§ III.7.10 - L.R. 15 dicembre 2008, n. 35.
Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 sport e tempo libero
Data:15/12/2008
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Campo di applicazione)
Art. 4.  (Criteri di classificazione)
Art. 5.  (Classificazione in base alla destinazione e alle caratteristiche gestionali e condominiali)
Art. 6.  (Classificazione per caratteristiche strutturali e ambientali)
Art. 7.  (Classificazione delle vasche)
Art. 8.  (Equiparazioni)
Art. 9.  (Requisiti igienici e ambientali)
Art. 10.  (Aree di tutela igienico-sanitaria)
Art. 11.  (Requisiti strutturali e impiantistici)
Art. 12.  (Sezioni)
Art. 13.  (Primo soccorso)
Art. 14.  (Frequentatori e bagnanti)
Art. 15.  (Responsabile della piscina)
Art. 16.  (Dotazione di personale)
Art. 17.  (Assistente bagnanti)
Art. 18.  (Addetto agli impianti tecnologici)
Art. 19.  (Regolamento interno)
Art. 20.  (Dichiarazione di inizio attività)
Art. 21.  (Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria B)
Art. 22.  (Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria C)
Art. 23.  (Adempimenti per comunicazioni di inizio attività)
Art. 24.  (Controlli interni – Autocontrollo)
Art. 25.  (Controlli esterni)
Art. 26.  (Prelevamento e analisi di campioni)
Art. 27.  (Procedimento amministrativo - sanzionatorio)
Art. 28.  (Mancate comunicazioni)
Art. 29.  (Mancato controllo dei frequentatori)
Art. 30.  (Carenze relative all’autocontrollo e all’utilizzo dei locali)
Art. 31.  (Carenze igienico - ambientali)
Art. 32.  (Mancato rispetto delle disposizioni tecniche)
Art. 33.  (Sospensione condizionata delle sanzioni)
Art. 34.  (Reiterazioni)
Art. 35.  (Provvedimenti di tutela igienico - sanitaria)
Art. 36.  (Regime transitorio)


§ III.7.10 - L.R. 15 dicembre 2008, n. 35.

Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio.

(B.U. 19 dicembre 2008, n. 198)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione detta la disciplina igienico-sanitaria delle piscine al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti, mediante la previsione:

a) dei requisiti strutturali;

b) delle prescrizioni relative alla gestione, al controllo e alla vigilanza;

c) del procedimento di comunicazione di inizio attività;

d) del regime sanzionatorio.

 

2. La Regione, nell’ambito delle azioni di prevenzione e tutela della salute, mediante interventi di informazione e di educazione promuove la diffusione dell’attività natatoria nel territorio regionale.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per:

a) “piscina” il complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività sportive, ricreative, formative e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi;

b) “utenti” la generalità delle persone che accedono al complesso piscina, con esclusione degli addetti. Si distinguono in “frequentatori”, “bagnanti” e “pubblico”;

c) “frequentatori” gli utenti presenti nella piscina all’interno dell’area frequentatori individuata all’articolo 10, comma 1, lettera e);

d) “bagnanti” i frequentatori che si trovano all’interno dell’area bagnanti, individuata all’articolo 10, comma 1, lettera d);

e) “pubblico” gli utenti che si trovano all’interno dell’area pubblico, individuata all’articolo 10, comma 1, lettera a);

f) “vasca piscina” il bacino artificiale la cui acqua viene utilizzata per più periodi di attività, con reintegri e svuotamenti periodici;

g) “bacino di balneazione” il bacino artificiale alimentato con acque di balneazione marine e dolci.

 

     Art. 3. (Campo di applicazione)

1. La presente legge si applica alle piscine di cui al titolo II, a esclusione di quelle che costituiscono pertinenza di singole abitazioni, fatta salva la garanzia di applicazione dei parametri sulla qualità dell’acqua di cui ai requisiti previsti all’articolo 9.

 

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

 

     Art. 4. (Criteri di classificazione)

1. Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri:

a) destinazioni e caratteristiche gestionali e condominiali;

b) caratteristiche strutturali e ambientali;

c) tipologia di utilizzazione.

 

     Art. 5. (Classificazione in base alla destinazione e alle caratteristiche gestionali e condominiali)

1. Le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

a) “categoria A”: piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a utenza pubblica o ad uso collettivo;

b) “categoria B”: piscine che costituiscono pertinenze di edifici o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all’uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti;

c) “categoria C”: piscine a uso terapeutico e piscine termali.

