5. (Specie protette). - 1. Il tassidermista o imbalsamatore nel caso gli pervengano esemplari appartenenti a specie protette o particolarmente protette o per i quali ritenga che la loro detenzione costituisca violazione di norme venatorie o di altra natura, deve darne immediata notizia al Comune di residenza entro dieci ore, indicando le generalità del cliente o le diverse circostanze nelle quali sia venuto in possesso dell'animale.
2. Gli esemplari di cui al comma precedente devono essere messi a disposizione del Comune, che provvederà in base alla vigente normativa per la destinazione della fauna, viva o morta, illegittimamente abbattuta o catturata.
3. Nel caso si tratti di esemplari morti appartenenti a specie protette o particolarmente protette, in condizione di essere naturalizzati, il Comune ne disporrà l'imbalsamazione per destinarli a scopi didattici o, se impossibilitato, provvederà a consegnarli, entro 24 ore, alla Provincia territorialmente competente.
Art. 6. (Obblighi). - 1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento praticano la tassidermia o l'imbalsamazione sono tenuti a sospendere ogni ulteriore attività fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2.
2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione l'interessato deve indicare tutti gli animali vivi, morti, ancora da preparare o già preparati, a qualsiasi titolo detenuti, nonchè fornire l'elenco dettagliato degli animali imbalsamati posseduti.
3. Il tassidermista o l'imbalsamatore per tutti gli animali protetti o particolarmente protetti, preparati dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà richiedere alla Provincia territorialmente competente di apporre su ogni esemplare un idoneo contrassegno inamovibile. Tale contrassegno dovrà contenere la dicitura della Provincia ed il numero di riferimento del registro di cui al precedente art. 4.
4. Il tassidermista o l'imbalsamatore è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia di smaltimento del materiale di risulta.
Art. 7. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione). - 1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 8, l'autorizzazione di cui all'art. 2 è sospesa per un anno nel caso che l'imbalsamatore o il tassidermista non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento o alle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione stessa ed è revocata nel caso di recidiva.
2. Il tassidermista o l'imbalsamatore è tenuto a consentire ai soggetti abilitati alla vigilanza di cui all'art. 43 della
3. Il rifiuto comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente comma.
Art. 8. (Sanzioni amministrative). - 1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, sia statale che regionale, con particolare riguardo alle norme venatorie e a quelle del Codice penale in tema di ricettazione, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 e la esclusione della possibilità di ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, per chi esercita la tassidermia o l'imbalsamazione senza la precitata autorizzazione;
b) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'imbalsamazione di ogni esemplare diverso da quelli per i quali l'art. 4 consente l'imbalsamazione;
c) da lire 50.000 a lire 500.000 per irregolarità nella tenuta del registro di cui all'art. 5;
d) da lire 50.000 a lire 500.000 per inosservanza dell'obbligo di notizia previsto dall'art. 6;
e) da lire 50.000 a lire 500.000 per la mancata apposizione, a capo, dell'etichetta di cui all'art. 7, quarto comma, o per difformità della stessa rispetto alle indicazioni dal medesimo articolo previste;
f) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per il rifiuto all'ispezione di cui all'art. 7, secondo comma;
g) da lire 50.000 a lire 500.000 per la mancata presentazione dell'elenco di cui all'art. 6, secondo comma.