§ 5.4.26 – L.R. 2 marzo 2004, n. 2.
Disposizioni in materia di trasporti - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 trasporti
Data:02/03/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), le parole: “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle [...]
Art. 2.      1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 18/2002 le parole: “entro la fine del periodo transitorio disposto dall’articolo 34” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2004”.
Art. 3.      1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 18/2002 le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 [...]
Art. 4.      1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 18/2002 la parola: “concedente” è sostituita dalla seguente: “appaltante”.
Art. 5.      1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 18/2002 le parole: “riferimento ai seguenti aspetti” sono sostituite dalle seguenti: “riferimento, per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico [...]
Art. 6.      1. Dopo il numero 4) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 18/2002 è aggiunto il seguente:
Art. 7.      1. Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. L’articolo 34 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. L’articolo 35 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 18/2002 è aggiunto il seguente:


§ 5.4.26 – L.R. 2 marzo 2004, n. 2.

Disposizioni in materia di trasporti - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale).

(B.U. 3 marzo 2004, n. 25).

 

Art. 1.

     1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), le parole: “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dal Consiglio regionale”.

 

     Art. 2.

     1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 18/2002 le parole: “entro la fine del periodo transitorio disposto dall’articolo 34” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2004”.

 

     Art. 3.

     1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 18/2002 le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2004”.

 

     Art. 4.

     1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 18/2002 la parola: “concedente” è sostituita dalla seguente: “appaltante”.

 

     Art. 5.

     1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 18/2002 le parole: “riferimento ai seguenti aspetti” sono sostituite dalle seguenti: “riferimento, per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico regionale locale, ai seguenti aspetti”.

 

     Art. 6.

     1. Dopo il numero 4) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 18/2002 è aggiunto il seguente:

     “4 bis) Per quanto riguarda l’aggiudicazione della gestione delle infrastrutture ferroviarie, così come individuate all’articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, fermo restando il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 24, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, sarà fatta sulla base di elementi di valutazione prestabiliti dall’ente appaltante in apposito capitolato speciale di appalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

     1) economico (max punti 35) per la valutazione, con punteggio nell’ordine:

     a) del ribasso sull’importo a base di gara, se previsto a compensazioni di obblighi di servizio o di altri obblighi previsti dal d.lgs. 188/2003 (max punti 5);

     b) di altri specifici aspetti economico-gestionali che verranno individuati, anche nell’ambito del d.lgs. 188/2003, dalla Giunta regionale con proprio provvedimento (max punti 30);

     2) qualitativo (max punti 65) per la valutazione, con punteggio nell’ordine:

     a) delle eventuali certificazioni di qualità conseguite per la progettazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ferroviarie (UNI EN ISO 9001:2000), per la responsabilità sociale (SA 8000:2001), per la gestione ambientale (UNI EN ISO 14000) rilasciate da enti certificatori di rilevanza comunitaria (max punti 25);

     b) delle caratteristiche qualitative dei servizi previsti dall’articolo 20 del d.lgs. 188/2003 che dovranno essere erogati dal gestore dell’infrastruttura alle imprese ferroviarie e, più in generale, per la valutazione delle caratteristiche qualitative del servizio complessivamente offerto, della salvaguardia ambientale del territorio, della disponibilità a offrire servizi gratuiti agli utenti disabili, nonché di altri specifici aspetti che verranno individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, anche nell’ambito del d.lgs. 188/2003 (max punti 40)”.

 

     Art. 7.

     1. Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:

     “4. Per i servizi ferroviari, in applicazione della direttiva 91/440 (CEE) del Consiglio del 29 luglio 1991 così come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa allo “Sviluppo delle ferrovie comunitarie” e della disposizione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, deve essere garantito alle imprese ferroviarie il diritto di accesso alle reti ferroviarie di interesse locale e regionale. A tal fine le imprese esercenti i servizi ferroviari regionali e locali devono provvedere a separare, anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione dell’infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto e questi ultimi ulteriormente suddivisi nei settori passeggeri ferrovia, automobilistici e merci ferrovia. La Giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle disposizioni statali emanate in attuazione della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, così come modificata dalla direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alle “Licenze delle imprese ferroviarie” e della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla “Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza”, in conformità a quanto disposto per le ferrovie comunitarie dal d.lgs. 188/2003 (Attuazione delle direttive n. 2001/12/CE, n. 2001/13/CE e n. 2001/14/CE in materia ferroviaria).”.