 

2. Le piscine rientranti nella categoria A si distinguono, in base alle caratteristiche gestionali, nei seguenti gruppi:“

a) “gruppo A1”: piscine a utenza pubblica destinate in via principale ad attività di balneazione da parte di pubblico indifferenziato;

b) “gruppo A2”: piscine a uso collettivo, destinate all’uso esclusivo da parte degli ospiti, clienti o soci di strutture adibite alle seguenti attività:

1) pubblici esercizi;

2) attività ricettive turistiche e agrituristiche. Rientrano in questo gruppo le piscine costituenti pertinenza di edifici residenziali nei quali anche una sola unità abitativa sia adibita a struttura ricettiva extralberghiera con diritto d’uso anche non esclusivo della piscina. Il diritto d’uso si presume esistente, salvo che non risulti diversamente dal titolo;

3) residenze assistenziali socio-sanitarie ed educative, pubbliche o private, quali ad esempio collegi, convitti, scuole, case di riposo;

4) palestre, centri estetici e attività assimilabili;

5) associazioni e circoli, anche aziendali, comunque denominati;

c) “gruppo A3”: piscine finalizzate al gioco acquatico;

d) “gruppo A4”: strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.

 

3. Le piscine rientranti nella categoria B si distinguono, in base al numero di unità abitative, nei seguenti gruppi:

a) “gruppo B1”: piscine costituenti pertinenza di edifici o complessi condominiali, costituiti da più di quattro unità abitative;

b) “gruppo B2”: piscine costituenti pertinenza di edifici o complessi condominiali, costituiti da quattro unità abitative o numero inferiore.

 

4. Ai fini della presente legge si intende:

a) per “unità abitativa” l’insieme di uno o più locali preordinati ad appartamento autonomo destinato ad alloggio;

b) per “singola abitazione” l’edificio residenziale costituito da un’unica unità abitativa.

 

5. Nelle piscine di categoria C, fatti salvi gli eventuali limiti previsti da norme speciali, possono essere svolte attività aggiuntive di balneazione, ludico-ricreative.

 

     Art. 6. (Classificazione per caratteristiche strutturali e ambientali)

1. In base alle caratteristiche strutturali e ambientali si distinguono le seguenti tipologie di piscine:

a) “tipologia 1”: piscine scoperte, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

b) “tipologia 2“: piscine coperte, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

c) “tipologia 3”: piscine di tipo misto, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

d) “tipologia 4”: piscine di tipo convertibile, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

 

     Art. 7. (Classificazione delle vasche)

1. In base alla loro utilizzazione le vasche sono classificate come segue:

a) “tipo A”: vasche per attività natatorie agonistiche e non agonistiche e relativo addestramento;

b) “tipo B”: vasche per tuffi e attività subacquee;

c) “tipo C”: vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

d) “tipo D”: vasche ricreative per bambini con profondità uguale o inferiore a 60 centimetri, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

e) “tipo E”: vasche polifunzionali aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che le rendono idonee a usi promiscui in quanto consentono l’uso del bacino per più attività contemporaneamente o che rispondono a requisiti di convertibilità;

f) “tipo F”: vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla presenza significativa di attrezzature accessorie quali acquascivoli o sistemi di formazione di onde;

g) “tipo G”: vasche per usi terapeutici, aventi requisiti morfologici e funzionali e dotate di specifiche attrezzature che le rendono idonee all’esercizio di attività riabilitative e rieducative da svolgersi sotto il controllo sanitario;

h) “tipo H”: vasche per usi termali, inserite all’interno di stabilimenti termali, ancorché annessi a strutture ricettive, nelle quali l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico chimiche intrinseche e alle modalità con cui viene a contatto dei bagnanti e nelle quali l’attività di balneazione viene effettuata secondo le indicazioni del direttore sanitario.

 

2. Nelle piscine di categoria C, le attività aggiuntive di balneazione di cui all’articolo 5, comma 5, qualora siano svolte contemporaneamente alle attività terapeutiche, devono essere effettuate in vasche distinte o in settori di vasche strutturalmente distinti.

 

     Art. 8. (Equiparazioni)

1. Ai fini della presente legge rientra nella categoria B la piscina costituente pertinenza di edificio o complesso residenziale composto da più di quattro unità abitative di proprietà di un’unica persona o di più persone ai sensi dell’articolo 1100 del codice civile.

