Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 23/12/1996 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Obiettivi). |
Art. 3. (Attività). |
Art. 4. (Soggetti attuatori). |
Art. 5. (Adempimenti). |
Art. 6. (Norme finali). |
Art. 7. (Norma finanziaria). |
§ V.5.34 - L.R. 23 dicembre 1996, n. 28.
Realizzazione di cartografia di base e tematica attraverso un sistema di informazione territoriale.
(B.U. 28 dicembre 1996, n. 141).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione intende adottare un sistema di informazione territoriale al fine di:
a) disporre degli elementi conoscitivi necessari alle scelte di programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio;
b) soddisfare le necessità documentarie di studi scientifici relativi a ricerche a carattere fisico, geomorfologico, agroforestale, antropico, in generale di uso del suolo;
c) supportare gli elementi finalizzati a un uso ottimale dell'ambiente e delle sue risorse onde concorrere alla tutela e al miglioramento della qualità della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali;
d) unificare il processo di formazione della cartografia per evitare sovrapposizioni, disomogeneità, sprechi e diffondere l'utilizzo, anche attraverso la vendita telematica, di banche dati cartografiche aggiornate a scadenze programmate.
2. Il sistema di cui al comma 1 deve realizzarsi anche attraverso il concorso degli enti locali, loro consorzi, comunità montane e/o altri enti o società a prevalente capitale pubblico o istituti pubblici interessati in ottemperanza a quanto previsto dalla
Art. 2. (Obiettivi).
1. Per le finalità espresse nell'art. 1 della presente legge, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
A) 1. individuazione di un sistema di procedure unificato in grado di consentire il coordinamento e lo scambio delle informazioni, nella piena autonomia, ai vari livelli e settori dell'amministrazione regionale, nonché l'offerta di un servizio adeguato alla domanda della utenza interna ed esterna;
2. predisposizione di un sistema informatico e/o informativo territoriale (SIT) finalizzato alla elaborazione, gestione e aggiornamento delle informazioni riguardanti gli aspetti socio-economici e fisico- ambientali regionali;
B) realizzazione di uno strumento cartografico informatizzato e/o supporto informatico i cui contenuti siano costituiti da:
1. cartografia di base, che consenta di acquisire con sufficiente approssimazione informazioni metriche sul territorio e di operare con sufficiente grado di attendibilità scelte per interventi che comportino l'impiego della risorsa «ambiente» e della risorsa «suolo»;
2. cartografia tematica, che consenta di acquisire, sistematizzare e aggiornare le informazioni relative ad aspetti specifici del territorio e di individuare avvenimenti e caratteristiche in stretto rapporto con le attività antropiche.
Art. 3. (Attività).
1. Le attività devono riguardare, nel rispetto degli obiettivi configurati e delle competenze regionali, i seguenti aspetti:
A) individuazione sistema procedure:
A1) individuare e attuare i sistemi strutturali, funzionali e organizzativi necessari ad assicurare un flusso di informazioni che garantiscono un corretto governo del territorio;
A2) predisporre un piano per la definizione delle fonti informative esistenti e l'individuazione di nuove fonti, la riorganizzazione di flussi di dati disponibili e la definizione del loro livello di omogeneità e di elaborazione;
A3) aggiornare le fonti informative dei diversi processi ambientali in raccordo con la rapidità di evoluzione e trasformazione degli stessi nella realtà,
A4) elaborare programmi per il trattamento e la restituzione informatica e/o grafica delle informazioni per garantire la continuità nel soddisfacimento del fabbisogno informativo riveniente dalla utenza;
A5) definire le forme e i canali di pubblicizzazione e diffusione delle informazioni al fine di garantire all'utenza l'accesso alle informazioni stesse;
B) realizzazione supporto cartografico informatizzato:
B1) progettare, realizzare, informatizzare, conservare, aggiornare, distribuire e rendere fruibili le Carte regionali di base alle scale 1:25.000, 1:5.000 e loro derivate e/o altre scale ritenute più significative;
B2) elaborare i capitolati speciali per la formazione di carte tematiche, onde adottare simbologie unificate, norme di inquadramento e direttive unitarie per gli enti infraregionali in ordine ai criteri e alle metodologie da impiegare per una dotazione informatica e/o cartografica in forma digitale regionale omogenea;
B3) progettare, realizzare, informatizzare, aggiornare, conservare, distribuire e rendere fruibile un insieme organico di carte tematiche sulla base dello specifico fabbisogno informativo riveniente dalla utenza;
B4) promuovere corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale in servizio presso la Regione Puglia e presso gli uffici tecnici degli enti locali interessati.
