§ V.5.85 – D.G.R. 14 marzo 2006, n. 304.
Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:14/03/2006
Numero:304

§ V.5.85 – D.G.R. 14 marzo 2006, n. 304.

Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003.

(B.U. 30 marzo 2006, n. 41).

 

     L’Assessore all’Ecologia, dott. Michele Losappio, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente dell’Ufficio Parchi e Riserve naturali, ing. Francesca Pace, confermata dal Dirigente del Settore Ecologia, dott. Luca Limongelli, riferisce:

     la Regione Puglia, con L.R. 12 aprile 2001 n. 11, ha disciplinato anche le procedure di valutazione di incidenza, facendo riferimento all’art. 5 del DPR 357/97 (Recepimento della Direttiva 92/43/CEE relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche) all’epoca vigente, con la individuazione della obbligatorietà della procedura di valutazione di incidenza, per le tipologie di intervento assoggettate a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale elencate negli Allegati B alla L.R. n. 11/2001.

     La valutazione di incidenza è una procedura precauzionale che ha come obiettivo la valutazione dell’incidenza, appunto, che piani di settore (ivi compresi quelli faunistico-venatori), urbanistici e territoriali e progetti possono avere direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente con altri piani e progetti, sugli habitat e sulle specie censite nei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSic) e nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate, di cui rispettivamente alla citata Direttiva 92/43/CEE ed alla Direttiva 79/409/CEE (relativa alla conservazione degli uccelli selvatici), elementi costituenti la Rete Natura 2000 dell’Unione Europea per la salvaguardia della biodiversità e di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 3310/1996 e 1157/2002.

     A seguito della condanna del Governo italiano da parte della Corte Europea di Giustizia (Terza Sezione) con sentenza del 20 marzo 2003 nella causa C-143/02 il DPR n. 357/1997 è stato integrato e modificato con il DPR 120/2003, estendendo la valutazione di incidenza a qualsiasi piano o intervento, non direttamente connesso o necessario per la gestione dei Siti Natura 2000 ai fini di conservazione della natura, capace di incidere significativamente sugli stessi Siti.

     Per parte regionale, la L.R. n. 17/2000, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, al Capo II “Valutazione di impatto ambientale”, Art. 7 (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali) recita: “La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di valutazione  d’impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 112/1998, è disciplinata con i criteri e le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996”. La stessa L.R. n. 17/2000, al Capo IV “Parchi e riserve naturali”, Art. 11 (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali) afferma che “La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui al presente capo è disciplinata dalla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e dalle specifiche disposizioni contenute, per quanto concerne la Regione, nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”. La delega di funzioni prevista dalla citata norma regionale e confermata dall’art. 31 della L.R. n. 11/2001 in combinato disposto con l’art. 6 della medesima legge e con l’art. 16, commi 3. e 4. della L.R. n. 22/2000 relativa al riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali, non ha ancora avuto luogo.

     Per le motivazioni prima indicate e per le innovazioni normative intervenute, è necessario che la Giunta Regionale, al fine di rendere maggiormente efficace e trasparente la procedura di Valutazione di Incidenza, provveda a dettare indirizzi all’Autorità competente in materia di procedure di VIA regionale e di Valutazione di Incidenza, e cioè il Settore Ecologia dell’Assessorato regionale all’Ecologia, per la gestione della stessa procedura di Valutazione di Incidenza fino al completamento del trasferimento di funzioni e compiti in tale materia agli enti locali.

     Con il presente provvedimento ed in particolare nell’Allegato unico alla presente deliberazione per fame parte integrante, si definiscono tali indirizzi in attuazione, in particolare, dell’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

     In coerenza con quanto espresso all’interno dei documenti tecnici elaborati dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione U.E. in merito alle valutazioni richieste dall’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE, da realizzarsi per livelli (Commissione europea - DG Ambiente “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa su siti della rete Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92143/CEE”), le procedure descritte prevedono la definizione di due livelli: una fase preliminare di “Screening” (livello 1 – attraverso il quale verificare la possibilità che il progetto-piano, non direttamente finalizzato alla conservazione della natura, abbia un effetto significativo sul sito Natura 2000 interessato) e una c.d. “Valutazione Appropriata” (livello II - la vera e propria

     valutazione di incidenza).

     Si dà atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e che la sua approvazione è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, c. 4, lett.

     a) della legge regionale n. 7/1997.

     L’Assessore all’Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento.

