§ V.5.75 – L.R. 11 agosto 2005, n. 9.
Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:11/08/2005
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Nelle more della definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale, comunque fino e non oltre il 30 giugno 2006, sono sospese le procedure di valutazione d’impatto [...]


§ V.5.75 – L.R. 11 agosto 2005, n. 9.

Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica.

(B.U. 12 agosto 2005, n. 102).

 

Art. 1.

     1. Nelle more della definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale, comunque fino e non oltre il 30 giugno 2006, sono sospese le procedure di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), nonché le procedure autorizzative, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), delle istanze relative alla realizzazione di impianti eolici inoltrate ai competenti Uffici regionali successivamente alla data del 31 maggio 2005, a esclusione di quelli a unica turbina di potenzialità nominale fino a 1 MW, destinati in via prioritaria a produzione di energia per autoconsumo, nonché delle installazioni di impianti di piccola taglia, con potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del rotore di 10 metri, altezza del palo di sostegno non superiore a 20 metri [1].

     2. Il comma 1 non si applica ai procedimenti per la realizzazione di impianti destinati, in via esclusiva, ad alimentare l’erogazione, senza finalità di lucro né margini di profitto, in favore di uffici pubblici dello Stato, della Regione, di enti pubblici territoriali, di enti locali o di società a capitale interamente pubblico, nonché in favore di esercenti di pubblici servizi quali i servizi sanitari, i servizi di trasporto pubblico, i servizi di distribuzione di acqua, energia e gas.

     3. Ferme restando le propedeutiche procedure di valutazione ambientale ai sensi della l.r. 11/2001, l’installazione di impianti di produzione di energia eolica di piccola taglia, così come definiti dal comma 1, sono assoggettati a un regime autorizzativo semplificato ai sensi dell’articolo 1, comma 86, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), consistente nella Denuncia di inizio attività (DIA) ex decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. Testo A) e successive modificazioni e integrazioni, costituente titolo abilitativo, ai fini degli adempimenti in materia di edilizia e di energia, sostitutivo dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

     4. Sono esclusi dalla moratoria e, pertanto, proseguono nella procedura di valutazione d’impatto ambientale e autorizzativa le istanze sulla realizzazione di impianti eolici sottoposte prima del 31 maggio 2005 all’esame dell’Assessorato all’ambiente per l’eventuale assoggettabilità o incidenza ambientale e rinviate anche successivamente a valutazione d’impatto ambientale.

     5. La Giunta regionale è chiamata a definire il piano energetico ambientale regionale, riferito alla produzione regionale di energia sia da fonti convenzionali, sia da fonti alternative e da fonti rinnovabili, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ad approvare lo stesso entro i successivi novanta giorni.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2006, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.