Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 29/12/2010 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. 1. L’art. 16 (Cumulo e revoche) del Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005 e s.m.i. è così integrato: |
§ IV.7.R/8 - R.R. 29 dicembre 2010, n. 21.
Modifiche al Regolamento Regionale n. 22 del 6 aprile 2005- “Interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico ricettiva della Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale).
(B.U. 30 dicembre 2010, n. 194)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
Visto lo Statuto della Regione Puglia (
Visto il
Vista la
EMANA
Il seguente Regolamento:
1. L’art. 16 (Cumulo e revoche) del
dopo le parole “Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).” sono inserite le seguenti parole:
“Per le imprese beneficiarie che non hanno ottenuto, per cause oggettive ed ad esse non imputabili, entro l’esercizio a regime la certificazione prevista dall’art. 11 (Criteri di valutazione e selezione), lett. J) Prestazioni ambientali è consentito il differimento del termine per la presentazione della relativa certificazione entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura dell’esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera J) è quello del terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime”.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.