§ V.5.129 - L.R. 21 aprile 2011, n. 6.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’)


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:21/04/2011
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18


§ V.5.129 - L.R. 21 aprile 2011, n. 6.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’)

(B.U. 26 aprile 2011, n. 62)

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2005, n.18 (Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la cartografia allegata è sostituita da quella allegata alla presente legge (Allegato A);

b) alla fine del comma 2 dell’articolo 1 sono aggiunte le seguenti parole: “e sul BURP, oltre che affissa agli Albi pretori degli enti interessati e pubblicata sui siti web istituzionali in formato vettoriale. Tale perimetro in formato digitale ha valenza normativa.”;

c) alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 4, dopo le parole “L’attività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni” sono inserite le seguenti: “e salvo proroghe da concedere previa valutazione delle compatibilità paesaggistiche e ambientali, comunque nei limiti dei volumi già autorizzati.”;

d) dopo la lettera m) del comma 7 dell’articolo 4, sono aggiunte le seguenti:

“m bis) resta fermo il divieto di esercizio dell’attività venatoria sancito dal comma 6 dell’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia);

m ter) resta fermo il divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorale.”;

e) all’articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“8 bis. Nelle aree o porzioni di aree comprese all’interno della zona 2 di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 non trovano applicazione le norme e i divieti di cui al comma 7 dell’articolo 4, fatta eccezione per le lettere a), d, m), m bis) e m ter)”.

 

2. La “zona 2” ubicata sul perimetro esterno del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” è eliminata qualora non sia funzionale a garantire la continuità del Parco o non ne derivi la totale esclusione di un territorio comunale.

 

3. Gli uffici dell’Assessorato regionale competente provvedono all’istruttoria tecnica per la verifica di quanto previsto al comma 2 e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un elaborato grafico, redatto sull’ortofoto digitale Sit Regione Puglia 2006, con la rappresentazione del nuovo perimetro e della nuova zonizzazione.

 

Allegato

(Omissis)

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.