 

LA GIUNTA

 

     udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Ecologia, dott. Michele Losappio;

     Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore Ecologia;

     A voti unanimi espressi nei modi di legge;

 

DELIBERA

 

     • di approvare l’atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza (art. 6, par. 3 e 4 Direttiva 92/43/CEE, art. 5 D.P.R. N. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 D.P.R. N. 120/2003, L.R. n. 11/2001), contenuto nell’Allegato unico al presente provvedimento per fame parte integrante;

 

     • l’atto di indirizzo e coordinamento oggetto del presente provvedimento è rivolto all’Autorità regionale competente in materia di procedure di VIA regionale e di Valutazione di Incidenza -Settore Ecologia dell’Assessorato regionale all’Ecologia, fino al completamento del trasferimento di funzioni e compiti in materia di procedura di valutazione di incidenza agli enti locali;

 

     • di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dell’Allegato unico “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza (art. 6, par. 3 e 4 Direttiva 92/43/CEE, art. 5 D.P.R. N. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 D.P.R. N. 120/2003, L. R. n. 11/2001)” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

 

 

ALLEGATO UNICO

 

Direttive ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2001

per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza

ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003

 

     1. Introduzione

     Il presente documento fornisce le direttive per l'attuazione delle diverse fasi della valutazione di incidenza, in attuazione del D.P.R. n. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

     La valutazione di incidenza è riferita a progetti e piani riguardanti, direttamente o indirettamente le aree territoriali perimetrate quali proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSic) nonché le aree territoriali perimetrate quali Zone di Protezione Speciale, di cui rispettivamente alla Direttiva 92/43/CEE (habitat naturali e seminaturali) ed alla Direttiva 79/409/CEE (uccelli selvatici) elementi costituenti la Rete Natura 2000 dell'Unione Europea.

     La Regione Puglia, con L.R. 12 aprile 2001, n. 11, ha disciplinato le procedure di Valutazione di incidenza facendo riferimento al D.P.R. n. 357/1997, all'epoca vigente, con la individuazione della obbligatorietà della procedura di valutazione di incidenza per le tipologie di intervento già assoggettate a valutazione di impatto ambientale. L'intervenuto D.P.R. n. 120/2003 estende la valutazione di incidenza a tutti gli interventi capaci di incidere significativamente sui Siti Natura 2000, non direttamente connessi o necessari per la gestione degli stessi ai fini di conservazione della natura.

     In coerenza con quanto espresso all'interno dei documenti tecnici elaborati dall'UE in merito alle valutazioni richieste dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE, da realizzarsi per livelli (Commissione europea - DG Ambiente - "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa su siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE Habitat") la presente procedura prevede la definizione di due livelli, una fase preliminare di "screening" (livello I - attraverso il quale verificare la possibilità che il progetto-piano abbia un effetto significativo sul sito Natura 2000 interessato, non direttamente finalizzato alla conservazione della natura) e una c.d. "Valutazione Appropriata" (livello II - la vera e propria valutazione di incidenza).

     Se al termine del Livello I si giunge alla conclusione che il piano o progetto sia strettamente connesso con la gestione e conservazione del sito o non sussistono incidenze significative sul sito Natura 2000, non è necessario procedere al livello successivo della valutazione.

 

     2. Livelli per la procedura della valutazione di incidenza

     Livello I: screening (Compilazione della scheda di cui al paragrafo 3.)

     Processo volto a definire se il piano o progetto sia direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito.

     In caso di piano o progetto non strettamente connesso con la gestione e conservazione del sito, il processo è volto alla individuazione delle implicazioni potenziali sul sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti e alla determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

     La Scheda Anagrafica sarà sottoscritta da parte del tecnico valutatore e del progettista che se ne assumono piena responsabilità.

     Livello II: valutazione appropriata (cfr. paragrafo 4.)

     Considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. Redazione di Studio di Incidenza ambientale, così come descritto nella scheda B allegata.

     Accanto ad una analisi della caratterizzazione del sito lo Studio deve contenere:

     - individuazione delle possibilità di mitigazione degli eventuali impatti;

     - valutazione delle soluzioni alternative: valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000;

     - valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa; valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

 

     3. Livello I - Fase di screening

     Scheda Anagrafica da sottoscrivere a cura del tecnico valutatore e del progettista

     (Utilizzare uno spazio adeguato per la compilazione esauriente degli argomenti indicati)

 

Parte 1 - Proponente 

 

Soggetto proponente: 

 

 

 

Data di presentazione istanza: 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

Redattore: 

 

 

 

e-mail 

 

tel. 

