§ V.5.20 - L.R. 11 settembre 1987, n. 27. - Modifica art. 4 della L.R. 8
giugno 1985, n. 62. Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:11/09/1987
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.  1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'ambito delle competenze assegnate dall'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, [...]


§ V.5.20 - L.R. 11 settembre 1987, n. 27. - Modifica art. 4 della L.R. 8

giugno 1985, n. 62. Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione.

 

Art. 1. (Omissis) [1]

     2. La Commissione consiliare esprimerà il suo parere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 2. 1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'ambito delle competenze assegnate dall'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 ed in particolare sui risultati delle analisi previste dal secondo comma del citato art. 4 del D.P.R. n. 470/82.

     Alla stessa relazione, a cura della Presidenza della Giunta regionale, sarà data adeguata pubblicità prima dell'inizio della stagione balneare.

 

 


[1] Modifica il 1° comma, art. 4, L.R. n. 62/1985 (§ V.5.17).