Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 22/01/1999 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 1 bis. Campo di applicazione del Capo I |
Art. 1 ter. Definizioni |
Art. 1 quater. Superamento della concentrazione limite |
Art. 1 quinquies. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 5 bis. |
§ V.5.40 - L.R. 22 gennaio 1999, n. 7. [1]
Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale.
(B.U. 27 gennaio 1999, n. 10).
CAPO I
EMISSIONI ODORIFERE DELLE AZIENDE
1. L’emissione in atmosfera di sostanze odorigene deve osservare, in prima applicazione, le concentrazioni limite (CL) definite nell’allegato tecnico alla presente legge, che riporta i limiti in termini di concentrazione di odore e di corrispondente concentrazione in volume per ogni sostanza considerata, oltre alle indicazioni del metodo di analisi di riferimento.
2. La Giunta regionale, sulla base di aggiornamenti scientifici e normativi anche a livello nazionale e internazionale, sentita l’ARPA Puglia, con propria deliberazione modifica e/o integra, secondo necessità, l’allegato tecnico.
3. Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace.
4. Le concentrazioni limite si applicano alle seguenti tipologie di emissioni:
a) emissioni puntuali
Le emissioni di sostanze odorigene, derivanti da sorgenti puntuali, devono rispettare i limiti riportati nell’Allegato tecnico;
b) emissioni diffuse
In caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l’autorità competente, su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque osservare le concentrazione limite stabilita nell’allegato tecnico.
5. Per entrambe le tipologie di emissioni, i gestori devono adottare tecnologie idonee e dimensionare gli impianti, ivi comprese l’altezza e la sezione di sbocco del camino, in modo da evitare alla popolazione ogni disturbo o molestia derivante dalle emissioni odorigene.
6. I gestori devono comunicare all’autorità competente, all’autorità di controllo e al comune i dati relativi ai controlli delle emissioni odorigene da effettuare con frequenza almeno semestrale.
7. Nell’eventualità di segnalazioni di disturbo o molestia, confermate da ARPA Puglia, attraverso indagini al recettore mediante la determinazione di singoli composti odorigeni o della concentrazione di odore misurata attraverso olfattometria dinamica che consentano di individuare la sorgente che ha originato il fenomeno, il gestore di detta sorgente deve presentare all’autorità competente, entro trenta giorni dalla richiesta formale di ARPA Puglia, un piano di mitigazione/eliminazione delle emissioni odorigene, da attuare entro dodici mesi, ovvero nei termini stabiliti dall’Autorità ambientale competente.
Art. 1 bis. Campo di applicazione del Capo I [3]
1. Il Capo I della presente legge si applica a tutte quelle attività che durante l’esercizio danno luogo a emissioni odorigene, a quelle soggette ad autorizzazione integrata ambientale (
Art. 1 ter. Definizioni [4]
a) Stabilimento/installazione in esercizio: stabilimento/installazione già in esercizio alla data dell’entrata in vigore del presente articolo;
b) Stabilimento/installazione autorizzato ma non in esercizio: stabilimento/installazione non ancora entrato in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo ma che ha già ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio;
c) Stabilimento/installazione non ancora autorizzato: stabilimento/installazione che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere a) e b);
d) Modifica sostanziale ai fini VIA: modifica che a seguito di valutazione da parte dell’Autorità competente comporta l’assoggettamento a valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità a VIA;
e) Modifica sostanziale ai fini AIA: modifica ritenuta sostanziale secondo il procedimento stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2011, n. 648 (Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del
f) Modifica sostanziale ai sensi della parte IV del
g) Modifica sostanziale ai sensi della parte V del
h) Emissione odorigena: scarico diretto o indiretto da sorgenti puntuali o diffuse dello stabilimento/installazione di sostanze in grado di essere percepite dall’uomo attraverso il senso dell’olfatto, atte ad alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto sulla salute dell’uomo, tale da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente.
i) Emissioni odorigene puntuali: emissioni di sostanze odorigene in atmosfera prodotte da una sorgente fissa attraverso condotti canalizzati di dimensioni definite e portata nota dell’effluente gassoso.
j) Emissioni odorigene diffuse: emissioni di sostanze odorigene in atmosfera prodotte da superfici areali solide o liquide di dimensioni definite.
Art. 1 quater. Superamento della concentrazione limite [5]
1. Nel caso in cui sia accertato il superamento della concentrazione limite delle emissioni puntuali e/o diffuse delle emissioni odorigene, ovvero sia accertata la presenza di emissioni non autorizzate, l’autorità di controllo segnala tale circostanza all’autorità competente che richiede al gestore sistemi correttivi idonei a rimuovere la criticità rilevata, assegnando un termine congruo per l’adempimento. Perdurando l’inadempienza, l’autorità competente, su segnalazione dell’autorità di controllo, assume le iniziative del caso.