 

 

 

 

Parte 2 - Ubicazione dell'intervento 

 

Inquadramento territoriale: 

 

Provincia 

 

Comune/i 

 

Località 

 

 

 

Coordinate cartografiche dell'intervento (Gauss-Boaga): 

 

 

pSIC/ZPS interessati dall'intervento: 

 

Codice: 

 

 

 

 

Denominazione: 

 

 

 

Eventuali altri pSIC/ZPs della Rete Natura 2000 interessati in maniera indiretta: 

 

 

 

Aree naturali protette (ex L.R. n. 19/1997, L. n. 394/1991) interessate: 

 

 

 

Ente gestore dell'area/e naturale/i protetta/e coinvolta/e: 

 

 

 

Aree ad elevato rischio di crisi ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996, D.Lgs. 31 marzo 1998, 117) interessate: 

 

 

 

Destinazione urbanistica (da PRG/PUG) dell'area d'intervento: 

 

 

 

Classificazione da P.U.T.T./P. dell'area d'intervento (Ambiti Territoriali Distinti e Ambiti Territoriali Estesi) 

 

 

 

Vincoli esistenti (idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro): 

 

 

 

 

Parte 3 - Caratteristiche dell'intervento e relazioni con il Sito Natura 2000 

 

Denominazione piano/progetto: 

 

 

 

L'intervento è direttamente connesso alla conservazione/gestione del Sito? 

 

 

 

Si 

 

No 

 

Tipologia del piano/progetto: 

 

 

 

Se rientrante nelle categorie progettuali contenute negli allegati della L.R. n. 11/2001 specificare quali: 

 

 

 

Caratteri dimensionali rilevanti dell'intervento (superficie, lunghezza, volume, ecc.): 

 

 

 

Breve descrizione del Sito Natura 2000 

 

 

 

Presenza di habitat/specie prioritarie: 

 

Si 

 

No 

 

Quali: 

 

 

 

Superficie del pSIC/ZPS interessata (direttamente o indirettamente) dall'intervento: 

 

 

 

Sottrazione diretta di habitat di interesse comunitario 

 

Si 

 

No 

 

- prioritario 

 

 

 

Si 

 

No 

 

quali 

 

 

 

superficie 

 

 

 

Descrizione di come il progetto (da solo o per azione combinata) incida sul sito Natura 2000 (v. Matrice di screening allegata) 

 

 

 

Descrizione di altri progetti che possono dare effetti combinati:  

 

 

 

Spiegazione del perché gli effetti non si debbano considerare significativi: 

 

 

 

Durata dell'intervento: 

 

cantiere 

 

 

 

esercizio 

 

 

 

dismissione 

 

 

 

Tipo di finanziamento utilizzato: 

 

 

 

Privato 

 

 

 

Comunitario 

 

 

 

Nazionale 

 

 

 

Locale 

 

 

 

Altro 

 

 

 

Parte 4 - Altri pareri acquisiti 

 

Pronuncia Amministrazioni interessate: 

 

Amministrazione, Esito ed Estremi 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Parte 5 - Allegati 

 

Documentazione a corredo dell'istanza: 

 

 

 

Progetto definitivo o 

 

Progetto esecutivo 

 

 

 

Inquadramento territoriale su cartografia in scala appropriata (1:10.000; 1:25.000) 

 

 

 

Cartografia tematica (uso suolo, vegetazione, habitat, distribuzione specie) o Ortofoto con  

 

localizzazione dell'intervento (scala minima 1:10.000) 

 

 

 

Documentazione fotografica relativa all'area di intervento 

 

 

 

G.I.S. (coord. Geografiche GAUSS-BOAGA, file *shp/mdb) (facoltativo) 

 

 

Altro 

 

 

 

Il proponente 

 

 

 

Il progettista 

Il Tecnico valutatore 

 

 

 

 

 

 

 

     Matrice dello screening relativa al Progetto ............... interessante il Sito ...............

     (Utilizzare uno spazio adeguato per la compilazione esauriente degli argomenti indicati)

 

Descrivere i singoli elementi del progetto (sia isolatamente sia in congiunzione con altri  

 

piani/progetti) che possono produrre un impatto sul sito Natura 2000. 

