Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 energia |
Data: | 30/11/2000 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Funzioni della Regione). |
Art. 3. (Funzioni delle Province). |
Art. 4. (Funzioni della Regione). |
§ IV.8.2 - L.R. 30 novembre 2000, n. 19.
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche.
(B.U. 13 dicembre 2000, n. 147).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge individua, in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche, le funzioni amministrative riservate alle competenze regionali e quelle attribuite o delegate agli enti locali, in attuazione della
Art. 2. (Funzioni della Regione).
1. Sono esercitate dalla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) elaborazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE) finalizzato all'individuazione delle aree dove l'attività estrattiva è prioritaria, ivi comprese le zone sottoposte a vincoli urbanistici paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici, nelle quali l'attività estrattiva può essere subordinata a determinate modalità di coltivazione;
b) concessione ed erogazione degli ausilii finanziari previsti da leggi dello Stato;
c) concessioni ai sensi dell'articolo 45 del
d) determinazione delle tariffe entro i limiti fissati dall'articolo 33, lett. i), del
e) determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni per la coltivazione di cave;
f) compiti di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari e ai prefetti;
g) compiti di polizia mineraria relativi alle risorse geotermiche sulla terraferma.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla struttura regionale di cui all'articolo 1 della
Art. 3. (Funzioni delle Province).
1. Sono esercitate dalle Provincie le funzioni amministrative in materia di:
a) autorizzazioni, permessi di ricerca, concessioni di coltivazioni minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, secondo gli indirizzi programmatici della Regione;
b) gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Regione, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, commercio e artigianato.
Art. 4. (Funzioni della Regione).
1. Sono delegate alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio e al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31 del
2. Per far fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della
3. La Regione svolge funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del