§ IV.4.1 - L.R. 26 gennaio 1981, n. 12. - Provvedimenti per l'occupazione
giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33 .


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cooperazione e lavoro
Data:26/01/1981
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità). - In conformità alle norme di cui alla L. 29 febbraio 1980, n. 33, la Regione Puglia istituisce le graduatorie uniche regionali e l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi [...]
Art. 2.  (Istituzione delle graduatorie uniche regionali). - Per l'immissione nei ruoli della Regione e di altri Enti pubblici dei giovani impiegati dalla Regione stessa e dagli Enti locali pugliesi in [...]
Art. 3.  (Criteri per la formazione delle graduatorie). - I giovani che superano l'esame di idoneità previsto nell'art. 4 sono iscritti in graduatorie uniche regionali distinte per livelli [...]
Art. 4.  (Esami di idoneità). - I giovani assunti con contratti stipulati dalla Regione e dagli Enti locali pugliesi ai sensi dell'art. 26 e seguenti della L. 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni [...]
Art. 5.  (Soci di cooperative). - I soci di cooperative con le quali la Regione e gli altri Enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della L. 1 giugno 1977, n. 285 e successive [...]
Art. 6.  (Rapporto di lavoro a tempo indeterminato). - Con effetto dalla data di approvazione delle graduatorie e fino alla immissione nei ruoli di cui all'art. 8, i giovani continuano a svolgere la propria [...]
Art. 7.  (Riserve di posti). - Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50% dei posti disponibili presso la Regione, nonché presso gli Enti strumentali regionali, è riservato agli iscritti [...]
Art. 8.  (Modalità di inserimento nei ruoli organici). - Gli Enti strumentali regionali trasmettono alla Regione, entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa graduatoria, richieste numeriche di [...]
Art. 9.  (Cancellazione dalle graduatorie). - I giovani iscritti nelle graduatorie che rifiutino l'avviamento effettuato secondo i criteri della presente legge sono cancellati dalle graduatorie medesime, con [...]
Art. 10.  (Utilizzazione dei giovani iscritti nelle graduatorie presso altre Amministrazioni). - Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 26-septies del D.L. 30 dicembre 1979, [...]
Art. 11.  (Norma finanziaria e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


§ IV.4.1 - L.R. 26 gennaio 1981, n. 12. - Provvedimenti per l'occupazione

giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33 [1].

 

Art. 1. (Finalità). - In conformità alle norme di cui alla L. 29 febbraio 1980, n. 33, la Regione Puglia istituisce le graduatorie uniche regionali e l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in Enti pubblici diversi da quelli presso i quali prestano la propria attività e nei ruoli delle amministrazioni dello Stato.

 

     Art. 2. (Istituzione delle graduatorie uniche regionali). - Per l'immissione nei ruoli della Regione e di altri Enti pubblici dei giovani impiegati dalla Regione stessa e dagli Enti locali pugliesi in progetti specifici per servizi socialmente utili avviati dagli Enti predetti entro il 31 marzo 1980, vengono formulate distinte graduatorie secondo i criteri di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 3. (Criteri per la formazione delle graduatorie). - I giovani che superano l'esame di idoneità previsto nell'art. 4 sono iscritti in graduatorie uniche regionali distinte per livelli funzionali-retributivi strettamente corrispondenti alle qualifiche di assunzione.

     L'iscrizione nelle graduatorie avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto effettivamente inizio il progetto specifico e con l'indicazione dei profili professionali acquisiti durante lo svolgimento dei singoli progetti.

     Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per la esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio alla stessa data.

     In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

     Le graduatorie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro 15 giorni dalla loro definitiva approvazione.

 

     Art. 4. (Esami di idoneità). - I giovani assunti con contratti stipulati dalla Regione e dagli Enti locali pugliesi ai sensi dell'art. 26 e seguenti della L. 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a domanda a sostenere un esame di idoneità indetto nel termine massimo di trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici, per la immissione nelle graduatorie uniche regionali di cui ai precedenti articoli esclusivamente per la posizione iniziale del livello funzionale cui è equiparata la qualifica o il profilo professionale in base ai quali è avvenuta l'assunzione secondo i criteri fissati al precedente art. 3.

     L'esame si effettua per gruppi di progetti omogenei per settori di intervento e consiste nella valutazione dei titoli con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

     All'esame di idoneità sono ammessi i giovani che abbiano portato a termine i contratti per i quali sono stati assunti, fatte salve le cause sospensive del rapporto previste dal vigente ordinamento.

     Vi sono, altresì, ammessi i dipendenti di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione appartenenti alla carriera o livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame, semprechè siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso. I dipendenti che avranno superato l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie previste negli articoli precedenti.

     La Giunta regionale disciplina le ammissioni agli esami di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso gli Enti interessati in conformità alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 26-ter della L. 29 febbraio 1980, n. 33.