 

Descrivere eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del progetto (sia isolatamente sia in  

 

congiunzione con altri) sul sito Natura 2000 in relazione ai seguenti elementi: 

 

- 

dimensioni ed entità 

 

- 

superficie occupata 

 

- 

distanza dal sito Natura 2000 o caratteristiche salienti del sito 

 

- 

fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.) 

 

- 

emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria) 

 

- 

dimensioni degli scavi 

 

- 

esigenze di trasporto 

 

- 

durata della fase di edificazione 

 

- 

operatività e smantellamento, ecc. 

 

- 

altro 

 

Descrivere i cambiamenti che potrebbero verificarsi nel sito in seguito a: 

 

- 

una riduzione dell'area dell'habitat; 

 

- 

la perturbazione di specie fondamentali; 

 

- 

la frammentazione dell'habitat o delle specie; 

 

- 

la riduzione nella densità della specie;  

 

- 

variazioni negli indicatori chiave del valore di conservazione (qualità dell'acqua, ecc.); 

 

- 

cambiamenti climatici 

 

Descrivere ogni probabile impatto sul sito Natura 2000 complessivamente in termini di: 

 

- 

interferenze con le relazioni principali che determinano la struttura del sito 

 

- 

interferenze con le relazioni principali che determinano la funzione del sito 

 

Fornire indicatori atti a valutare la significatività dell'incidenza sul sito, identificati in base agli  

 

effetti sopra individuati in termini di: 

 

- 

perdita 

 

- 

frammentazione 

 

- 

distruzione 

 

- 

perturbazione 

 

- 

cambiamenti negli elementi principali del sito (ad esempio, qualità dell'acqua, ecc.) 

 

Descrivere, in base a quanto sopra riportato, gli elementi del piano/progetto o la loro  

 

combinazione, per i quali gli impatti individuati possono essere significativi o per i quali l'entità  

 

degli impatti non è conosciuta o prevedibile 

 

 

     4. Livello II - Fase di valutazione appropriata

     4.1 - Direttive per lo studio di incidenza

     I proponenti di piani o progetti che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, presentano ai fini della valutazione d'incidenza uno Studio di Incidenza [1].

     Per i piani o progetti assoggettati a VIA (L.R. n. 11/2001) la valutazione d'incidenza è compresa nella stessa procedura. A tal fine lo studio d'impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del piano o progetto con le finalità conservative del sito, compilate secondo quanto indicato nel presente Atto di indirizzo.

     Le possibili incidenze dovute all'interazione fra gli elementi del piano o del progetto proposti e le caratteristiche del sito illustrate, possono essere di tipo diretto ed indiretto [2].

     Si ricorda la necessità di valutare le incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, realizzati o in corso di realizzazione.

     [1] si raccomanda la lettura dei documenti tecnici come da bibliografia, in parte disponibili presso il sito www.regione.puglia.it/parchi.

     [2] si riportano alcuni esempi:

     Diretto: perdita di habitat, frammentazione degli habitat e degli areali di specie, asportazione di vegetazione, variazione nella densità delle popolazioni

     Indiretto: disturbo, mortalità della fauna dovuta all'elettrolocuzione, investimento, ecc., variazione nella disponibilità e qualità idrica delle acque di una zona umida, sottrazione di aree trofiche, rifugi, siti riproduttivi, ecc.

     4.1.1. - Direttive per la valutazione di progetti

     Le analisi contenute nello Studio devono essere realizzate a livello di progetto preliminare o definitivo sia per l'intervento che per le opere secondarie connesse considerando le incidenze significative in fase di cantiere, esercizio e dismissione, anche relativamente alla loro reversibilità-irreversibilità. Le incidenze, in termini di natura degli impatti, devono essere riferite al breve, medio e lungo periodo.

     La probabilità di incidenze significative su habitat e specie e sull'integrità del sito può derivare sia da interventi situati all'interno del sito che da interventi ricadenti al loro esterno. Le analisi ecologiche su fauna, flora ed ecosistemi, come di seguito specificato, devono riguardare un'area funzionalmente connessa a quella dell'area interessata dall'intervento.

