Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 artigianato e industria |
Data: | 29/06/2004 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Tipologie di aiuto). |
Art. 3. (Soggetti beneficiari). |
Art. 4. (Regimi di aiuto). |
Art. 5. (Procedimenti). |
Art. 6. (Abrogazioni). |
§ IV.6.26 - L.R. 29 giugno 2004, n. 10.
Disciplina dei regimi regionali di aiuto.
(B.U. 2 luglio 2004, n. 84).
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. Gli aiuti oggetto della presente legge sono quelli a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE. La Regione Puglia con apposito regolamenti disciplina i regimi regionali di aiuto in attuazione dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla presente legge [1].
2. La Giunta regionale nell’esercizio della potestà regolamentare deve assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:
a) sviluppo della competitività e dell’innovazione;
b) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo;
c) ampliamento della base produttiva;
d) diffusione dell’ingegneria finanziaria;
e) promozione del capitale umano;
f) sviluppo delle filiere produttive e dei settori innovativi;
g) sviluppo del settore turistico;
h) incremento occupazionale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai seguenti settori di attività: artigianato, industria, turismo commercio e servizi. Sono altresì applicabili, compatibilmente con le specifiche limitazioni fissate a livello comunitario, per i settori considerati “sensibili”, quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, l’industria automobilistica. Sono esclusi i settori di attività relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato II del trattato CE, alla pesca e all’industria carbonifera, in quanto oggetti di apposita regolamentazione comunitaria.
4. La presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l’amministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi dell’articolo 19 del
Art. 2. (Tipologie di aiuto).
1. Le finalità di cui all’articolo 1 e gli interventi relativi sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:
a) contributo in c/impianti;
b) contributo in c/esercizio;
c) contributo in c/interessi;
d) credito d’imposta;
e) bonus fiscale;
f) partecipazione al capitale di rischio;
g) promozione e partecipazione a fondi di garanzia;
h) sostegno allo sviluppo del capitale umano.
2. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal
3. L’intensità di aiuto, calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di integrazione tra più tipologie, non può eccedere, complessivamente, quelle previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L’intensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione UE.
Art. 3. (Soggetti beneficiari).
1. I destinatari dei regimi di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di piccola, media e grande impresa [2].
2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.
3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.
Art. 4. (Regimi di aiuto).
1. La Giunta regionale, in coerenza, e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, rende operativi i regimi di aiuto di cui all’articolo 1, comma 1, attraverso regolamenti attuativi contenenti le condizioni e le modalità di accesso all’aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all’effettiva applicabilità del regime. I regolamenti devono altresì contenere:
a) le ragioni che giustificano l’istituzione del regime di aiuto;
b) la dimostrazione della coerenza e della compatibilità con il trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti a finalità regionali;
c) gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire.
2. I regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono inoltre:
a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;
b) escludere l’ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di agevolazione;
c) prevedere l’obbligo di mantenimento dell’investimento incentivato per cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;
d) esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;
e) esplicitare le modalità e le procedure per l’erogazione degli aiuti nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, le sanzioni, la revoca degli aiuti e la prestazione di idonea garanzia per il recupero delle somme erogate.
3. Le agevolazioni di cui alla presente legge saranno revocate e si provvederà al recupero delle somme erogate nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
Art. 5. (Procedimenti).
1. I procedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative.
2. Nei casi in cui la tipologia e/o le procedure previste per l’applicazione dei singoli regimi di aiuto lo prevedano, nonché per motivate ragioni di carattere organizzativo o di accelerazione di spesa, le attività relative alla gestione degli aiuti possono essere affidate a soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
NORME FINALI
Art. 6. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le leggi regionali 4 gennaio 2001, n. 3 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto) e 10 agosto 2001, n. 23 (Modifiche alla
[1] Comma così modificato dall'art. 13 della
[2] Comma modificato dall'art. 4 della