 

2. L’unità destinata ad attività commerciale, artigianale o direzionale presente in un edificio residenziale dotato di piscina, ai fini dell’utilizzo della stessa piscina da parte delle persone che operano in tale unità, è equiparata ad unità abitativa, secondo la definizione di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a).

 

3. Sono equiparate alle piscine di pertinenza di singole abitazioni, di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b):

a) la piscina di pertinenza di edificio residenziale composto fino a quattro unità abitative di proprietà di una sola persona o di più persone ai sensi dell’articolo 1100 del codice civile;

b) la piscina che risulta destinata all’uso esclusivo di un’unità abitativa, facente parte di un edificio o complesso condominiale, a condizione che disponga di misure atte a impedire l’accesso a terzi.

 

TITOLO III

REQUISITI

 

     Art. 9. (Requisiti igienici e ambientali)

1. Le piscine di categoria A e B devono rispettare i requisiti igienico - ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell’acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dall’allegato 1 e dalla tabella A dell’accordo 16 gennaio 2003, n. 10555 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari, per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, recepito dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2004, n.909.

 

2. Le piscine di categoria C devono rispettare i requisiti igienico ambientali stabiliti dalle norme speciali che disciplinano le attività terapeutiche e termali. I requisiti igienici per lo svolgimento di attività balneatorie aggiuntive ai sensi dell’articolo 5, comma 5, nonché gli eventuali trattamenti integrativi dell’acqua, a tutela della salute dei bagnanti, sono stabiliti dal direttore sanitario di ciascuna struttura terapeutica e termale, con apposito atto. E’ fatta salva, comunque, l’applicazione dei parametri relativi ai requisiti illuminotecnici e acustici previsti dall’allegato 1 dell’accordo di cui al comma 1.

 

3. Le caratteristiche delle acque utilizzate nei bacini di balneazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), sono disciplinate dalla vigente normativa in materia di qualità delle acque di balneazione. L’acqua deve essere mantenuta in condizioni di idoneità mediante continua immissione di nuova acqua, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino.

 

     Art. 10. (Aree di tutela igienico-sanitaria)

1. In relazione ai differenti gradi di tutela igienico-sanitaria, nelle piscine sono individuate le seguenti aree:

a) “area per il pubblico”: accessibile alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica;

b) “area di rispetto”: destinata ai frequentatori e che separa l’area per il pubblico dall’area a piedi nudi;

c) “area a piedi nudi”: percorribile dai frequentatori e la cui pavimentazione deve avere caratteristiche rispondenti a esigenze di facile pulizia e disinfezione;

d) “area bagnanti”: area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all’attività balneatoria;

e) “area frequentatori”: costituita dall’insieme dell’area a piedi nudi e dell’area di rispetto;

f) “solarium”: area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell’area a piedi nudi;

g) “solarium verde”: area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell’area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell’area a piedi nudi.

 

2. L’accesso all’area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili o con appositi copri scarpe.

 

3. L’area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall’area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

 

4. L’accesso all’area bagnanti è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

 

     Art. 11. (Requisiti strutturali e impiantistici)

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti strutturali e impiantistici delle piscine, in relazione alla classificazione di cui all’articolo 5, con apposite disposizioni tecniche.

 

2. I requisiti strutturali e impiantistici devono garantire, in particolare, che:

a) la potenzialità degli impianti di trattamento dell’acqua sia proporzionata al volume dell’acqua contenuta nelle vasche e al carico inquinante conseguente alla loro utilizzazione;

b) l’attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e modalità di svolgimento previste per ciascuna categoria e gruppo di piscine e tipo di vasca;

c) la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza dei frequentatori.

 

3. Per stabilire i requisiti strutturali e impiantistici, le disposizioni tecniche devono far riferimento alle norme UNI, EN, ISO. L’azienda sanitaria locale (ASL) può impartire caso per caso, con provvedimento motivato, prescrizioni in merito ai requisiti strutturali e impiantistici di cui al comma 2.

 

4. Per stabilire i requisiti delle vasche di tipo A e di tipo B, destinate ad attività agonistiche le disposizioni tecniche possono far riferimento alle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA).

 

     Art. 12. (Sezioni)

1. La piscina è suddivisa, in relazione alle diverse attività cui è destinata, nelle seguenti sezioni:

a) una o più di una sezione vasche;

b) una o più di una sezione servizi;

c) una o più di una sezione impianti tecnici;

d) una o più di una sezione pubblico;

e) una o più di una sezione attività accessorie.