     Contenuti minimi dello Studio di Valutazione di Incidenza sui Siti Natura 2000:

     - Descrizione delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera e delle motivazioni che ne rendono necessaria la sua realizzazione;

     - Cartografia del pSIC e/o ZPS, di eventuali Siti Natura 2000 limitrofi, Aree Protette istituite o in itinere, interessate interamente o parzialmente dal progetto [3];

     - Eventuale individuazione delle aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio [4];

     - Cartografia con l'indicazione di eventuali altri vincoli presenti nell'area (idrogeologico, paesaggistico, zone di protezione della fauna e di ripopolamento faunistico, ecc.) (v. note 3 e 4);

     - Carta d'uso del suolo (classificazione CORINE livello 4) (vedi nota 4);

     - Rilievo fotografico dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'opera;

     - Analisi sulle singole componenti ambientali secondo quanto esplicitato nei paragrafi successivi;

     - Analisi degli eventuali impatti secondo quanto esplicitato nei paragrafi successivi;

     - Individuazione delle eventuali misure di mitigazione;

     - Individuazione e valutazione preventiva delle alternative di progetto.

     [3] Cartografia di inquadramento (1:50.000/25.000): Fogli I.G.M. 1:50.000 serie 50 e 50/L, anni 70, rasterizzata e georeferenziata (con esclusione delle tavolette I.G.M. 1:25.000 e dei fogli 1:50.000 anni '50);

     [4] Cartografia a scala media (1:10.000/5.000): Carte tecniche numeriche (vettoriali) a livello regionale, provinciale e comunale (C.T.N.R., C.T.N.P., C.T.N.C.) oppure cartografia raster georeferenziata, ortofoto digitali alla scala nominale 1:10.000 (AMA, AGEA, CGR, etc.), immagini da satellite solo se ortoproiettate e con risoluzione non inferiore ad 1 m.

     Analisi sulle singole componenti ambientali:

     Vegetazione e flora

     > Elenco floristico, attraverso dati bibliografici e rilevamento su campo, dell'area d'intervento e dell'intorno indicando almeno le specie di importanza comunitaria incluse nelle schede Natura 2000 (in www.regione.puglia.it/parchi) (Direttiva 92/43/CEE) e quelle incluse nella "Lista Rossa Regionale" della Società Botanica Italiana.

     > Analisi dello stato di conservazione delle specie presenti con l'individuazione dei livelli di criticità.

     > Analisi dell'impatto diretto ed indiretto sulla comunità nel suo insieme, ed in particolare sulle specie particolarmente sensibili e di particolare valore conservazionistico/scientifico.

     > Carta botanico-vegetazionale redatta sulla base delle associazioni vegetali presenti individuate secondo i criteri della fitosociologia (Facoltativo) ( vedi nota 2).

     Fauna

     > Elenco faunistico, preferibilmente attraverso indagini sul campo, relativamente alle specie di Invertebrati, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi presenti. L'analisi dovrà riguardare le specie di importanza comunitaria, in particolare di quelle prioritarie (Direttiva 79/409/CEE e Direttiva 92/43/CEE), incluse nelle schede Natura 2000 (in www.regione.puglia.it/parchi) e quelle presenti nella "Lista rossa dei vertebrati" [5].

     > Analisi dello stato di conservazione delle specie presenti con l'individuazione dei problemi di conservazione.

     > Analisi dell'impatto diretto ed indiretto sulla comunità nel suo insieme, ed in particolare sulle specie particolarmente sensibili e di particolare valore conservazionistico/scientifico (in www.regione.puglia.it/parchi).

     > Per le specie d'interesse comunitario e di particolare valore conservazionistico/scientifico a livello nazionale e regionale l'analisi deve valutare gli impatti diretti e indiretti sui livelli popolazionisti presenti al momento dell'indagine, sulla dinamica di popolazione e sull'uso dell'habitat (l'impatto può riguardare l'habitat trofico, riproduttivo, corridoi ecologici di ridiffusione, ecc.).

     > Carta in scala adeguata sulla base di rilevamenti specifici, della presenza di aree di importanza faunistica per le specie indicate nelle schede Natura 2000 quali siti di riproduzione, rifugio, svernamento, alimentazione e corridoi di transito (facoltativo) (vedi nota 4).

     [5] Bulgarini et al (1998) Lista rossa dei vertebrati d'Italia. Edizioni WWF Italia con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

     Habitat ed ecosistemi

     > Elenco degli habitat presenti, attraverso rilevamento diretto, indicando quelli d'interesse comunitario, inclusi nelle schede Natura 2000 e la loro copertura percentuale all'interno del sito (in www.regione.puglia.it/parchi).

     > Analisi ecologiche riguardanti catene alimentari, piramidi ecologiche, quantificazione della percentuale di habitat sottratto all'ecosistema in seguito all'intervento, in riferimento alle presenze floro-faunistiche e alle esigenze alimentari delle specie d'interesse.

