§ V.5.R/5 - R.R. 3 giugno 1988, n. 3. - Gestione sociale della caccia.

Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:03/06/1988
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Generalità). - 1. Nell'ambito della programmazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 10, e per le finalità di cui all'art 13 della citata legge, la Regione [...]
Art. 2.  (Istituzione). - 1. La Giunta Regionale, sulla base delle proposte pervenute da Province, Comuni e Comunità Montane in nome proprio o in nome delle locali Associazioni riconosciute, di cui al comma [...]
Art. 3.  (Caratteristiche). - 1. Le zone sono costituite in territori omogenei come ambiente e fauna e possono comprendere territori comunali o intercomunali. Esse sono delimitate, per quanto possibile, da [...]
Art. 4.  (Comitato di gestione). - 1. La Provincia, territorialmente competente in tutto o a maggioranza, si avvale di appositi Comitati di gestione per la conduzione delle Zone.
Art. 5.  (Assemblea di Zona). - 1. I cacciatori residenti iscritti alla Zona, i conduttori, i possessori o proprietari dei fondi rustici ricadenti nella Zona, costituiscono l'Assemblea di Zona.
Art. 6.  (Criteri di ammissione all'esercizio venatorio). - 1. L'esercizio venatorio nella zona è consentito ai cacciatori che abbiano presentato domanda e siano in possesso della autorizzazione rilasciata [...]
Art. 7.  (Limitazioni). - 1. Il cacciatore può ottenere l'ammissione per una sola Zona.
Art. 8.  (Quote). - 1. L'ammissione all'esercizio venatorio è subordinata al pagamento, mediante versamento su apposito conto corrente intestato al Comitato di gestione di un contributo individuale di [...]
Art. 9.  (Vigilanza venatoria). - 1. La vigilanza venatoria è affidata, oltre che agli agenti di cui all'art 43 della L.R. n. 10/84, alle guardie venatorie di cui all'art 44 della citata L.R. n. 10/84.
Art. 10.  (Sanzioni). - 1. E' fatto divieto a chiunque non sia stato ammesso all'esercizio venatorio all'interno della Zona esercitare qualsiasi forma di caccia nella Zona stessa.
Art. 11.  (Tabellazione). - 1. Le Zone sono delimitate da apposite tabelle delle dimensioni di cm. 25x33 recanti la scritta, rossa su fondo bianco, «Zona a gestione sociale della caccia in regime [...]
Art. 12.  (Norma transitoria). - 1. In sede di prima applicazione, il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Provincia su designazione, per la parte di competenza, delle Associazioni [...]


§ V.5.R/5 - R.R. 3 giugno 1988, n. 3. - Gestione sociale della caccia.

 

Art. 1. (Generalità). - 1. Nell'ambito della programmazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 10, e per le finalità di cui all'art 13 della citata legge, la Regione Puglia istituisce le «Zone per la gestione sociale della caccia» all'interno del proprio territorio.

     2. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e gestione.

     3. Nei successivi articoli le «Zone per la gestione sociale della caccia» sono denominate semplicemente «Zone».

 

     Art. 2. (Istituzione). - 1. La Giunta Regionale, sulla base delle proposte pervenute da Province, Comuni e Comunità Montane in nome proprio o in nome delle locali Associazioni riconosciute, di cui al comma 2 dell'art 4 della L.R. n 10/84, sentito il parere delle Consulte Provinciali competenti per territorio e della Consulta Regionale, delibera la costituzione delle Zone.

     2. La Giunta Regionale, a seguito di particolari necessità faunistiche, può disporre, ai sensi del comma 9 dell'art 10 della L.R. n. 10/84, la costituzione coattiva delle Zone.

     3. Le Consulte Provinciali devono esprimere il parere entro 60 giorni dalla richiesta.

     4. Le zone sono istituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     5. La loro durata è pari a sei anni, salvo revoca o tacito rinnovo.

