§ V.1.32 – L.R. 13 dicembre 2004, n. 24.
Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:13/12/2004
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Coordinamento tra gli strumenti di pianificazione).
Art. 2.  (DRAG).
Art. 3.  (Piano territoriale di coordinamento provinciale).
Art. 4.  (Regolamento edilizio).
Art. 5.  (Compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale).
Art. 6.  (Servizi alla popolazione e parametri edilizio-urbanistici).
Art. 7.  (Perequazione sul territorio nell’attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e attuativi).
Art. 8.  (Validazione dei quadri conoscitivi del territorio).
Art. 9.  (Integrazioni e modifiche alla l.r. 20/2001).


§ V.1.32 – L.R. 13 dicembre 2004, n. 24.

Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG).

(B.U. 14 dicembre 2004, n. 148).

 

Art. 1. (Coordinamento tra gli strumenti di pianificazione). [1]

     [1. Il governo, l’uso e lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché la tutela del relativo ecosistema si perseguono con il coordinamento dei livelli di pianificazione individuati nell’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 della stessa.

     2. Costituisce riferimento vincolante per la pianificazione provinciale e comunale il Documento regionale di assetto generale (DRAG) di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 20/2001.

     3. Il DRAG di cui al comma 2 assicura il coordinamento della pianificazione provinciale e comunale con le finalità di tutela dei Siti Natura 2000 di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla salvaguardia degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e al relativo decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1987, n. 357.]

 

     Art. 2. (DRAG). [2]

     [1. Nella formazione del DRAG si osservano i principi e gli indirizzi di seguito riportati.

     2. Il DRAG, in attuazione dell’articolo 4 della l.r. 20/2001 e in coerenza con la programmazione regionale, determina:

     a) gli ambiti rilevanti per la tutela e la conservazione dei valori ambientali e dell’identità sociale e culturale del territorio pugliese;

     b) le componenti del sistema territoriale secondo i sottosistemi geologico-morfologico-idrogeologico, botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica, della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa;

     c) gli indirizzi e le direttive per la tutela e valorizzazione dei territori costruiti e dei territori rurali;

     d) gli indirizzi per la tutela dei Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;

     e) i criteri e le direttive per le trasformazioni del territorio locale e di quello costruito, ivi compresa la disciplina della ristrutturazione e della modifica di destinazione d’uso, fornendo indirizzi per il calcolo dei fabbisogni di edilizia residenziale, edilizia produttiva e aree per servizi;

     f) gli indirizzi e le direttive per la formazione degli strumenti urbanistici;

     g) gli schemi dei servizi infrastrutturali d’interesse regionale;

     h) gli indirizzi per la valutazione d’incidenza e d’impatto ambientale dei Piani urbanistici generali ed esecutivi;

     i) gli indirizzi e le direttive per l’attuazione della perequazione;

     j) gli indirizzi e le direttive per la redazione degli studi geologici a corredo degli strumenti urbanistici.]

 

     Art. 3. (Piano territoriale di coordinamento provinciale). [3]

     [1. I contenuti e la formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della l.r. 20/2001. Ferme restando le competenze dei Comuni e degli Enti parco, il PTCP:

     a) delinea il contesto generale di riferimento e specifica le linee di sviluppo del territorio provinciale;

     b) stabilisce, in coerenza con gli obiettivi e con le specificità dei diversi ambiti territoriali, i criteri per la localizzazione degli interventi di competenza provinciale;

     c) individua le aree da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dell’ambiente, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;

     d) individua le aree, nell’esclusivo ambito delle previsioni del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) delle stesse, da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dell’ambiente.