 

2. La sezione vasche fa parte dell’area a piedi nudi e comprende, oltre alle vasche, le banchine perimetrali, nonché il solarium, qualora appartenga alla stessa area a piedi nudi senza soluzione di continuità.

 

3. La sezione servizi e l’eventuale solarium verde fanno parte dell’area di rispetto.

 

4. La superficie complessiva di una sezione vasche deve essere compresa tra un minimo di una volta e mezza e un massimo di dieci volte la superficie dello specchio d’acqua vasche della stessa sezione.

 

5. La sezione servizi, comprendente gli spogliatoi, i servizi igienici e le docce, è riservata all’uso da parte dei frequentatori della piscina. Qualora la sezione sia utilizzata anche dagli utenti delle attività accessorie, questi utenti concorrono al raggiungimento del numero massimo ammissibile di frequentatori e devono sottoporsi alle stesse regole comportamentali dei frequentatori.

 

6. La sezione attività accessorie deve essere ubicata in locali o aree funzionalmente separate dall’area frequentatori.

 

7. Le vasche piscina, le vasche piscina termale e i bacini di balneazione possono coesistere nella stessa piscina, purché siano inserite in “sezioni vasche” distinte e sia evidenziato sul posto il tipo di acqua utilizzata in ciascuna sezione.

 

     Art. 13. (Primo soccorso)

1. Le piscine devono essere dotate di un sistema organizzato di primo soccorso e vie di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni.

 

2. Le piscine di categoria A devono essere altresì dotate di un locale adibito a primo soccorso.

 

TITOLO IV

MODALITÀ D’USO DELLE PISCINE E PERSONALE ADDETTO

 

     Art. 14. (Frequentatori e bagnanti)

1. Il responsabile della piscina determina il numero massimo ammissibile di frequentatori sulla base dei parametri stabiliti dalle disposizioni tecniche emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, al fine di garantire l’agevole e regolare funzione delle vasche dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, nonché delle eventuali attività accessorie.

 

2. Nell’area frequentatori non è consentita la presenza di un numero di frequentatori superiore a quello massimo ammissibile. A tale scopo le piscine devono essere dotate di sistemi o procedure atte a rilevare il raggiungimento del numero massimo ammissibile.

 

3. Il numero ammissibile di bagnanti nell’area bagnanti è calcolato in relazione ai diversi tipi di vasche di cui all’articolo 7, sulla base dei seguenti parametri:

a) vasche di tipo A: un bagnante per ogni 2 metri quadrati di specchio d’acqua;

b) vasche di tipo B, G e H: un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d’acqua;

c) vasche di tipo C, D, E ed F: un bagnante ogni 3 metri quadrati di specchio d’acqua.

 

     Art. 15. (Responsabile della piscina)

1. Il titolare dell’impianto, ai fini dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine, nomina il responsabile della piscina, ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.

 

2. Il responsabile della piscina deve:

a) assicurare il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;

b) assicurare il rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dall’accordo Ministro della salute, regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 10555/2003;

c) assicurare la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste dall’articolo 24;

d) assicurare che siano eseguite la pulizia quotidiana con l’allontanamento di ogni rifiuto e la disinfezione periodica, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali, come, esemplificando, i regolamenti, e dalle procedure di autocontrollo.

 

3. Per le piscine di categoria B, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l’amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal codice civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.

 

4. Per le piscine di categoria C il responsabile della piscina è il direttore sanitario della struttura.

 

     Art. 16. (Dotazione di personale)

1. Ai fini dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità complessiva, le piscine devono disporre delle seguenti figure professionali:

a) assistente bagnanti;

b) addetto agli impianti tecnologici.

 

2. Per le piscine di categoria A e B le funzioni di assistente bagnanti e di addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dal responsabile della piscina, purché in possesso delle abilitazioni e competenze previste dagli articoli 17 e 18.

 

3. Per le piscine della categoria B, l’individuazione dell’addetto agli impianti tecnologici e dell’assistente bagnanti non sono obbligatorie. Spetta, comunque, al responsabile della piscina l’adozione delle misure ritenute idonee a garantire l’igiene e la sicurezza.

 

     Art. 17. (Assistente bagnanti)

1. L’assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia, vigila sulle attività che si svolgono in acqua e sul rispetto del regolamento di cui all’articolo 19 nell’area affidata alla sua sorveglianza.