 

     Art. 3. (Caratteristiche). - 1. Le zone sono costituite in territori omogenei come ambiente e fauna e possono comprendere territori comunali o intercomunali. Esse sono delimitate, per quanto possibile, da confini naturali.

     2. Ogni zona deve avere una estensione non inferiore ai 2000 Ha, che, comunque, non deve coincidere con l'intero territorio agro-forestale comunale; all'interno di essa deve essere istituita almeno una zona protetta - oasi di protezione o zona di ripopolamento e cattura di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10, di dimensione non inferiore al 5% del territorio vincolato; detta zona deve essere attrezzata per l'ambientamento, l'accrescimento, la protezione della selvaggina ed il suo naturale irradiamento nel territorio.

     3. Allo scopo di contribuire direttamente a conseguire autosufficienza dal ripopolamento nelle zone, con selvaggina autoctona riprodotta allo stato naturale, i Comitati di gestione possono richiedere l'autorizzazione ad istituire centri privati di produzione o allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10, entro i limiti del 5% della superficie di ogni zona.

     4. La superficie complessiva delle zone non può essere superiore al 30% del territorio agro-forestale totale provinciale utile all'attività venatoria.

     5. Ogni zona non può essere delimitata a meno di 1.000 metri da altra preesistente [1].

 

     Art. 4. (Comitato di gestione). - 1. La Provincia, territorialmente competente in tutto o a maggioranza, si avvale di appositi Comitati di gestione per la conduzione delle Zone.

     2. Il Comitato di gestione, nominato dal Presidente della Provincia, è composto dal Presidente del Comitato e da otto consiglieri di cui:

     - n. 4 eletti fra i cacciatori, iscritti alla Zona, residenti nel Comune o Comuni dei territori interessati, che contribuiscono alla gestione sociale ai sensi del successivo art. 8;

     - n. 4 eletti fra i conduttori, i possessori, ovvero in mancanza di essi, i proprietari dei fondi rustici compresi nella Zona.

     3. Presiede il Comitato di gestione il Sindaco del Comune in cui ricade la Zona, o un suo delegato.

     4. Nel caso di Zona a dimensione intercomunale, la Presidenza è assegnata a rotazione per la durata in carica del Comitato, fra i Sindaci dei vari Comuni a cominciare da quello del Comune con maggiore superficie agro-forestale interessata.

     5. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento ed in attuazione delle direttive regionali e provinciali in materia:

     - predispone annualmente, per la stagione venatoria relativa, programmi di intervento;

     - collabora con la Provincia alla gestione tecnica della Zona di ripopolamento e cattura istituita all'interno della Zona;

     - predispone il bilancio consuntivo e preventivo, che dovrà essere approvato annualmente dall'Assemblea di Zona.

     6. Il Comitato di gestione dura in carica tre anni ed i suoi membri elettivi possono essere riconfermati.

     7. La partecipazione al Comitato di gestione avviene a titolo gratuito.

     8. Il Comitato di gestione, entro due mesi dalla nomina, provvede a dotarsi - sulla base dell'allegato regolamento-tipo, che è parte integrante del presente provvedimento di un proprio regolamento che preveda modalità organizzative e criteri di gestione amministrativa e contabile, nonchè ad eleggere, a maggioranza e a scrutinio segreto, fra i membri il Vice- Presidente, il Direttore, il Segretario amministrativo e il Tesoriere.

     9. Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale competente, su parere della Consulta venatoria provinciale, può sciogliere il Comitato di gestione per gravi violazioni del regolamento, delle direttive regionali e provinciali e/o del programma di gestione, nonchè per irregolarità nella rendicontazione, e nominare un Commissario ad acta fino a quando non venga costituito un nuovo Comitato nei modi previsti.

     10. Il Comitato di gestione elegge la propria sede presso quella del Comune di cui è Sindaco il Presidente.

 

     Art. 5. (Assemblea di Zona). - 1. I cacciatori residenti iscritti alla Zona, i conduttori, i possessori o proprietari dei fondi rustici ricadenti nella Zona, costituiscono l'Assemblea di Zona.