     > Analisi dettagliata qualitativa e quantitativa degli impatti, temporanei e/o permanenti, indotti dalla realizzazione dell'intervento sulle singole specie, sui popolamenti di fauna, flora e sull'ecosistema nel suo complesso.

     > Devono essere valutati anche gli impatti cumulativi su specie e habitat derivanti dalla presenza di altri interventi o di altre opere nella medesima area, mediante chiara indicazione sulla presenza e ubicazione nel Sito Natura 2000.

     > Carta degli Habitat di interesse comunitario (facoltativo) (vedi nota 4).

     4.1.2. - Direttive per la valutazione di piani e programmi

     - Nel caso in cui l'iter di approvazione del piano preveda l'adozione, lo Studio di Incidenza deve essere realizzato successivamente alla adozione stessa.

     - Nel caso di piani e programmi che prevedano una localizzazione puntuale di interventi lo Studio deve prendere in considerazione la loro incidenza singola, nonché quella derivante dal complesso delle azioni previste considerando le incidenze significative relativamente alla loro reversibilità-irreversibilità, nonché riferite al breve, medio e lungo periodo.

     - La probabilità di incidenze significative su habitat e specie e sull'integrità del sito può derivare sia da piani/programmi situati all'interno del sito che da interventi ricadenti al loro esterno.

     - Le analisi ecologiche su fauna, flora ed ecosistemi, come di seguito specificato, devono riguardare un'area funzionalmente connessa a quella dell'area interessata dall'intervento;

     - La relazione deve possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti su habitat e specie di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE e loro successive modifiche) per la cui tutela il sito è stato individuato.

     Contenuti minimi dello Studio di Valutazione di Incidenza sui Siti Natura 2000:

     - Inquadramento territoriale del piano e, nel caso di interventi puntuali, localizzazione degli stessi (vedi nota 3);

     - Cartografia del pSIC e/o ZPS con l'individuazione dell'area/aree interessata/e dal piano; individuazione cartografica di eventuali Siti Natura 2000 limitrofi, Aree Protette istituite o in itinere, interessate interamente o parzialmente dal piano (vedi nota 3);

     - Descrizione e localizzazione delle opere previste dal piano (vedi nota 4);

     - Eventuale cronogramma degli interventi;

     - Normativa tecnica prevista ed eventuali rapporti con la pianificazione sovraordinata e sottordinata;

     - Eventuale rilievo fotografico dell'area interessata dal piano;

     - Analisi degli eventuali effetti che il Piano produce rispetto al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito rete Natura 2000;

     - Individuazione e valutazione preventiva delle alternative di localizzazione/dimensionamento del piano.

     Gli strumenti di pianificazione di area vasta (ad es. piani territoriali di coordinamento, piani del parco) devono contenere:

     - descrizione dei siti e del loro stato di conservazione in riferimento al sistema previsto dalla rete Natura 2000;

     - quadro conoscitivo degli habitat e specie presenti nei siti e del loro stato di conservazione;

     - individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;

     - individuazione di azioni volte alla conservazione, difesa e valorizzazione degli habitat e delle specie contenute nei siti;

     - prescrizioni in ordine alla pianificazione sottordinata con specifica considerazione alle localizzazioni dei siti della rete Natura 2000 e finalizzate alla conservazione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario.

     I Piani urbanistici generali e Piani di Settore (ad es. piani delle attività estrattive, piani faunistici-venatori, piani di bacino) devono contenere:

     - descrizione degli interventi di trasformazione previsti, con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi, previsti sul territorio e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti;

     - descrizione delle misure, anche gestionali e normative, in riferimento agli aspetti specifici del settore e valutazione della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti;

     - indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie presenti nei siti, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare.

     4.1.3. - Mitigazione degli impatti

     È indispensabile elaborare una descrizione, a fronte degli impatti negativi del piano o progetto, sia in corso di realizzazione sia dopo il suo completamento, delle misure di mitigazione finalizzate a minimizzare o cancellare tali impatti.

     Per ciascuna forma di mitigazione individuata devono essere considerate ed illustrate:

     - il tipo di impatto e la congruità della mitigazione proposta;

     - le modalità di introduzione e probabilità di esito positivo;

     - la scala spazio temporale di applicazione;

     - le modalità di monitoraggio, controllo ed eventuale modifica.