 

2. Il numero di assistenti bagnanti a bordo vasca deve essere adeguato al numero e alle caratteristiche delle vasche nonché al numero di bagnanti, secondo quanto stabilito dalle disposizioni tecniche di cui all’articolo 11. La presenza degli assistenti deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l’orario di funzionamento della piscina. Per le piscine di categoria C, a uso terapeutico e termale, tale presenza è obbligatoria limitatamente agli orari di svolgimento delle attività balneatorie aggiuntive di cui all’articolo 5, comma 5.

 

3. Per le piscine di categoria A e B dotate di una o più vasche contigue con specchio d’acqua complessivo non superiore a 100 metri quadrati e profondità massima di 140 centimetri, la presenza dell’assistente bagnanti può non essere continuativa qualora siano attivati sistemi alternativi di controllo e allarme in grado di garantire la sicurezza dei bagnanti. Analoghi sistemi alternativi di controllo e allarme possono essere previsti qualora si superi la superficie complessiva di 100 metri quadrati, in relazione alla capacità ricettiva della struttura o del complesso condominiale, secondo i parametri fissati dalle disposizioni tecniche. L’esistenza di tali dispositivi deve risultare da specifica dichiarazione resa dal responsabile dalla piscina e allegata alla comunicazione prevista, rispettivamente, dall’articolo 20, comma 1, e dall’articolo 21, comma 1.

 

     Art. 18. (Addetto agli impianti tecnologici)

1. L’addetto agli impianti tecnologici, in possesso di specifica competenza tecnica, garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienici e ambientali di cui all’articolo 9. I relativi compiti possono essere affidati anche a ditte esterne mediante apposite convenzioni.

 

     Art. 19. (Regolamento interno)

1. Le condizioni e modalità di fruizione della piscina da parte degli utenti sono disciplinate da apposito regolamento interno, predisposto dal responsabile di cui all’articolo 15.

 

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, in particolare, contenere elementi di educazione sanitaria e dettare le prescrizioni di igiene personale e di comportamento, che contribuiscono al mantenimento della sicurezza igienico-sanitaria della piscina.

 

3. Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile secondo modalità individuate dal responsabile della piscina e tali da assicurarne la conoscenza da parte degli utenti.

 

TITOLO V

ADEMPIMENTI PER L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

 

     Art. 20. (Dichiarazione di inizio attività)

1. L’esercizio dell’attività di piscina di categoria A è soggetto, ai fini della presente legge, a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, è presentata all’ASL e al sindaco del comune nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima della data di inizio attività.

 

2. La comunicazione di cui al comma 1 è sempre prescritta per le piscine di categoria A, gruppo A2, anche nel caso in cui l’esercizio delle attività contemplate dall’articolo 5, comma 2, lettera b), sia soggetto al rilascio di autorizzazione igienico-sanitaria ai sensi delle norme vigenti.

 

3. Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al comma 1:

a) ubicazione della struttura;

b) categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui agli articoli 5 e 6;

c) numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui all’articolo 7;

d) numero massimo ammissibile di frequentatori;

e) dati identificativi e sede del soggetto titolare dell’attività. Qualora l’attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;

f) dati identificativi del responsabile della piscina, individuato ai sensi dell’articolo 15, comma 1;

g) documentazione tecnica, descrittiva dell’intera struttura e degli impianti di trattamento dell’acqua e dell’aria, come realizzati;

h) eventuale dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 3;

i) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

 

4. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 3 comporta l’obbligo di comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

 

5. Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata la mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dal comma 3, l’ASL notifica all’interessato le integrazioni necessarie per l’inizio dell’attività. Il temine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

 

     Art. 21. (Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria B)

1. L’esercizio dell’attività delle piscine di categoria B è subordinato a comunicazione di inizio attività, a firma del responsabile, presentata all’ASL e al sindaco del comune nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dalla data di inizio dell’attività.

2. Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al comma 1:

a) denominazione e indirizzo del condominio;

b) dati identificativi del responsabile della piscina individuato ai sensi dell’articolo 15, comma 3;

c) categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui agli articoli 5 e 6, nonché numero di unità abitative;

d) numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui all’articolo 7;

e) numero massimo ammissibile di frequentatori;

f) documentazione tecnica descrittiva della piscina e degli impianti di trattamento dell’acqua e dell’aria come realizzati;

g) eventuale dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 3;

h) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

 

3. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2 comporta l’obbligo di comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

 

4. Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata la mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dal comma 2, l’ASL notifica all’interessato le integrazioni necessarie per l’inizio dell’attività. Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

 

     Art. 22. (Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria C)

1. L’esercizio delle attività aggiuntive di balneazione di cui all’articolo 5, comma 5, nelle piscine di categoria C è soggetto a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del direttore sanitario, è presentata all’ASL e al sindaco del comune nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima della data di inizio attività.