     2. La convocazione dell'Assemblea avviene su invito del Presidente del Comitato di gestione.

     3. L'Assemblea di Zona, annualmente, approva il bilancio preventivo e consuntivo e determina le quote di ammissione.

     4. Un terzo dell'Assemblea ha la facoltà di chiedere la convocazione del Comitato di gestione con l'indicazione degli argomenti di ordine generale o particolarmente urgenti di cui si chiede la discussione.

     Alla convocazione del Comitato provvede il Presidente inviando gli inviti entro 8 giorni dalla richiesta.

     5. Un terzo dell'Assemblea di Zona ha altresì la facoltà di chiedere al Presidente dell'Amministrazione Provinciale competente lo scioglimento del Comitato di gestione per gravi inadempienze o per documentate violazioni del Regolamento o del Programma di gestione.

 

     Art. 6. (Criteri di ammissione all'esercizio venatorio). - 1. L'esercizio venatorio nella zona è consentito ai cacciatori che abbiano presentato domanda e siano in possesso della autorizzazione rilasciata dal Comitato di gestione tramite i Comuni territorialmente interessati. Per i non residenti, la distribuzione delle autorizzazioni avviene tramite le Province territorialmente competenti.

     2. L'autorizzazione ha validità nella stagione venatoria per la quale viene rilasciata.

     3. Per ogni stagione venatoria sono ammessi nelle Zone i cacciatori che abbiano presentato domanda ai Comitati di gestione con modello predisposto dalla Provincia entro il 30 Marzo dell'anno in corso e abbiano contribuito alle spese della gestione sociale, versando un contributo individuale di partecipazione di cui al successivo articolo 8, entro il 30 Maggio.

     4. La domanda in carta semplice deve essere inviata al Comitato della Zona prescelta, correlata del certificato di residenza del richiedente.

     5. Il Comitato di gestione, entro il 30 Aprile successivo, elabora la graduatoria dei soci ammessi all'esercizio venatorio sulla base della data di presentazione della domanda di iscrizione.

     6. La graduatoria è esposta per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni compresi nella Zona per i residenti negli stessi e in quello della Provincia per i non residenti.

     7. L'accesso deve essere regolamentato in maniera tale che il rapporto tra cacciatore e territorio non sia superiore ad una unità per ogni 10 ettari per ogni giornata di caccia sino al 10 Novembre.

     8. Nei limiti di cui al comma precedente deve essere garantito prioritariamente l'accesso:

I) ai cacciatori residenti nel Comune o nei Comuni compresi nelle aree; II) ai cacciatori residenti nei Comuni confinanti e nel capoluogo di Provincia;

III) ai residenti nella Regione;

IV) ai residenti in altre Regioni con le quali esistano rapporti di reciprocità concordati.

     9. Le autorizzazioni per i cacciatori non residenti nella zona sono rilasciate in numero tale da non superare la percentuale globale prevista (una unità ogni 10 ettari); comunque, non potranno essere di numero superiore al 40% di quelli rilasciati in favore dei soci effettivi.

     10. I cacciatori ammessi potranno usufruire per l'intera annata venatoria di non più di 25 giornate di caccia per la selvaggina stanziale.

     11. I cacciatori ammessi dovranno annotare sul proprio tesserino venatorio, di volta in volta, negli appositi spazi, i giorni in cui esercitano la attività venatoria [2].

 

     Art. 7. (Limitazioni). - 1. Il cacciatore può ottenere l'ammissione per una sola Zona.

     2. Il cacciatore, in possesso della relativa autorizzazione, è vincolato ad esercitare la caccia alla selvaggina stanziale soltanto nella zona prescelta nonché sul rimanente territorio libero.

     3. Il Comune di residenza dei cacciatori, sulla base degli elenchi degli ammessi ad esercitare l'attività venatoria nella zona, trasmessi dal Comitato di gestione, provvede ad annotare la ammissione nella parte relativa del tesserino venatorio [3].