     Si riportano alcuni esempi di misure di mitigazione:

     > ridurre le interferenze con la vegetazione naturale e le specie animali;

     > ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire alle condizioni iniziali le aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase di cantiere;

     > nella fase di costruzione, limitare, spostare o eliminare, le attività di cantiere nel periodo riproduttivo delle specie animali;

     > ridurre l'inquinamento acustico e luminoso;

     > utilizzare attrezzature che riducono l'impatto (ad es. una draga galleggiante per non incidere su un habitat costiero fragile);

     > per la realizzazione di aree verdi utilizzare solo specie autoctone.

     Devono inoltre essere descritti gli interventi di compensazione, recupero ambientale, o ripristino di habitat, se previsti, allegando la relativa cartografia di dettaglio in scala adeguata all'estensione dell'intervento (vedi nota 4).

     4.1.4. - Soluzioni alternative

     Nell'esame delle soluzioni progettuali devono essere considerate possibili alternative del progetto o piano aventi diverso impatto sull'integrità del sito, compresa l'opzione zero. Per ciascuna delle opzioni alternative deve essere fornita una descrizione illustrando i parametri utilizzati per le stesse. Le soluzioni alternative possono prevedere:

     - una diversa localizzazione o tracciato;

     - la realizzazione di una sola parte dell'intervento o di un intervento di dimensioni inferiori;

     - modalità diverse di realizzazione o gestione.

     4.1.5. - Misure di compensazione

     In caso di esito negativo della valutazione di incidenza, soltanto l'interesse pubblico promosso da organismi pubblici o privati può giustificare l'attuazione di interventi che possano causare effetti negativi sui siti in questione.

     L'interesse pubblico deve essere rilevante, di lungo termine e riferito a situazioni dove piani e progetti risultano indispensabili, in particolare:

     - nel quadro di azioni volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini, salute, sicurezza e ambiente;

     - nel quadro di politiche fondamentali per lo stato e la società;

     - nel quadro di attività di natura economica rispondenti ad obblighi di servizio pubblico.

     Per i siti che comprendono habitat e specie prioritarie possono essere prese in considerazione solo le motivazioni riferite alla tutela dei valori fondamentali per la vita dei cittadini, la salute, la sicurezza e l'ambiente.

     Nel caso risultasse di primario interesse pubblico effettuare l'intervento comportante effetti negativi è necessario ottenere preventivamente il parere della Commissione europea.

     Le misure di compensazione rappresentano il tentativo estremo di conservare la coerenza globale della rete complessiva di Natura 2000, tenendo conto che spesso tali misure non hanno molte probabilità di applicazione e riuscita.

     Le misure di compensazione possono prevedere:

     - ripristino degli habitat;

     - creazione di habitat in nuovi siti o attraverso l'ampliamento di quelli esistenti;

     - intensificazione del rimanente habitat proporzionalmente alla perdita dovuta al piano/progetto;

     - proposta di un nuovo sito (caso estremo).

 

     5. Piani di gestione

     Le presenti Direttive disciplinano la procedura di valutazione di Incidenza in assenza di Piani di gestione o di specifiche Misure regolamentari (pt. 2 del Documento "La gestione dei siti natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE - Commissione europea).

     Le misure di conservazione necessarie possono implicare «all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo». Un piano di gestione incentrato sul sito fornirà un quadro generale ed il suo contenuto fornirà un utile punto di partenza per i dettagli specifici delle misure regolamentari. I piani di gestione devono essere «appropriati» e «specifici», e quindi concernere i siti della rete Natura 2000, oppure «integrati ad altri piani di sviluppo». Quest'ultima disposizione è conforme al principio di integrazione dell'ambiente in altre politiche comunitarie. Questa integrazione deve contribuire alla coerenza della rete. I contenuti dei Piani di Gestione sono specifici per ciascun Sito, tuttavia l'allegato II dello stesso documento contiene considerazioni utili alla redazione di tali piani.

     Laddove la Regione, in conformità agli obblighi derivanti dalla attuazione della Direttiva 92/43/CEE, ritenga necessario predisporre per ciascun Sito apposito "Piano di Gestione" questo viene adottato dalla Giunta regionale e assume i caratteri di Piano di settore.