     Per ciascun esame di idoneità la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) l'equiparazione, agli effetti dell'applicazione dell'art. 2, tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e i profili professionali omogenei degli ordinamenti degli Enti di possibile destinazione;

     b) i requisiti per l'ammissione all'esame con osservanza di quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego;

     c) le modalità dello svolgimento dell'esame e i suoi contenuti.

     La Commissione giudicatrice di ciascun esame di idoneità è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

     - il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

     - nove esperti, designati dalla Giunta regionale;

     - due esperti designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

     - due esperti designati dalla sezione regionale dell'UPI;

     - tre rappresentanti sindacali designati dalla Federazione unitaria delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

     - un esperto designato dall'Unione Comunità montane.

     L'ammissione alle prove d'esame, l'approvazione degli atti delle Commissioni giudicatrici e l'immissione degli idonei nelle graduatorie uniche regionali sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

     I giovani che non abbiano partecipato alle prove di esame o che non le abbiano superate, continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza dei contratti alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende risolto a tutti gli effetti.

 

     Art. 5. (Soci di cooperative). - I soci di cooperative con le quali la Regione e gli altri Enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della L. 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, possono partecipare, a domanda, all'esame di idoneità previsto dal precedente art. 3, qualora siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi dell'art. 4 e risultino effettivamente impiegati nell'esecuzione dei progetti in convenzione.

     I giovani soci interessati devono far pervenire la propria domanda di ammissione all'esame non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il superamento della prova di esame e la conseguente immissione nelle graduatorie regionali determinano la decadenza dalla qualifica di socio della cooperativa, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di approvazione, della graduatoria.

     L'ammissione alle prove non è preclusa dal verificarsi di una delle cause sospensive del rapporto previste dal vigente ordinamento.

 

     Art. 6. (Rapporto di lavoro a tempo indeterminato). - Con effetto dalla data di approvazione delle graduatorie e fino alla immissione nei ruoli di cui all'art. 8, i giovani continuano a svolgere la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e compiti e funzioni propri dei livelli funzionali e del profili professionali per i quali è stato superato l'esame di idoneità, anche presso Enti diversi da quelli che hanno predisposto i relativi progetti.

     Ai giovani iscritti nelle graduatorie sono attribuiti, fino all'immissione in ruolo, il trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell'Ente presso il quale prestano servizio, nonchè il trattamento economico base minimo per il personale di ruolo appartenente al medesimo livello funzionale.

     La Regione, in caso risultino, dopo l'esame di cui all'art. 4, giovani non assorbiti negli organici per esaurimento di posti occupabili nell'ambito di un progetto, approva un piano di formazione professionale finalizzato alla loro occupazione, al fine della riqualificazione delle loro capacità professionali.

 

     Art. 7. (Riserve di posti). - Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50% dei posti disponibili presso la Regione, nonché presso gli Enti strumentali regionali, è riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nell'art. 2 fino all'esaurimento delle stesse.

     Dalla predetta data, in attuazione del primo comma dell'art. 26- septies della L. 29 febbraio 1980, n. 33, gli Enti locali pugliesi nonché i loro consorzi ed enti strumentali sono tenuti a ricoprire una aliquota pari al 50% dei posti disponibili nei propri organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali secondo l'ordine di graduatorie.

     Con successive leggi regionali di delega di funzioni amministrative, emanate ai sensi dell'art. 118, terzo comma, Cost. ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale iscritto nella graduatoria unica regionale potrà essere assegnato, nel rispetto dell'ordine di precedenza, agli Enti locali, agli Enti strumentali e sub- regionali, tenendo conto delle professionalità specifiche acquisite con i contratti di formazione e connesse alle competenze delegate.

 

     Art. 8. (Modalità di inserimento nei ruoli organici). - Gli Enti strumentali regionali trasmettono alla Regione, entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa graduatoria, richieste numeriche di personale per la copertura dei posti disponibili nei propri ruoli organici, specificando le qualifiche funzionali o i profili professionali, nonché le sedi di attività.

     La Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per il personale e organizzazione, all'avvio del giovani presso gli enti interessati dopo averli individuati tra gli iscritti nelle graduatorie sulla base delle qualifiche funzionali e con specifico riferimento ai profili professionali richiesti e corrispondenti alle indicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 3.

     Gli stessi criteri vengono seguiti dalla Regione per la copertura dei posti disponibili nel proprio organico.

 

     Art. 9. (Cancellazione dalle graduatorie). - I giovani iscritti nelle graduatorie che rifiutino l'avviamento effettuato secondo i criteri della presente legge sono cancellati dalle graduatorie medesime, con provvedimento della Giunta regionale e decadono dal rapporto di lavoro.

 

     Art. 10. (Utilizzazione dei giovani iscritti nelle graduatorie presso altre Amministrazioni). - Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 26-septies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, il Presidente della Giunta regionale espleta le formalità previste dalle norme vigenti per consentire l'attingimento dei giovani nelle graduatorie uniche regionali e dispone le relative notificazioni agli interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).

 

 

 


[1] Modificata e integrata dalla L.R. n. 13 del 26 gennaio 1981.