§ IV.1.32 - L.R. 31 agosto 1981, n. 51. - Interventi per agevolare la
commercializzazione della produzione agricola e zootecnica.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:31/08/1981
Numero:51


Sommario
Art. 1.  (Finalità). - Al fine di favorire la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica, la Regione può concedere agli organismi cooperativi, con preferenza a quelli di grado superiore e [...]
Art. 2.  (Provvidenze creditizie). - Le provvidenze creditizie possono essere concesse secondo le procedure previste dalla legge regionale del 17 marzo 1977, n. 5.
Art. 3.  (Azioni promozionali). - Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge la Regione può inoltre concedere contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per attivare [...]
Art. 4.  (Anticipazioni). - Al fine di favorire la tutela economica della produzione agricola e zootecnica possono essere concesse anticipazioni sui prestiti previsti per gli scopi di cui alla legge [...]
Art. 5.  (Organismo erogatore). - Le provvidenze previste dalla presente legge sono erogate dall'ERSAP su conforme deliberazione di principio della Giunta regionale.
Art. 6.  - 7. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


§ IV.1.32 - L.R. 31 agosto 1981, n. 51. - Interventi per agevolare la

commercializzazione della produzione agricola e zootecnica.

 

Art. 1. (Finalità). - Al fine di favorire la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica, la Regione può concedere agli organismi cooperativi, con preferenza a quelli di grado superiore e alle Associazioni dei produttori agricoli giuridicamente riconosciute, le provvidenze contributive e/o creditizie di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. (Provvidenze creditizie). - Le provvidenze creditizie possono essere concesse secondo le procedure previste dalla legge regionale del 17 marzo 1977, n. 5.

     Il contributo regionale sugli interessi è determinato con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle variazioni del tasso di riferimento del credito agrario di esercizio fissato a livello nazionale.

     La operatività delle operazioni effettuate per gli scopi di cui alla legge regionale 17 marzo 1977, n. 5 e per quelli previsti dalla presente legge può essere prorogata a 18 o a 24 mesi, quando ciò sia richiesto da esigenze di conservazione della produzione agricola e di mercato, limitatamente alla produzione giacente.

 

     Art. 3. (Azioni promozionali). - Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge la Regione può inoltre concedere contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per attivare organiche azioni promozionali e commerciali della produzione agricola e zootecnica, fatte salve specifiche provvidenze previste in apposite leggi regionali a favore di particolari settori produttivi.

     Le modalità di concessione del contributo sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente della Regione.

 

     Art. 4. (Anticipazioni). - Al fine di favorire la tutela economica della produzione agricola e zootecnica possono essere concesse anticipazioni sui prestiti previsti per gli scopi di cui alla legge regionale 17 marzo 1977, n. 5 prima del periodo di inizio delle operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita.

     Le anticipazioni non possono superare l'ammontare del 30% dei prestiti concessi per gli stessi motivi l'anno precedente.

     L'ammontare del contributo regionale per le operazioni previste dal presente articolo, nonchè le procedure per la concessione delle anticipazioni, sono regolate dalle norme previste per la concessione dei prestiti agli organismi associativi per le anticipazioni ai soci conferenti.

     Le operazioni di cui al presente articolo, su richiesta degli Istituti di Credito, sono assistite da fidejussione dell'ERSAP.

 

     Art. 5. (Organismo erogatore). - Le provvidenze previste dalla presente legge sono erogate dall'ERSAP su conforme deliberazione di principio della Giunta regionale.

 

     Art. 6. - 7. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).