Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica |
Data: | 13/12/2004 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Coordinamento tra gli strumenti di pianificazione). |
Art. 2. (DRAG). |
Art. 3. (Piano territoriale di coordinamento provinciale). |
Art. 4. (Regolamento edilizio). |
Art. 5. (Compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale). |
Art. 6. (Servizi alla popolazione e parametri edilizio-urbanistici). |
Art. 7. (Perequazione sul territorio nell’attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e attuativi). |
Art. 8. (Validazione dei quadri conoscitivi del territorio). |
Art. 9. (Integrazioni e modifiche alla l.r. 20/2001). |
§ V.1.32 – L.R. 13 dicembre 2004, n. 24.
Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG).
(B.U. 14 dicembre 2004, n. 148).
Art. 1. (Coordinamento tra gli strumenti di pianificazione). [1]
[1. Il governo, l’uso e lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché la tutela del relativo ecosistema si perseguono con il coordinamento dei livelli di pianificazione individuati nell’articolo 3 della
2. Costituisce riferimento vincolante per la pianificazione provinciale e comunale il Documento regionale di assetto generale (DRAG) di cui agli articoli 4 e 5 della
3. Il DRAG di cui al comma 2 assicura il coordinamento della pianificazione provinciale e comunale con le finalità di tutela dei Siti Natura 2000 di cui alla
[1. Nella formazione del DRAG si osservano i principi e gli indirizzi di seguito riportati.
2. Il DRAG, in attuazione dell’articolo 4 della
a) gli ambiti rilevanti per la tutela e la conservazione dei valori ambientali e dell’identità sociale e culturale del territorio pugliese;
b) le componenti del sistema territoriale secondo i sottosistemi geologico-morfologico-idrogeologico, botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica, della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa;
c) gli indirizzi e le direttive per la tutela e valorizzazione dei territori costruiti e dei territori rurali;
d) gli indirizzi per la tutela dei Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
e) i criteri e le direttive per le trasformazioni del territorio locale e di quello costruito, ivi compresa la disciplina della ristrutturazione e della modifica di destinazione d’uso, fornendo indirizzi per il calcolo dei fabbisogni di edilizia residenziale, edilizia produttiva e aree per servizi;
f) gli indirizzi e le direttive per la formazione degli strumenti urbanistici;
g) gli schemi dei servizi infrastrutturali d’interesse regionale;
h) gli indirizzi per la valutazione d’incidenza e d’impatto ambientale dei Piani urbanistici generali ed esecutivi;
i) gli indirizzi e le direttive per l’attuazione della perequazione;
j) gli indirizzi e le direttive per la redazione degli studi geologici a corredo degli strumenti urbanistici.]
Art. 3. (Piano territoriale di coordinamento provinciale). [3]
[1. I contenuti e la formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della
a) delinea il contesto generale di riferimento e specifica le linee di sviluppo del territorio provinciale;
b) stabilisce, in coerenza con gli obiettivi e con le specificità dei diversi ambiti territoriali, i criteri per la localizzazione degli interventi di competenza provinciale;
c) individua le aree da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dell’ambiente, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
d) individua le aree, nell’esclusivo ambito delle previsioni del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) delle stesse, da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dell’ambiente.
2. La formazione del PTCP richiede:
a) la sistematica rilevazione e analisi delle risorse del territorio provinciale, con specifico riferimento sia ai sistemi locali, sia al suo ruolo attuale e desiderato nei sistemi nazionali e comunitari;
b) la definizione del quadro conoscitivo complessivo e articolato di ogni tipologia di rischio sismico e idrogeologico;
c) gli indirizzi e le direttive per perseguire gli obiettivi economici, spaziali e temporali dello sviluppo della comunità provinciale nello scenario definito dalla programmazione regionale;
d) le azioni e gli interventi necessari per ottimizzare la funzionalità del sistema della mobilità sul territorio;
e) le azioni necessarie per perseguire gli obiettivi energetici provinciali;
f) gli indirizzi per rendere omogenee a scala provinciale le regolamentazioni e le programmazioni territoriali di scala comunale.]
Art. 4. (Regolamento edilizio). [4]
[1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
Art. 5. (Compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale). [5]
[1. Il DRAG disciplina le modalità del controllo di compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale (PUG) adottati.]
Art. 6. (Servizi alla popolazione e parametri edilizio-urbanistici). [6]
[1. Il DRAG:
a) ai fini degli standards di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della
b) detta i criteri per l’individuazione del rapporto medio tra volume occupato e abitante sulla base dei dati ISTAT dell’ultimo censimento della popolazione e delle abitazioni;
c) disciplina la formazione del Piano dei servizi, in attuazione del PUG con riferimento:
1) alla qualificazione delle attrezzature esistenti e al miglioramento del loro livello prestazionale;
2) al perseguimento delle dotazioni minime;
3) alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale esistente per assicurarne la pubblica fruizione;
4) alla coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche.]
Art. 7. (Perequazione sul territorio nell’attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e attuativi). [7]
[1. La perequazione consiste nel riconoscere a tutte le proprietà immobiliari ricomprese in tutto il territorio comunale un diritto edificatorio la cui entità sia indifferente rispetto alla destinazione d’uso ma derivi invece dallo stato di fatto e di diritto in cui si trovano le proprietà stesse al momento della formazione del Piano urbanistico. I diritti edificatori sono attribuiti in percentuale dell’entità catastale di ciascuna proprietà e sono liberamente commerciabili negli e, ove non possibile, tra gli ambiti individuati con la pianificazione comunale.]
Art. 8. (Validazione dei quadri conoscitivi del territorio).
1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti sono formati in coerenza con lo studio geologico del territorio interessato e delle sue valenze naturalistiche.
2. Gli elaborati cartografici documentanti lo stato di fatto dei luoghi, posti a base degli strumenti di pianificazione di ogni livello, sono definiti con elaborazioni numeriche georeferenziate e implementate nel Sistema nazionale Gauss-Boaga.
3. I dati e gli elaborati scritto-grafici-numerici, costituenti i quadri conoscitivi del territorio per tutti i tematismi, posti a base degli strumenti di pianificazione di ogni livello, sono validati e asseverati da professionista abilitato.
Art. 9. (Integrazioni e modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
2. All’articolo 15 (Piani urbanistici esecutivi) della
“5 bis. I Piani d’intervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1748 del 15 dicembre 2000 (Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 6 gennaio 2001) sono anche piani urbanistici esecutivi del PUG”.
3. All’articolo 20 (Norme di prima attuazione) della
“5 bis. La formazione dei PIRT di cui all’articolo 15 è consentita anche in presenza di strumento urbanistico generale adeguato al PUTT/P”.
4. All’articolo 25 (Abrogazioni e disposizioni finali) della
“2 bis. Il Consiglio regionale approva, entro il 30 giugno 2005, il testo unico in materia urbanistica”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Articolo abrogato dall’art. 34 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 34 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 34 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 34 della
[5] Articolo abrogato dall’art. 34 della
[6] Articolo abrogato dall’art. 34 della
[7] Articolo abrogato dall’art. 34 della