§ IV.6.1 - L.R. 25 gennaio 1974, n. 6.
Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di garanzia [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:25/01/1974
Numero:6


Sommario
Art. 1.  La Regione Puglia concorre alla costituzione ed allo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziate a tal fine in bilancio, mediante:
Art. 2.  Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le Cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del D.M. 12 febbraio 1959, pubblicato sulla G.U. 23 aprile 1959, n. [...]
Art. 3.  Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale le Cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 4.  Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera a) dell'art. 1 è concesso per le spese di costituzione e di primo impianto e funzionamento. Il contributo medesimo è commisurato al numero dei soci, [...]
Art. 5.  Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell'art. 1 è concesso:
Art. 6. 
Art. 7.  A favore delle Cooperative artigiane di garanzia operanti nelle Comunità Montane la misura del contributo a fondo perduto del 2° comma del precedente art. 4 è elevato come segue: da L. 1.000 a L. [...]
Art. 8.  I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. L'Assessore competente può richiedere alle cooperative tutta la [...]
Art. 9. 
Art. 10.  Le cooperative artigiane di garanzia già costituite all'atto dell'entrata In vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, dovranno, in sostituzione [...]
Art. 11.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dei Collegi sindacali delle Cooperative artigiane di garanzia, di [...]
Art. 12.  - 13. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione d'urgenza). - (Omissis).


§ IV.6.1 - L.R. 25 gennaio 1974, n. 6. [1]

Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di garanzia [2].

 

Art. 1. La Regione Puglia concorre alla costituzione ed allo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziate a tal fine in bilancio, mediante:

     a) contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di primo impianto;

     b) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale;

     c) contributi sugli interessi dei mutui garantiti dalle Cooperative.

 

     Art. 2. Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le Cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del D.M. 12 febbraio 1959, pubblicato sulla G.U. 23 aprile 1959, n. 97, semprechè ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 3.

     Le Cooperative devono, inoltre, provvedere ad uniformare il loro Statuto alle norme di cui all'art. 10 per poter beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1.

     Il contributo sarà accordato anche alle Cooperative artigiane di garanzia che si costituiscono con uno Statuto diverso da quello di cui ai commi precedenti nel caso che lo Statuto stesso venga approvato dalla Regione.

 

     Art. 3. Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale le Cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella Regione;

     b) un numero di soci non inferiore a 50.

 

     Art. 4. Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera a) dell'art. 1 è concesso per le spese di costituzione e di primo impianto e funzionamento. Il contributo medesimo è commisurato al numero dei soci, in ragione di L. 1.000 (mille) per ciascun socio, nonché al capitale sociale, in ragione del 10% del capitale versato.

     Le Cooperative artigiane di garanzia possono fruire del contributo di cui al presente articolo entro tre anni dalla costituzione. Le domande, per essere ammesse al beneficio devono essere presentate all'Assessorato regionale competente dalle Cooperative interessate entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate dei seguenti documenti:

     a) atto costitutivo e Statuto in vigore;

     b) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato;

     c) dichiarazione dell'Istituto di Credito presso il quale sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l'ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e copia della convenzione stipulata tra l'Istituto di Credito e le Cooperative.

 

     Art. 5. Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell'art. 1 è concesso:

     a) nella misura di due volte e mezzo delle quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative artigiane di garanzia aventi un numero di soci fino a 150;

     b) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative artigiane di garanzia aventi un numero di soci superiore a 150.

     La concessione dei contributi avviene su domanda della Cooperativa interessata da presentarsi all'Assessorato competente, corredata dai seguenti documenti:

     1) elenco dei soci con l'indicazione delle quote sociali sottoscritte;

     2) dichiarazione congiunta del Presidente della Cooperativa e del Presidente del collegio sindacale della stessa, nella quale sia attestato il numero del soci iscritti alla data della domanda, della quota da loro complessivamente sottoscritta e versata a tale data.

     La differenza tra quanto ottenuto in forza di provvidenze precedenti, statali o regionali, e quanto previsto dal presente articolo sarà versata dalla Regione al fondo sociale di quelle cooperative artigiane di garanzia che, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ne avranno fatto domanda.

 

     Art. 6. [3]

 

     Art. 7. A favore delle Cooperative artigiane di garanzia operanti nelle Comunità Montane la misura del contributo a fondo perduto del 2° comma del precedente art. 4 è elevato come segue: da L. 1.000 a L. 9.000 per ciascun socio e dal 10% al 20% per il capitale versato.

 

     Art. 8. I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. L'Assessore competente può richiedere alle cooperative tutta la documentazione dei requisiti richiesti per la concessione  dei contributi.

 

     Art. 9. [4]

 

     Art. 10. Le cooperative artigiane di garanzia già costituite all'atto dell'entrata In vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, dovranno, in sostituzione delle norme previste dagli artt. 31, comma 2, 35, comma 2, lettera b), 38, comma 1, 46, comma 2 e 52 dello Statuto-tipo approvato con D.M. 12 febbraio 1959, uniformare i propri statuti, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:

     a) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia, fanno parte di diritto due membri nominati dal Consiglio regionale;

     b) la Giunta regionale autorizza il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia ad accettare contributi da parte di Enti pubblici o privati, ove questa comporti la modifica di norme dello Statuto;

     c) la Giunta regionale nomina il Presidente del Collegio sindacale delle Cooperative artigiane di garanzia;

     d) in caso di scioglimento della Società, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La Giunta regionale, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, sentita la Commissione competente, avrà facoltà di disporre la destinazione della somma predetta;

     e) le eventuali modifiche allo Statuto devono essere preventivamente approvate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dei Collegi sindacali delle Cooperative artigiane di garanzia, di nomina del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, decadono.

 

     Art. 12. - 13. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione d'urgenza). - (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 84 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Modificata dalla L.R. n. 32 del 29 dicembre 1976 a sua volta modificata e integrata dalla L.R. n. 29 del 5 giugno 1981.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

[4] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.