 

     6. Procedure

     Ferme restando le competenze attribuite all'Assessorato regionale all'Agricoltura di cui alla L.R. n. 27/1998, l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali del Settore Ecologia e Valutazione di Impatto Ambientale dell'Assessorato Regionale all'Ambiente è organo regionale di vigilanza sull'attuazione della disposizioni di cui alla direttiva 79/409/CEE e alla direttiva 92/43/CEE. Lo stesso Ufficio è altresì l'autorità competente ad individuare ed a proporre specifiche misure di conservazione integrate ad altri strumenti pianificatori o specifici Piani di gestione per i Siti Natura 2000.

     Ai sensi della L.R. n. 11/2001 l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di valutazione di incidenza è il Settore Ecologia dell'Assessorato regionale all'Ecologia.

     Il Settore Ecologia esercita la propria competenza in materia di valutazione di incidenza, sia per l'attività di "screening" (livello I della valutazione) sia per le valutazioni appropriate (livello II della valutazione) attraverso una istruttoria dei piani e progetti espletata dall'Ufficio Parchi e RRNN, articolazione dello stesso Settore.

     Nei casi in cui gli interventi proposti a valutazione di incidenza (progetti o piani) risultano sottoposti anche a procedura di verifica di assoggettabilità a Via regionale (articoli 16 e 17, L.R. n. 11/2001) ovvero a diretta procedura di Via regionale (art. 4, L.R. n. 11/2001) il Settore Ecologia acquisisce sugli interventi stessi il parere del Comitato VIA, organo tecnico consultivo di supporto ai lavori ai quali partecipa il Dirigente dell'Ufficio Parchi e RRNN o un suo delegato per relazionare in merito alla istruttoria espletata.

     6.1. Livello I - Fase di screening

     - Il soggetto proponente dovrà presentare all'autorità competente per la valutazione di incidenza specifica istanza corredata della documentazione di cui al precedente paragrafo 3 (Scheda anagrafica sottoscritta da tecnico valutatore e dal progettista, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, completa in ogni sua parte e corredata degli allegati obbligatori).

     - L'autorità competente nel caso di riscontro di omissioni o errori nella compilazione della Scheda anagrafica o di mancanza degli allegati obbligatori previsti, potrà chiedere, entro 10 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, integrazioni e chiarimenti rispetto ai contenuti della scheda. La richiesta di integrazioni e chiarimenti interrompe i termini della procedura di screening. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle integrazioni entro quindici giorni dalla richiesta, la procedura è annullata.

     - L'Autorità competente si riserva, nei termini di 60 gg. dal ricevimento della istanza completa, di richiedere la attivazione della procedura di valutazione appropriata o di individuare adeguate misure di mitigazione e/o prescrizioni. In caso contrario la Valutazione di Incidenza si riterrà espletata con esito favorevole.

     6.2. Livello II - Valutazione appropriata

     - Il soggetto proponente dovrà presentare all'autorità competente per la valutazione di incidenza specifica istanza corredata dalla documentazione di cui al precedente paragrafo 4. Nel caso in cui l'intervento proposto è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a Via regionale (articoli 16 e 17, L.R. n. 11/2001) o a diretta procedura di Via regionale (articoli 4 e 5, L.R. n. 11/2001) il soggetto proponente dovrà presentare una unica istanza corredata, tra gli altri, di uno specifico elaborato riferito alla valutazione di incidenza.

     - L'Autorità competente nel caso di riscontro di omissioni o errori nella presentazione degli elaborati, potrà chiedere, entro 20 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, integrazioni e chiarimenti. La richiesta di integrazioni e chiarimenti interrompe i termini della procedura di valutazione. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle integrazioni entro trenta giorni dalla richiesta, la procedura è annullata.

     - Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza o entro 60 giorni dalla presentazione delle integrazioni e chiarimenti richiesti, l'autorità competente comunicherà al proponente l'esito della valutazione d'incidenza. In ogni caso, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale con valutazione di incidenza, l'esito negativo della valutazione di incidenza precluderà la successiva sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale. Nel caso in cui l'intervento proposto è soggetto a diretta procedura di Via regionale la procedura di valutazione di incidenza è comunque inglobata nella procedura di VIA.

     6.3. - Piani di gestione dei Siti natura 2000

     Nel caso di Siti per i quali è stato approvato apposito Piano di gestione di cui all'art. 5, la valutazione di incidenza dovrà essere condotta al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi e le misure di conservazione poste dal Piano. La competenza sui singoli interventi potrà essere attribuita ai sensi della L.R. n. 22/2000 e della L.R. n. 11/2001 agli Enti di gestione se esistenti.