§ V.5.31 - L.R. 2 maggio 1995, n. 31.
Art. 14 legge 8 giugno 1990, n. 142: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:02/05/1995
Numero:31


Sommario
Art. 14 legge 8 giugno 1990, n. 142: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi. (B.U. 22 maggio 1995, n. 56).
Art. 3.  Rinnovo autorizzazioni agli scarichi.


§ V.5.31 - L.R. 2 maggio 1995, n. 31.

Art. 14 legge 8 giugno 1990, n. 142: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi.

(B.U. 22 maggio 1995, n. 56).

 

     Artt. 1. - 2. [1].

 

     Art. 3. Rinnovo autorizzazioni agli scarichi. [2]

     1. I titolari degli scarichi, autorizzati ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, così come modificato dall'articolo unico della legge regionale 5 dicembre 1993, n. 28, devono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere al rinnovo dell'autorizzazione inoltrando la richiesta alle autorità competenti così come determinato dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

 

 


[1] Sostituiscono gli artt. 36 e 42 della L.R. 19 dicembre 1983, n. 24.

[2] I termini di cui al presente articolo sono prorogati al 31 marzo 1997 per effetto dell'art. 1, L.R. 20 gennaio 1997, n. 3.