 

2. Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al comma 1:

a) ubicazione e indirizzo della struttura;

b) categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui agli articoli 5 e 6;

c) numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui all’articolo 7;

d) numero massimo ammissibile di frequentatori delle attività balneatorie;

e) dati identificativi e sede del soggetto titolare dell’attività. Qualora l’attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;

f) dati identificativi del direttore sanitario, responsabile ai sensi dell’articolo 15, comma 4;

g) documentazione tecnica descrittiva della struttura e degli eventuali impianti di trattamento dell’acqua e dell’aria come realizzati;

h) dichiarazione resa dal direttore sanitario in ordine alle attività aggiuntive di cui all’articolo 5, comma 5, nonché alla loro compatibilità con le caratteristiche terapeutiche o termali dell’acqua;

i) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

 

3. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2 comporta l’obbligo di comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione. La dichiarazione di funzionamento stagionale è resa dal direttore sanitario e deve essere allegata alla comunicazione di cui al comma 1.

 

4. Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata la mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dal comma 2, l’ASL notifica all’interessato le integrazioni necessarie per l’inizio dell’attività. Il temine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

 

     Art. 23. (Adempimenti per comunicazioni di inizio attività)

1. Viene istituita, presso l’Assessorato regionale alle politiche della salute, la “banca dati regionale delle piscine”.

 

2. L’ASL conserva le comunicazioni di inizio attività presentate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 e trasmette entro la fine di ogni anno i dati alla Regione per l’aggiornamento della banca dati di cui al comma 1.

 

TITOLO VI

CONTROLLI

 

     Art. 24. (Controlli interni – Autocontrollo)

1. Il responsabile della piscina è tenuto a predisporre il piano di autocontrollo destinato ad assicurare, mediante analisi e monitoraggio dei processi e dei punti critici, il costante rispetto delle condizioni di idoneità igienico ambientale, strutturale e gestionale di cui al titolo III e a consentire l’attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

 

2. I controlli interni previsti dal piano di autocontrollo di cui al comma 1 sono finalizzati alla valutazione dei rischi in relazione a ogni fase dell’attività.

 

3. Il piano di cui al comma 1 deve essere redatto in conformità ai seguenti criteri:

a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;

b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi pericoli di cui alla lettera a) e delle misure preventive da adottare;

c) individuazione dei punti critici di controllo e definizione dei limiti critici degli stessi;

d) definizione del sistema di monitoraggio;

e) individuazione delle azioni correttive;

f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

 

4. La documentazione relativa all’attività e alle procedure di autocontrollo deve essere tenuta costantemente aggiornata.

 

5. Il piano di autocontrollo di cui al comma 1 per le piscine di categoria B, gruppo B2, può essere sostituito da un registro in cui devono essere riportati i controlli periodicamente effettuati, le relative risultanze e gli interventi di manutenzione eseguiti.

 

6. Quando i controlli interni evidenziano situazioni di pericolo per la salute pubblica, il gestore intraprende gli interventi a tutela della salute, ivi compresa la chiusura di tutto o di parte della piscina, e comunica contestualmente all’ASL la natura del rischio e le misure adottate.

 

     Art. 25. (Controlli esterni)

1. I controlli esterni sono di competenza del dipartimento di prevenzione dell’ASL nel cui territorio è ubicata la piscina. Le ispezioni, le verifiche documentali, le misurazioni strumentali e i prelievi di campioni per le analisi sono effettuati secondo specifici piani di controllo predisposti dall’ASL, in conformità delle indicazioni della programmazione regionale in materia e tenuto conto della particolarità delle situazioni locali.

 

2. Ulteriori controlli esterni sono altresì eseguiti ogni qualvolta si renda necessario, a seguito di fatti sopravvenuti che evidenziano potenziali rischi per la salute o la sicurezza degli utenti delle piscine.

 

3. L’ASL, per l’esecuzione degli accertamenti di particolare contenuto tecnico scientifico, può avvalersi dell’intervento diretto dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale Puglia (ARPAP), sulla base di programmi concordati. Rimangono di competenza dell’ASL la valutazione degli esiti degli accertamenti, nonché l’adozione dei provvedimenti eventualmente conseguenti, fatto salvo quanto stabilito in materia di sanzioni amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

4. Le piscine di categoria A e C sono soggette, in qualsiasi momento, ai controlli esterni finalizzati, in modo particolare, alla verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività e delle procedure previste dai piani di autocontrollo.