Art. 1 quinquies. Disposizioni transitorie e finali [6]
1. Per gli stabilimenti/installazioni di cui all’articolo 1 ter, lettera c), le disposizioni trovano mmediata applicazione.
2. I gestori degli stabilimenti/installazioni di cui all’articolo 1 ter, lettere a) e b), con attività rientranti nel campo di applicazione di cui all’articolo 1 bis, presentano istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale per l’adeguamento della stessa alle disposizioni di cui agli articoli del novellato Capo 1, entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. La realizzazione degli interventi di adeguamento, salvo esplicite deroghe da parte dell’Autorità competente, deve essere portata a termine entro un anno dalla data di aggiornamento dell’autorizzazione.
CAPO II
EMISSIONI DERIVANTI DA SANSIFICI
1. Oltre a quanto stabilito dal d.m. del 12 luglio 1990 ed alle linee- guida della Regione Puglia sulle emissioni puntuali di sostanze odorifere, di cui al precedente articolo, si prescrive quanto segue:
a) utilizzazione di sanse con contenuto di umidità non superiore al 60%;
b) divieto di stoccaggio e smaltimento di acque di vegetazione a mezzo dell'impianto di essiccazione della sansa;
c) lo stoccaggio della sansa devo avvenire in ambienti protetti, in zone opportunamente cordolate (anche vasche purché dotate di copertura fissa o amovibile);
d) lo stoccaggio di ciascuna partita di sansa non confinato in ambiente chiuso, in ogni caso, non deve avere una durata superiore agli otto giorni [7];
e) la quantità massima di stoccaggio della sansa non confinato in ambiente chiuso non deve mai superare il doppio della potenzialità settimanale degli impianti presenti nell’insediamento produttivo [8].
1. Oltre quanto stabilito per le sostanze odorifere, si applicano i seguenti limiti alle emissioni:
A) Generatori di calore (minore a 5 MW) alimentati con sansa
1) Polveri 100 mg/m3 |
2) SOV (come C.O.T.) 50 mg/m3 |
3) HCL 30 mg/m3 |
4) NOx 650 mg/m3 |
5) SOx 2000 mg/m3 |
B) Estrazione e raffinazione oli di sansa di oliva
1) Polveri 200 mg/m3 |
2) NOx 300 mg/m3 |
C) Estrazione e raffinazione oli di semi
1) essiccazione semi polveri 150 mg/m3 |
2) lavorazione semi polveri 80 mg/m3 |
CAPO III
1. Le caratteristiche di funzionamento, di cui alla presente normativa, devono essere assicurate sia per gli impianti già autorizzati dalla Regione che per quelli per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 6, 12, 13 e 15 del
2. A tal fine, i titolari degli impianti devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, progetto di adeguamento.
3. Entro i successivi ventiquattro mesi, anche in assenza di provvedimento autorizzativo da parte della Regione sul progetto di adeguamento presentato, gli impianti devono, comunque, essere adeguati in conformità alla presente normativa.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, l'autorizzazione concessa, dalla Regione ai sensi del
CAPO IV
DISCIPLINA DELLE EMISSIONI NELLE AREE
A ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE
1. Nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della
2. Le limitazioni delle emissioni operano anche nell'ipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, senza che siano divenuti operativi gli interventi di risanamento di cui al piano previsto dal già citato art. 7 della
1. Gli interventi disposti e autorizzati ai sensi della presente legge devono essere realizzati in conformità all'articolo 269, comma 3, del d.lgs.152/2006, anche in riferimento alle procedure di cui al
2. In caso di verificata impraticabilità della realizzazione degli interventi disposti per l’adeguamento dell’impianto, l’impresa interessata è chiamata a proporre, entro un anno dalla data di emanazione delle prescrizioni impiantistiche, un piano di delocalizzazione dell’impianto in questione, da concordare, nelle sue modalità operative e temporali di attuazione, con le autorità locali.
[1] Abrogata dall'art. 8 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo inserito dall'art. 2 della
[4] Articolo inserito dall'art. 3 della
[5] Articolo inserito dall'art. 4 della
[6] Articolo inserito dall'art. 5 della
[7] Lettera così sostituita dall'art. 4 della
[8] Lettera così sostituita dall'art. 4 della
[9] Articolo aggiunto dall'art. 4 della