§ V.2.10 - L.R. 4 marzo 1984, n. 12. - Formazione e gestione di un sistema
informativo nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:04/03/1984
Numero:12


Sommario
Art. 1.  1. La Regione provvede alla formazione e gestione di un sistema informativo nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
Art. 2.  1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente art. 1, lettera a) e b), la Regione cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:
Art. 3.  1. Le anagrafi di cui al precedente art. 1, lettere c) e d), sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche nonché a fornire allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e agli Enti [...]
Art. 4.  1. la rilevazione dei dati necessari per la formazione dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1, lettere a), b) e c), nonché dell'anagrafe di cui [...]
Art. 5.  1. Al fine di tener conto anche dei finanziamenti disposti e dei benefici concessi in attuazione di provvedimenti legislativi precedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457, la rilevazione e la [...]
Art. 6.  1. Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente art. 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione e dall'Ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di [...]
Art. 7.  1. Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente art. 1 nonché gli altri enti pubblici e gli organi dell'Amministrazione dello stato sono tenuti, in [...]
Art. 8.  (Omissis). - (Norma finanziaria).


§ V.2.10 - L.R. 4 marzo 1984, n. 12. - Formazione e gestione di un sistema

informativo nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

 

Art. 1. 1. La Regione provvede alla formazione e gestione di un sistema informativo nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

     2. Il sistema informativo, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 4, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, provvede a fornire e gestire:

     a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici realizzati, risanati, acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

     b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera a) nonchè quello edilizio non abitativo di proprietà di enti pubblici ma suscettibile di destinazione a residenza;

     c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in proprietà;

     d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi;

     e) l'anagrafe delle imprese che hanno eseguito interventi costruttivi nell'ambito dei programmi di edilizia sovvenzionata con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     f) il censimento delle quote del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica realizzate su aree incluse nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 o individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     3. Il censimento riguarda anche le case parcheggio quando siano cessate le cause per le quali sono state realizzate e quando il loro uso non sia più contingente, sempreché per tipologia e standards abitativi siano adeguate per la residenza permanente.

 

     Art. 2. 1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente art. 1, lettera a) e b), la Regione cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

     a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;

     b) la verifica della legittimità di uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione ed utilizzazione del patrimonio residenziale pubblico;

     c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

     d) la promozione d'interventi atti a realizzare la piena e razionale utilizzazione della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale;

     f) l'esercizio delle funzioni di gestione sociale del patrimonio abitativo da parte dell'utenza;

     g) l'analisi degli strumenti urbanistici vigenti, relativamente alle aree sulle quali insistono i fabbricati oggetto del censimento, al fine di consentire una migliore individuazione delle aree per gli interventi da programmare in rapporto anche alle risorse disponibili, alle tipologie edilizie da adottare ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

 

     Art. 3. 1. Le anagrafi di cui al precedente art. 1, lettere c) e d), sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche nonché a fornire allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e agli Enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.

 

     Art. 4. 1. la rilevazione dei dati necessari per la formazione dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1, lettere a), b) e c), nonché dell'anagrafe di cui al punto e), viene effettuata dalla Regione in collaborazione con gli I.A.C.P. provinciali [1].

     2. A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica, stabilisce le procedure, gli strumenti e le modalità per la realizzazione delle anagrafi di cui al comma precedente [2].

     3. Per lo svolgimento delle attività regionali riguardanti l'attuazione dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica, il competente Assessorato viene strutturato in settori ed uffici, tecnici e amministrativi. I settori e gli uffici sono individuati con provvedimento del consiglio regionale, sentita la competente Commissione consiliare [3].

     4. L'Assessorato all'Edilizia Residenziale provvede altresì all unificazione a livello regionale e all'elaborazione dai dati raccolti, trasmettendo al Comitato per l'Edilizia Residenziale gli elementi conoscitivi necessari alla realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui all'art. 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 5. 1. Al fine di tener conto anche dei finanziamenti disposti e dei benefici concessi in attuazione di provvedimenti legislativi precedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457, la rilevazione e la memorizzazione dei dati relativi all'anagrafe di cui al punto d) dell'art. 1 verrà eseguita secondo le modalità stabilite dal comitato per l'Edilizia Residenziale per la realizzazione della corrispondente anagrafe nazionale.

 

     Art. 6. 1. Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente art. 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione e dall'Ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di cui al citato art. 1 e/o non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati delle rilevazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, 2° comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi.

 

     Art. 7. 1. Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente art. 1 nonché gli altri enti pubblici e gli organi dell'Amministrazione dello stato sono tenuti, in attuazione dell'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, a fornire alla Regione o all'Ente da essa delegato, le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.

 

     Art. 8. (Omissis). - (Norma finanziaria).

 

 


[1] Così modificato dalla L.R. n. 8 del 25 marzo 1986, art. 8.

[2] Così modificato dalla L.R. n. 8 del 25 marzo 1986, art. 8.

[3] Comma aggiunto dalla L.R. n. 8/1986 citata, art. 8.