 

     Art. 8. (Quote). - 1. L'ammissione all'esercizio venatorio è subordinata al pagamento, mediante versamento su apposito conto corrente intestato al Comitato di gestione di un contributo individuale di partecipazione stabilito nella misura non inferiore al 100% e non superiore al 300% dell'importo delle tasse regionali di cui alla L.R. n. 10/84.

     2. Il cacciatore beneficio di permessi di accesso alla zona di cui al comma 10 dell'art. 6 del presente regolamento è tenuto al pagamento della quota di partecipazione.

     3. L'importo di quote viene annualmente determinato dalla assemblea di Zona.

     4. Le quote sono destinate esclusivamente alle spese di gestione, al ripopolamento, al funzionamento delle strutture venatorie, all'attività di vigilanza, al risarcimento degli eventuali danni arrecati dalla attività venatoria e dalla selvaggina alle coltivazioni agricole.

     5. Agli operatori agricoli che si impegnino nelle Zone a conservare, ripristinare o mantenere habitat idonei al rifugio e alla alimentazione della selvaggina, lasciando sul posto parte delle colture cerealicole o foraggere e seminando su appositi terreni marginali granaglie da lasciare come alimentazione della fauna durante il periodo invernale, sono corrisposti dalle Province incentivi.

     Gli incentivi tengono conto delle spese sostenute, dei mancati redditi e dei danni causati dalla selvaggina.

     Agli operatori agricoli è corrisposta, altresì, una quota parte del ricavato proveniente dai contributi individuali di partecipazione corrisposti dai richiedenti residenti in altre Regioni, determinata dal Comitato di gestione.

     6. Ogni Comitato di gestione, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a presentare alla Amministrazione Provinciale di competenza il bilancio preventivo e consuntivo approvato dalla Assemblea di Zona, nonchè il rendiconto delle spese effettuate con i fondi a suo tempo introitati, approvato e sottoscritto dai membri del Comitato e accompagnato da una relazione tecnico-amministrativa in ordine alla gestione medesima.

     7. Il mancato invio di detta documentazione alla data prevista comporta l'immediato scioglimento dell'intero Comitato di gestione.

 

     Art. 9. (Vigilanza venatoria). - 1. La vigilanza venatoria è affidata, oltre che agli agenti di cui all'art 43 della L.R. n. 10/84, alle guardie venatorie di cui all'art 44 della citata L.R. n. 10/84.

     2. La vigilanza deve essere assicurata da almeno un agente ogni 1.000 ettari.

     3. L'attività di vigilanza è organizzata e coordinata dal Presidente della Provincia territorialmente competente, che opera d'intesa con i Comuni e le Comunità Montane interessate e si avvale dell'opera del Comitato di Gestione.

 

     Art. 10. (Sanzioni). - 1. E' fatto divieto a chiunque non sia stato ammesso all'esercizio venatorio all'interno della Zona esercitare qualsiasi forma di caccia nella Zona stessa.

     2. Il trasgressore è punito a norma degli artt. 50 e 51, comma 1, punto 20, della L.R. n. 10/84 (sanzioni amministrative da L. 50.000 a L. 500.000).

     3. Il cacciatore ammesso nella Zona che violi le disposizioni previste dalla normativa vigente nonchè quelle contenute nel Regolamento della Zona è punibile a norma degli artt. 50 e 51 della L.R. n. 10/84, salvo provvedimento di estromissione da parte del Comitato di gestione. In caso di recidiva l'estromissione è automatica per un periodo minimo di tre anni.

     4. I trasgressori, inoltre, sono obbligati al risarcimento dei danni provocati che vengono determinati, per ogni capo abbattuto, come segue:

- L. 100.000 per ogni fagiano;

- L. 150.000 per ogni starna, Colino della Virginia;

- L. 300.000 per ogni coturnice, pernice rossa;

- L. 400.000 per ogni lepre, coniglio selvatico;

- L. 1.000.000 per ogni cinghiale;

- L. 1.500.000 per ogni capriolo, daino, camoscio, muflone, cervo.

