§ V.5.34 - L.R. 23 dicembre 1996, n. 28.
Realizzazione di cartografia di base e tematica attraverso un sistema di informazione territoriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:23/12/1996
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Obiettivi).
Art. 3.  (Attività).
Art. 4.  (Soggetti attuatori).
Art. 5.  (Adempimenti).
Art. 6.  (Norme finali).
Art. 7.  (Norma finanziaria).


§ V.5.34 - L.R. 23 dicembre 1996, n. 28.

Realizzazione di cartografia di base e tematica attraverso un sistema di informazione territoriale.

(B.U. 28 dicembre 1996, n. 141).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione intende adottare un sistema di informazione territoriale al fine di:

     a) disporre degli elementi conoscitivi necessari alle scelte di programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio;

     b) soddisfare le necessità documentarie di studi scientifici relativi a ricerche a carattere fisico, geomorfologico, agroforestale, antropico, in generale di uso del suolo;

     c) supportare gli elementi finalizzati a un uso ottimale dell'ambiente e delle sue risorse onde concorrere alla tutela e al miglioramento della qualità della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali;

     d) unificare il processo di formazione della cartografia per evitare sovrapposizioni, disomogeneità, sprechi e diffondere l'utilizzo, anche attraverso la vendita telematica, di banche dati cartografiche aggiornate a scadenze programmate.

     2. Il sistema di cui al comma 1 deve realizzarsi anche attraverso il concorso degli enti locali, loro consorzi, comunità montane e/o altri enti o società a prevalente capitale pubblico o istituti pubblici interessati in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato ivi compresi quelli di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 e conseguente osservanza della normativa di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.

 

     Art. 2. (Obiettivi).

     1. Per le finalità espresse nell'art. 1 della presente legge, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

     A) 1. individuazione di un sistema di procedure unificato in grado di consentire il coordinamento e lo scambio delle informazioni, nella piena autonomia, ai vari livelli e settori dell'amministrazione regionale, nonché l'offerta di un servizio adeguato alla domanda della utenza interna ed esterna;

     2. predisposizione di un sistema informatico e/o informativo territoriale (SIT) finalizzato alla elaborazione, gestione e aggiornamento delle informazioni riguardanti gli aspetti socio-economici e fisico- ambientali regionali;

     B) realizzazione di uno strumento cartografico informatizzato e/o supporto informatico i cui contenuti siano costituiti da:

     1. cartografia di base, che consenta di acquisire con sufficiente approssimazione informazioni metriche sul territorio e di operare con sufficiente grado di attendibilità scelte per interventi che comportino l'impiego della risorsa «ambiente» e della risorsa «suolo»;

     2. cartografia tematica, che consenta di acquisire, sistematizzare e aggiornare le informazioni relative ad aspetti specifici del territorio e di individuare avvenimenti e caratteristiche in stretto rapporto con le attività antropiche.

 

     Art. 3. (Attività).

     1. Le attività devono riguardare, nel rispetto degli obiettivi configurati e delle competenze regionali, i seguenti aspetti:

     A) individuazione sistema procedure:

     A1) individuare e attuare i sistemi strutturali, funzionali e organizzativi necessari ad assicurare un flusso di informazioni che garantiscono un corretto governo del territorio;

     A2) predisporre un piano per la definizione delle fonti informative esistenti e l'individuazione di nuove fonti, la riorganizzazione di flussi di dati disponibili e la definizione del loro livello di omogeneità e di elaborazione;

     A3) aggiornare le fonti informative dei diversi processi ambientali in raccordo con la rapidità di evoluzione e trasformazione degli stessi nella realtà,

     A4) elaborare programmi per il trattamento e la restituzione informatica e/o grafica delle informazioni per garantire la continuità nel soddisfacimento del fabbisogno informativo riveniente dalla utenza;

     A5) definire le forme e i canali di pubblicizzazione e diffusione delle informazioni al fine di garantire all'utenza l'accesso alle informazioni stesse;

     B) realizzazione supporto cartografico informatizzato:

     B1) progettare, realizzare, informatizzare, conservare, aggiornare, distribuire e rendere fruibili le Carte regionali di base alle scale 1:25.000, 1:5.000 e loro derivate e/o altre scale ritenute più significative;

     B2) elaborare i capitolati speciali per la formazione di carte tematiche, onde adottare simbologie unificate, norme di inquadramento e direttive unitarie per gli enti infraregionali in ordine ai criteri e alle metodologie da impiegare per una dotazione informatica e/o cartografica in forma digitale regionale omogenea;

     B3) progettare, realizzare, informatizzare, aggiornare, conservare, distribuire e rendere fruibile un insieme organico di carte tematiche sulla base dello specifico fabbisogno informativo riveniente dalla utenza;

     B4) promuovere corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale in servizio presso la Regione Puglia e presso gli uffici tecnici degli enti locali interessati.