 

     Art. 8.

     1. L’articolo 34 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:

     “Art. 34. (Avvio delle procedure concorsuali).

     1. La Regione e gli enti locali competenti, entro il 30 settembre 2004, hanno l’obbligo di attivare e concludere le procedure di gara di cui all’articolo 16, affinché i servizi di TPRL - esclusi i servizi ferroviari – vengano affidati con contratto di servizio pubblico di cui all’articolo 19.

     2. Le procedure concorsuali inerenti i servizi ferroviari esclusi dal comma 1 saranno espletate a far data dal 30 dicembre 2004 avvalendosi, in tal caso, dei nuovi termini fissati dalle vigenti norme nazionali. La Giunta regionale è autorizzata con propri atti a prorogare, anche con più provvedimenti, i termini di attivazione delle procedure di gara di cui all’articolo 16 e nel limite temporale previsto dalle vigenti norme nazionali.

     3. Le prime gare espletate ai sensi della presente legge per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono svolte anche in assenza di piano regionale dei trasporti, di piano triennale dei servizi e di piani provinciali di bacino previsti agli articoli 7, 8 e 11. A tal fine i servizi minimi disciplinati dall’articolo 5 sono identificati nei programmi di esercizio oggetto dei contratti “ponte” in essere.

     4. L’erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l’ente competente non provveda ad avviare e concludere le procedure concorsuali a seguito di espletamento di gara per l’affidamento dei servizi entro il 30 settembre 2004”.

 

     Art. 9.

     1. L’articolo 35 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:

     “Art. 35. (Società regionale trasporto ferroviario).

     1. La Regione Puglia, entro il 31 dicembre 2004, promuove la realizzazione di un sistema ferroviario regionale unitario, coordinato e integrato con il sistema ferroviario nazionale e con il sistema del trasporto pubblico locale che garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci e che consenta un equilibrato sviluppo economico e sociale dell’intero territorio regionale.

     2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, la Regione Puglia può partecipare al capitale sociale di una società di capitali di nuova costituzione o di una già esistente e operante nel settore ferroviario, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 13 commi 2 e 3.

     3. La società di capitali così come individuata dalla Regione Puglia per lo scopo di cui al comma 1 sarà denominata AREF (Azienda regionale ferroviaria) s.p.a.

     4. Lo Statuto sociale è approvato dal competente organo societario nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 e l’oggetto sociale principale della società sarà quello di organizzare e gestire reti infrastrutturali ferroviarie adibite al trasporto passeggeri e merci, servizi di trasporto ferroviari sia di persone che di merci, servizi automobilistici integrativi e sostitutivi strettamente legati all’esercizio ferroviario locale e quant’altro sarà ritenuto opportuno.

     5. I soci della società di capitali come individuata al comma 2 possono essere enti locali, aziende o istituti di credito, camere di commercio, industria e artigianato, società di capitali, imprenditori singoli e associati e cooperative di dipendenti. I requisiti, le modalità e l’impegno finanziario per assumere direttamente o indirettamente la qualità di socio saranno definiti da apposita delibera della Giunta regionale.

     6. Il capitale sociale dell’AREF in fase di costituzione viene quantificato in euro 5 milioni 200 mila. La Regione e gli enti locali vi partecipano nei limiti previsti al comma 2 dell’articolo 13. Sia per la determinazione della quota di partecipazione della Regione Puglia che per il relativo finanziamento si dovrà provvedere con specifico provvedimento mediante stanziamento in apposito capitolo di spesa a costituirsi.

     7. La composizione degli organi sociali è determinata dallo Statuto dell’AREF. La rappresentanza della Regione è designata dalla Giunta regionale.

     8. La rappresentanza della Regione Puglia negli organi statutari dell’AREF relaziona annualmente alla stessa sulle realizzazioni e sui programmi della società, nonché sull’andamento di gestione economico-finanziaria.

     9. La Regione è rappresentata nell’Assemblea dell’AREF dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa all’Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa.”.

 

     Art. 10.

     1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 18/2002 è aggiunto il seguente:

     “Art. 38 bis. (Norme transitorie).

     1. Gli atti assunti in forza delle precedenti previsioni normative dalla presente legge modificate, integrate o abrogate mantengono la loro validità ed efficacia.”.