     5. Gli introiti di cui al precedente 4° comma sono destinati ad attività di ripopolamento nell'ambito della Zona.

     6. Il cacciatore che non provvede ad annotare sul tesserino venatorio le giornate di esercizio di caccia effettuate nella Zona, incorre nelle sanzioni previste dalla L.R. n. 10/84, art. 51, comma 1, punto 8.

 

     Art. 11. (Tabellazione). - 1. Le Zone sono delimitate da apposite tabelle delle dimensioni di cm. 25x33 recanti la scritta, rossa su fondo bianco, «Zona a gestione sociale della caccia in regime controllato», seguita dalla indicazione della denominazione e dalla indicazione del provvedimento di sostituzione, poste a cura e a spese della Provincia territorialmente competente.

 

     Art. 12. (Norma transitoria). - 1. In sede di prima applicazione, il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Provincia su designazione, per la parte di competenza, delle Associazioni Professionali degli imprenditori agricoli e delle Associazioni venatorie riconosciute presenti sul territorio di competenza.

     2. Le designazioni riguardano gli iscritti ai rispettivi organismi interessati alla Zona.

     3. Tale organo dura in carica sino alla regolare nomina degli organi elettivi, e comunque non oltre un anno dalla sua nomina.

 

 

 

                     ZONE A GESTIONE SOCIALE

                        REGOLAMENTO - TIPO

 

     1. (Generalità).  - 1.  Le norme  che  seguono  regolamentano

l'attività della Zona a gestione sociale denominata «____________»

compresa nei Comuni di:

_______________________ superficie agro-for. Ha ________

_______________________ superficie agro-for. Ha ________

_______________________ superficie agro-for. Ha ________

_______________________ superficie agro-for. Ha ________

per una  superficie agro-forestale  totale di  Ha________ di cui a

Zona protetta Ha_______________, secondo l'allegata planimetria in

scala 1:50.000.

     2. Il numero massimo dei soci ammissibili è __________ di cui

nr.____________del Comune di___________________compreso nella Zona

nr.____________del Comune di___________________compreso nella Zona

nr.____________del Comune di___________________compreso nella Zona

nr.____________del Comune di___________________compreso nella Zona

e di nr.__________________di altra provenienza.

     3. Il  numero massimo  dei  soci  da  ammettere  giornalmente

all'esercizio venatorio è_____________di cui:

- residenti nel Comune della Zona          nr._________pari al 60%

- residenti nei Comuni confinanti e

  capoluogo di Provincia                   nr._________pari al 15%

- residenti in altri comuni

  della Provincia                          nr._________pari al 10%

- residenti nella Regione                  nr._________pari al 10%

- provenienti da altre regioni             nr._________pari al  5%

 

 

     2. (Assemblea di zona). - 1. Il Presidente del Comitato di gestione convoca l'assemblea di zona, di norma entro il mese di febbraio di ogni anno.

     2. L'invito, con la indicazione della data di I e II convocazione e recante l'o.d.g., è affisso nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati per 15 giorni consecutivi.

     3. In sede di seconda convocazione le decisioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

 

     3. (Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione, costituito come da regolamento regionale, in via ordinaria, si riunisce almeno 4 volte l'anno, su invito del Presidente.

     2. Gli inviti, in prima e seconda convocazione, con la indicazione degli argomenti in discussione, sono spediti almeno 8 giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza, la convocazione è fatta per telegramma per il giorno successivo.

     3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, in seconda convocazione, quando sia presente il Presidente, o suo Vice, e 4 componenti del Comitato.

     4. Il componente del Comitato di gestione, che senza giustificato motivo, risulta assente a 3 riunioni consecutive, decade dalla carica ed in tal caso la componente che aveva provveduto alla elezione è competente alla sostituzione. Il nuovo eletto dura in carica fino allo scadere del periodo di nomina del consigliere sostituito.