 

5. I controlli esterni nelle piscine di categoria B sono effettuati nei periodi e durante gli orari di funzionamento. A tale scopo il responsabile della piscina deve garantire, in detti periodi e orari, il libero accesso da parte degli organi di vigilanza a tutte le aree e impianti.

 

     Art. 26. (Prelevamento e analisi di campioni)

1. Gli addetti all’attività di controllo e vigilanza devono redigere apposito verbale delle operazioni di prelevamento dei campioni, delle misurazioni effettuate, delle circostanze rilevate, delle dichiarazioni rese dagli interessati e degli avvisi dati, anche in forma orale.

 

2. Le analisi di campioni devono essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 689/1981. Qualora la deteriorabilità dei campioni non consenta la revisione delle analisi, si applica l’articolo 223, comma 1, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

TITOLO VII

SANZIONI

 

     Art. 27. (Procedimento amministrativo - sanzionatorio)

1. Le funzioni amministrative in materia di applicazione delle sanzioni di cui al titolo VII sono svolte dalla ASL competente per territorio.

2. L’attività di controllo e vigilanza è svolta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL del luogo in cui è ubicata la piscina, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 1994, n.36 (Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).

 

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal titolo VII, si osservano i principi e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 28. (Mancate comunicazioni)

1. Il titolare dell’attività che non ottempera all’obbligo di comunicazione di inizio attività previsto dall’articolo 20, comma 1, per le piscine di categoria A è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2 mila 400. Alla medesima sanzione è soggetto il direttore sanitario che non ottempera all’obbligo di comunicazione di inizio attività previsto all’articolo 22, comma 1, per le piscine di categoria C.

 

2. Il titolare dell’attività che non ottempera all’obbligo di comunicazione di variazione di cui all’articolo 20, comma 4, per le piscine di categoria A è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.500. Alla medesima sanzione è soggetto il direttore sanitario che non ottempera all’obbligo di comunicazione di variazione di cui all’articolo 22, comma 3, per le piscine di categoria C.

 

3. Il responsabile della piscina che non ottempera all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 21, comma 1, per le piscine di categoria B è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.500.

 

4. Il responsabile della piscina che non ottempera all’obbligo di comunicazione di variazione previsto all’articolo 21, comma 3, per le piscine di categoria B è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.

 

     Art. 29. (Mancato controllo dei frequentatori)

1. Il responsabile che, in violazione dell’articolo 17, comma 2, non assicura la presenza continuativa dell’assistente bagnanti a bordo vasca durante tutto l’orario di funzionamento della piscina è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3 mila 500.

 

2. Alla medesima sanzione prevista dal comma 1 è soggetto il responsabile che non assicura l’efficienza del sistema alternativo di controllo previsto dall’articolo 17, comma 3.

 

3. Il responsabile che, in violazione dell’articolo 14, comma 3, consente l’accesso all’area frequentatori a un numero di frequentatori superiore al massimo ammissibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 maggiorata di euro 5,00 per ogni frequentatore in più fino al 30 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10,00 per ogni frequentatore in più oltre il 30 per cento del numero massimo ammissibile.

 

4. Il responsabile che, in violazione dell’articolo 14, comma 3, consente l ’accesso all’area bagnanti a un numero di bagnanti superiore al massimo ammissibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 150 maggiorata di euro 8 per ogni bagnante in più fino al 30 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10 per ogni bagnante in più oltre il 30 per cento del numero massimo ammissibile.

 

5. Il responsabile che non ottempera a quanto previsto dall’articolo 19, in relazione al regolamento interno, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 600.

 

6. Il responsabile che, in violazione di quanto previsto dall’articolo.12, comma 7, non predispone i mezzi che evidenzino il tipo di acqua utilizzata in ciascuna sezione vasche è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.500.

 

     Art. 30. (Carenze relative all’autocontrollo e all’utilizzo dei locali)

1. Il responsabile che, in violazione dell’articolo 24, comma 1, non predispone il piano di autocontrollo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 5 mila.

 

2. Il responsabile che, in violazione dell’articolo 24, comma 4, non tiene aggiornata la documentazione relativa all’attività di autocontrollo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5 mila.

 

3. Il responsabile che non tiene aggiornato il registro previsto dell’articolo 24, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5 mila.

 

4. Il responsabile che non assicura gli adempimenti previsti dall’articolo 15, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5 mila.