Art. 4. (Soggetti attuatori).
1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei vari settori dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, loro consorzi e Comunità montane, predispone, tramite l'Ufficio informatico e servizio cartografico, che potrà avvalersi anche della collaborazione dei Settori programmazione, assetto del territorio, risorse naturali, ambiente nonché di esperti, università, centri di ricerca, e approva i programmi annuali per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 2, definendo:
a) metodologie, mezzi e strutture operative per quanto attiene le attività relative all'obiettivo A - Individuazione sistema procedure e predisposizione sistema informatico;
b) ordine di priorità per la realizzazione e/o acquisizione delle carte tecniche di base e tematiche, per i diversi temi di indagine e livelli di approfondimento di cui alle attività relative all'obiettivo B - Realizzazione supporto cartografico informatizzato.
Art. 5. (Adempimenti).
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio informatico e servizio cartografico, approva i programmi annuali di cui all'art. 4 e adotta i provvedimenti e/o gli adempimenti necessari per la loro attuazione.
2. L'Ufficio informatico e servizio cartografico individua e propone alla Giunta regionale:
a) il sistema informatico nonché le caratteristiche generali del Sistema Informatico Territoriale (SIT);
b) le norme per l'elaborazione, direzione lavori, collaudo, realizzazione e/o acquisizione della cartografia territoriale tecnica e tematica;
c) le procedure per la realizzazione degli interventi relativi alle attività previste dall'art. 3, ai sensi della legislazione vigente, proponendo a tal fine la stipula di convenzioni con esperti, università, centri di ricerca;
d) l'acquisizione e utilizzazione di dati da telerilevamento, esecuzione e utilizzazione periodica di riprese aerofotogrammetriche finalizzate all'allestimento di fotopiani e l'aggiornamento delle cartografie tecniche e/o tematiche, relative al territorio regionale e/o sub-regionale in attuazione di quanto previsto nei programmi annuali;
e) le modalità di cessione del materiale informatico, cartografico e aerofotografico, nonché la misura del rimborso della spesa per i diversi tipi di materiale;
f) le direttive unitarie per tutti gli uffici regionali per l'acquisizione, la rilevazione, l'elaborazione, la gestione e l'aggiornamento di informazioni territoriali anche di contenuti settoriali.
3. L'Ufficio informatico e servizio cartografico inoltre:
a) cura l'eventuale progettazione di cartografia informatizzata tecnica e/o tematica e l'eventuale approntamento di cartografia di base in forma digitale;
b) cura la raccolta, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'archiviazione del materiale informatico, aerofotogrammetrico e cartografico nonché quello di produzione degli enti cartografici di Stato ed enti pubblici;
c) gestisce la riproduzione di copie e la loro distribuzione.
Art. 6. (Norme finali).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire, con pagamento delle eventuali quote associative, che faranno capo all'apposito capitolo del bilancio delle uscite, ad associazioni e/o centri e/o eventuali altre strutture internazionali, nazionali e interregionali che abbiano lo scopo di unificare le metodologie di ricerca e di organizzazione e rappresentazione delle informazioni territoriali, in modo da rendere omogenei e facilmente controllabili i dati anche a livello sovraregionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le competenze assunte dagli altri Assessorati della Regione a mezzo di atti amministrativi e/o articoli derivanti da leggi vigenti in materia di sistema informativo e cartografia saranno coordinate dall'Ufficio informatico e servizio cartografico regionale.
3. Nella fase di prima applicazione della presente legge, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, l'ordine di priorità per la realizzazione delle carte tecniche di cui all'art. 4 dovrà essere predisposto dall'Ufficio informatico e servizio cartografico e approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per gli anni successivi, la predisposizione del programma di cui all'art. 4 da parte dell'Ufficio informatico e servizio cartografico e la relativa approvazione da parte della Giunta regionale dovrà avvenire entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno.
5. Il materiale aerofotografico e cartografico, compreso quello prodotto dagli enti che avranno usufruito del contributo regionale, è ceduto in copia a chiunque ne faccia richiesta motivata, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
Art. 7. (Norma finanziaria).
1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si farà fronte entro i limiti dello stanziamento già previsto per l'esercizio finanziario 1996 al capitolo 0001478, la cui denominazione viene integrata con gli estremi della presente legge, del bilancio della Regione Puglia approvato con