     5. Il Comitato di gestione delibera sulle questioni di gestione e conduzione della Zona, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 10/84 - art. 13 - e dal regolamento regionale ed in particolare:

- predispone programmi di accesso di cacciatori alla Zona;

- assicura piani di vigilanza con almeno una guardia giurata ogni 1.000 Ha;

- propone annualmente l'importo delle quote di ammissione;

- concede i permessi giornalieri;

- approva lo schema di relazione, i bilanci, i rendiconti.

     6. Il Comitato di gestione può chiamare a partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di categorie professionali, di associazioni venatorie e protezionistiche, del mondo della scuola o altre, in relazione agli argomenti in discussione.

 

     4. (Cariche). - 1. Il Comitato di gestione, nella sua prima riunione, a maggioranza e scrutinio segreto, elegge fra i suoi membri il Vice- Presidente, il Direttore, il Segretario amministrativo e il Tesoriere.

     2. Il Presidente del Comitato di gestione rappresenta il Comitato stesso ed ha la firma degli atti;

     in caso di urgenza adotta le decisioni di competenza del Comitato, salvo ratifica nella prima riunione immediatamente successiva.

     3. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

     4. Il Direttore ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni e alle direttive del Comitato di gestione ed in particolare:

- predispone la graduatoria dei soci da sottoporre alla approvazione del Comitato;

- cura la corrispondenza;

- sottoscrive, in una con il Presidente ed il Segretario amministrativo, gli atti finanziari;

- predispone lo schema di relazione annuale;

- predispone e cura l'aggiornamento dell'elenco degli iscritti alla Zona; il registro delle presenze giornaliere e delle infrazioni riscontrate.

     5. Il Direttore, nell'espletamento delle sue mansioni e dei suoi compiti, può essere affiancato da altro membro del Comitato, ma ne resta il titolare esclusivo di ogni funzione.

     6. Il Segretario amministrativo cura la gestione amministrativa ed, in particolare:

- predispone e cura lo schema di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Comitato e dell'Assemblea;

- sottoscrive con il Presidente ed il Direttore gli atti finanziari.

     7. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e di cassa, in particolare:

- predispone e cura il rendiconto generale delle entrate e delle spese effettuate.

 

     5. (Iscrizioni e sanzioni). - 1. Le domande per l'ammissione all'esercizio venatorio nella Zona sono indirizzate al Presidente del Comitato di gestione ed inviate a mezzo di raccomandata A.R.; l'autorizzazione all'esercizio venatorio è rilasciata dal Comitato di gestione tramite il Comune di residenza dei richiedenti ammessi.

     2. Le domande, corredate del certificato di residenza dei richiedenti, devono pervenire al Comitato di gestione entro e non oltre il 30 marzo dell'anno in corso; la graduatoria degli ammessi, effettuata sulla base della data di richiesta di iscrizione, viene esposta, per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni compresi nella Zona per i residenti ed in quello della Provincia competente per i non residenti.

     3. La graduatoria deve contenere obbligatoriamente gli elementi di seguito riportati:

- numero progressivo di graduatoria;

- cognome e nome;

- comune di residenza - Provincia;

- data di presentazione della domanda.

     4. Il Versamento della quota di ammissione è effettuato anticipatamente, in unica soluzione, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.

     5. A tutti gli iscritti viene annotato sul tesserino venatorio, da parte del Comune in cui ha sede il Comitato di gestione, l'appartenenza alla zona.

     6. Le sanzioni da comminare ai trasgressori sono quelle previste dalla legislazione vigente e dal regolamento; in caso di recidiva accertata e per casi gravi di violazioni di legge o di regolamento, il Comitato delibera la cancellazione dell'interessato dall'elenco degli ammessi.

 

 


[1] Così sostituito dall'art. 1 del R.R. 6 dicembre 1989, n. 7.

[2] Così sostituito dall'art. 2 del R.R. n. 7/1989.

[3] Così sostituito dall'art. 3 del R.R. n. 7/1989.