§ III.8.1 - L.R. 6 giugno 1980, n. 61.
Contributi sulla spesa per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 polizia urbana e rurale
Data:06/06/1980
Numero:61


Sommario
Art. 1.  E' concesso a favore dei Comuni della Regione un contributo sulla spesa per l'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale.
Art. 2.  I Comuni che intendono fruire dei benefici di cui all'art. 1 devono inoltrare apposita istanza, sottoscritta dal Sindaco pro-tempore del Comune, indirizzata alla Regione Puglia - Assessorato agli [...]
Art. 3.  La Giunta regionale, sulla base delle istanze pervenute da parte delle amministrazioni comunali, provvederà con proprio provvedimento, a deliberare la promessa di contributo sulla base di criteri di [...]
Art. 4.  Alla liquidazione dei contributi già promessi provvede la Giunta, con proprio provvedimento, previa dimostrazione da parte dei Comuni interessati dell'avvenuto acquisto delle attrezzature e [...]
Art. 5.  - 6. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).


§ III.8.1 - L.R. 6 giugno 1980, n. 61. [1]

Contributi sulla spesa per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale.

 

Art. 1. E' concesso a favore dei Comuni della Regione un contributo sulla spesa per l'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale.

     L'entità del suddetto contributo può raggiungere l'80% del costo delle attrezzature.

 

     Art. 2. I Comuni che intendono fruire dei benefici di cui all'art. 1 devono inoltrare apposita istanza, sottoscritta dal Sindaco pro-tempore del Comune, indirizzata alla Regione Puglia - Assessorato agli Enti Locali e Polizia Urbana e Rurale, corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale che dovrà contenere l'indicazione delle attrezzature che si intendono acquistare, dell'uso cui saranno adibite, del relativo costo, della somma richiesta a titolo di contributo e dei mezzi per far fronte alla copertura di quella parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

     Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

     Per la prima applicazione il termine è fissato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. La Giunta regionale, sulla base delle istanze pervenute da parte delle amministrazioni comunali, provvederà con proprio provvedimento, a deliberare la promessa di contributo sulla base di criteri di massima fissati dalla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 4. Alla liquidazione dei contributi già promessi provvede la Giunta, con proprio provvedimento, previa dimostrazione da parte dei Comuni interessati dell'avvenuto acquisto delle attrezzature e dell'avvenuto collaudo delle stesse.

 

     Art. 5. - 6. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 37.