     2. La formazione del PTCP richiede:

     a) la sistematica rilevazione e analisi delle risorse del territorio provinciale, con specifico riferimento sia ai sistemi locali, sia al suo ruolo attuale e desiderato nei sistemi nazionali e comunitari;

     b) la definizione del quadro conoscitivo complessivo e articolato di ogni tipologia di rischio sismico e idrogeologico;

     c) gli indirizzi e le direttive per perseguire gli obiettivi economici, spaziali e temporali dello sviluppo della comunità provinciale nello scenario definito dalla programmazione regionale;

     d) le azioni e gli interventi necessari per ottimizzare la funzionalità del sistema della mobilità sul territorio;

     e) le azioni necessarie per perseguire gli obiettivi energetici provinciali;

     f) gli indirizzi per rendere omogenee a scala provinciale le regolamentazioni e le programmazioni territoriali di scala comunale.]

 

     Art. 4. (Regolamento edilizio). [4]

     [1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. “Testo A”) e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto delle disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 2 e del successivo articolo 4, il DRAG fornisce indicazioni per la redazione di un “regolamento edilizio e di igiene” tipo.]

 

     Art. 5. (Compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale). [5]

     [1. Il DRAG disciplina le modalità del controllo di compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale (PUG) adottati.]

 

     Art. 6. (Servizi alla popolazione e parametri edilizio-urbanistici). [6]

     [1. Il DRAG:

     a) ai fini degli standards di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fornisce i criteri per l’individuazione quantitativa e qualitativa delle aree per i servizi;

     b) detta i criteri per l’individuazione del rapporto medio tra volume occupato e abitante sulla base dei dati ISTAT dell’ultimo censimento della popolazione e delle abitazioni;

     c) disciplina la formazione del Piano dei servizi, in attuazione del PUG con riferimento:

     1) alla qualificazione delle attrezzature esistenti e al miglioramento del loro livello prestazionale;

     2) al perseguimento delle dotazioni minime;

     3) alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale esistente per assicurarne la pubblica fruizione;

     4) alla coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche.]

 

     Art. 7. (Perequazione sul territorio nell’attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e attuativi). [7]

     [1. La perequazione consiste nel riconoscere a tutte le proprietà immobiliari ricomprese in tutto il territorio comunale un diritto edificatorio la cui entità sia indifferente rispetto alla destinazione d’uso ma derivi invece dallo stato di fatto e di diritto in cui si trovano le proprietà stesse al momento della formazione del Piano urbanistico. I diritti edificatori sono attribuiti in percentuale dell’entità catastale di ciascuna proprietà e sono liberamente commerciabili negli e, ove non possibile, tra gli ambiti individuati con la pianificazione comunale.]

 

     Art. 8. (Validazione dei quadri conoscitivi del territorio).

     1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti sono formati in coerenza con lo studio geologico del territorio interessato e delle sue valenze naturalistiche.

     2. Gli elaborati cartografici documentanti lo stato di fatto dei luoghi, posti a base degli strumenti di pianificazione di ogni livello, sono definiti con elaborazioni numeriche georeferenziate e implementate nel Sistema nazionale Gauss-Boaga.

     3. I dati e gli elaborati scritto-grafici-numerici, costituenti i quadri conoscitivi del territorio per tutti i tematismi, posti a base degli strumenti di pianificazione di ogni livello, sono validati e asseverati da professionista abilitato.

 

     Art. 9. (Integrazioni e modifiche alla l.r. 20/2001).

     1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2001 le parole: “sentito il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “sentita la competente Commissione consiliare”.

     2. All’articolo 15 (Piani urbanistici esecutivi) della l.r. 20/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5 bis. I Piani d’intervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1748 del 15 dicembre 2000 (Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 6 gennaio 2001) sono anche piani urbanistici esecutivi del PUG”.

     3. All’articolo 20 (Norme di prima attuazione) della l.r. 20/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5 bis. La formazione dei PIRT di cui all’articolo 15 è consentita anche in presenza di strumento urbanistico generale adeguato al PUTT/P”.

     4. All’articolo 25 (Abrogazioni e disposizioni finali) della l.r. 20/2001, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2 bis. Il Consiglio regionale approva, entro il 30 giugno 2005, il testo unico in materia urbanistica”.

 

     La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[4] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[5] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[6] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[7] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.