 

     Art. 4. (Soggetti attuatori).

     1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei vari settori dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, loro consorzi e Comunità montane, predispone, tramite l'Ufficio informatico e servizio cartografico, che potrà avvalersi anche della collaborazione dei Settori programmazione, assetto del territorio, risorse naturali, ambiente nonché di esperti, università, centri di ricerca, e approva i programmi annuali per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 2, definendo:

     a) metodologie, mezzi e strutture operative per quanto attiene le attività relative all'obiettivo A - Individuazione sistema procedure e predisposizione sistema informatico;

     b) ordine di priorità per la realizzazione e/o acquisizione delle carte tecniche di base e tematiche, per i diversi temi di indagine e livelli di approfondimento di cui alle attività relative all'obiettivo B - Realizzazione supporto cartografico informatizzato.

 

     Art. 5. (Adempimenti).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio informatico e servizio cartografico, approva i programmi annuali di cui all'art. 4 e adotta i provvedimenti e/o gli adempimenti necessari per la loro attuazione.

     2. L'Ufficio informatico e servizio cartografico individua e propone alla Giunta regionale:

     a) il sistema informatico nonché le caratteristiche generali del Sistema Informatico Territoriale (SIT);

     b) le norme per l'elaborazione, direzione lavori, collaudo, realizzazione e/o acquisizione della cartografia territoriale tecnica e tematica;

     c) le procedure per la realizzazione degli interventi relativi alle attività previste dall'art. 3, ai sensi della legislazione vigente, proponendo a tal fine la stipula di convenzioni con esperti, università, centri di ricerca;

     d) l'acquisizione e utilizzazione di dati da telerilevamento, esecuzione e utilizzazione periodica di riprese aerofotogrammetriche finalizzate all'allestimento di fotopiani e l'aggiornamento delle cartografie tecniche e/o tematiche, relative al territorio regionale e/o sub-regionale in attuazione di quanto previsto nei programmi annuali;

     e) le modalità di cessione del materiale informatico, cartografico e aerofotografico, nonché la misura del rimborso della spesa per i diversi tipi di materiale;

     f) le direttive unitarie per tutti gli uffici regionali per l'acquisizione, la rilevazione, l'elaborazione, la gestione e l'aggiornamento di informazioni territoriali anche di contenuti settoriali.

     3. L'Ufficio informatico e servizio cartografico inoltre:

     a) cura l'eventuale progettazione di cartografia informatizzata tecnica e/o tematica e l'eventuale approntamento di cartografia di base in forma digitale;

     b) cura la raccolta, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'archiviazione del materiale informatico, aerofotogrammetrico e cartografico nonché quello di produzione degli enti cartografici di Stato ed enti pubblici;

     c) gestisce la riproduzione di copie e la loro distribuzione.

 

     Art. 6. (Norme finali).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire, con pagamento delle eventuali quote associative, che faranno capo all'apposito capitolo del bilancio delle uscite, ad associazioni e/o centri e/o eventuali altre strutture internazionali, nazionali e interregionali che abbiano lo scopo di unificare le metodologie di ricerca e di organizzazione e rappresentazione delle informazioni territoriali, in modo da rendere omogenei e facilmente controllabili i dati anche a livello sovraregionale.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le competenze assunte dagli altri Assessorati della Regione a mezzo di atti amministrativi e/o articoli derivanti da leggi vigenti in materia di sistema informativo e cartografia saranno coordinate dall'Ufficio informatico e servizio cartografico regionale.

     3. Nella fase di prima applicazione della presente legge, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, l'ordine di priorità per la realizzazione delle carte tecniche di cui all'art. 4 dovrà essere predisposto dall'Ufficio informatico e servizio cartografico e approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

     4. Per gli anni successivi, la predisposizione del programma di cui all'art. 4 da parte dell'Ufficio informatico e servizio cartografico e la relativa approvazione da parte della Giunta regionale dovrà avvenire entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno.

     5. Il materiale aerofotografico e cartografico, compreso quello prodotto dagli enti che avranno usufruito del contributo regionale, è ceduto in copia a chiunque ne faccia richiesta motivata, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si farà fronte entro i limiti dello stanziamento già previsto per l'esercizio finanziario 1996 al capitolo 0001478, la cui denominazione viene integrata con gli estremi della presente legge, del bilancio della Regione Puglia approvato con legge regionale 3 giugno 1996, n. 6.