 

5. Il responsabile che consente lo svolgimento delle attività balneatorie aggiuntive contemporaneamente alle attività terapeutiche non in conformità a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5 mila.

 

6. Il responsabile che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 13, in ordine al primo soccorso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5 mila.

 

     Art. 31. (Carenze igienico - ambientali)

1. Qualora a seguito dei controlli esterni risultino non rispettati i requisiti previsti dall’articolo 9 in relazione ai parametri termoigrometrici, di ventilazione e illuminotecnici, dell’acqua di approvvigionamento e dell’acqua in vasca, nonché in relazione alle sostanze impiegate nei trattamenti, il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1.500. Qualora i parametri difformi siano tre o in numero maggiore, la sanzione è da euro 500 a euro 3 mila 500.

 

     Art. 32. (Mancato rispetto delle disposizioni tecniche)

1. La violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni tecniche di cui all’articolo 11, comma 1, comporta l’assoggettamento alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.

 

     Art. 33. (Sospensione condizionata delle sanzioni)

1. Qualora l’organo di vigilanza accerti la violazione di cui all’articolo 30, comma 2, o la violazione di cui all’articolo 30, comma 3, o la violazione di cui all’articolo 30, comma 6, riporta nel relativo verbale le carenze riscontrate e le prescrizioni per l’adeguamento, assegnando, per l’esecuzione, un tempo non inferiore a trenta giorni.

 

2. Nel caso in cui il responsabile non abbia provveduto entro il termine assegnatogli ad adeguarsi alle prescrizioni impartite, le relative sanzioni sono applicate dagli organi di vigilanza, con provvedimento separato.

 

     Art. 34. (Reiterazioni)

1. In caso di reiterazione, come disciplinata dall’articolo 8 bis della legge 689/1981, così come aggiunto dall’articolo 94 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, delle violazioni di cui all’articolo 29, commi 1, 2, 3 e 4, e all’articolo 31, le relative sanzioni sono raddoppiate.

 

TITOLO VIII

PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELL’AUTORITÀ SANITARIA

 

     Art. 35. (Provvedimenti di tutela igienico - sanitaria)

1. Qualora i controlli esterni evidenzino il mancato rispetto dei requisiti igienico - ambientali dell’allegato 1 dell’accordo di cui all’articolo 9, comma 1, tale da costituire pericolo per la salute pubblica, l’ASL propone all’autorità sanitaria l’adozione di provvedimenti di chiusura.

 

2. La chiusura è altresì disposta nel caso in cui le analisi dell’acqua di vasca evidenzino che uno o più parametri microbiologici patogeni risultano difformi dai limiti previsti dall’allegato 1, tabella A, dell’accordo di cui all’articolo.9, comma 1, e, al momento del prelievo, è accertata la difformità dai limiti previsti per due o più parametri “pH per disinfezione a base di cloro”, “cloro attivo libero”, “cloro attivo combinato”, “impiego combinato ozono e cloro”. In tal caso la chiusura è limitata alle vasche interessate.

 

3. La revoca del provvedimento di chiusura è disposta a seguito di accertamento da parte dell’autorità sanitaria del ripristino delle condizioni di idoneità.

 

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 36. (Regime transitorio)

1. La comunicazione di inizio attività, prevista e disciplinata dagli articoli 20, 21 e 22, deve essere presentata, per le piscine già in attività, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. In assenza delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 11 e fino alla loro adozione, la rispondenza dei requisiti strutturali e impiantistici alle esigenze di igiene e sicurezza, nonché la determinazione del numero massimo ammissibile dei frequentatori e del numero degli assistenti bagnanti sono determinati dal gestore.

 

3. Le disposizioni tecniche di cui all’articolo 11 stabiliscono anche i termini entro cui le piscine esistenti devono essere adeguate ai requisiti ivi previsti, con il limite massimo di cinque anni dalla data della loro pubblicazione.

 

4. Qualora l’adeguamento ai requisiti previsti dalle disposizioni tecniche non risulti completamente realizzabile, il responsabile della piscina, entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione delle disposizioni tecniche, presenta all’ASL un piano in deroga con i relativi tempi di adeguamento. Entro centottanta giorni l’ASL si pronuncia dettando eventuali prescrizioni. Qualora l’ASL non si pronunci, il piano proposto si intende approvato.

 

5. Il mancato adeguamento entro i termini fissati ai sensi dei commi precedenti comporta la chiusura della piscina.

 

6. Per tutto quanto non espressamente previsto o disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia.