§ III.5.9 - L.R. 28 gennaio 1980, n. 12.
Costituzione dell'Istituto pugliese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea .


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, informazione e beni culturali
Data:28/01/1980
Numero:12


Sommario
Art. 1.  La Regione Puglia, al fine di concorrere alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo della coscienza civica dei cittadini, con particolare riferimento allo studio della Storia [...]
Art. 2.  L'Istituto persegue le seguenti finalità :
Art. 3.  Possono diventare soci dell'Istituto, persone fisiche, Enti locali, Associazioni ed altri Enti pubblici che ne condividono le finalità secondo le norme dello Statuto che ne disciplina [...]
Art. 4. 
Art. 5.  Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali, dal contributo di cui al successivo art. 7, da altri contributi e da eventuali donazioni.
Art. 6.  I bilanci annuali preventivi e consuntivi, approvati dalla Assemblea dei soci, devono essere inviati al Consiglio regionale.
Art. 7.  Il Consiglio regionale eroga un contributo annuo che graverà su apposito capitolo denominato «Contributo all'Istituto regionale per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della [...]


§ III.5.9 - L.R. 28 gennaio 1980, n. 12.

Costituzione dell'Istituto pugliese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea [1].

 

Art. 1. La Regione Puglia, al fine di concorrere alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo della coscienza civica dei cittadini, con particolare riferimento allo studio della Storia regionale contemporanea, promuove la costituzione dell'Istituto pugliese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea, con sede in Bari presso il Consiglio regionale [2].

 

     Art. 2. L'Istituto persegue le seguenti finalità :

     1) raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni relativi alla storia contemporanea della Puglia dalla fine della 1a, guerra mondiale ad oggi;

     2) curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni ed altre iniziative culturali anche su indicazione del Consiglio regionale dirette a diffondere la conoscenza degli aspetti socio-politici del periodo storico trattato e i risultati delle attività di studio ad esso relativi;

     3) stabilire rapporti di collaborazione e scambi con Enti e Associazioni aventi fini analoghi e, in particolare, con gli Istituti universitari competenti, l'Istituto Nazionale per la Storia del Risorgimento, la Società di Storia Patria per la Puglia, l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione;

     4) istituire premi e borse di studio da assegnare a tesi di laurea su argomenti attinenti il periodo storico considerato o specifiche ricerche progettuali di studiosi della materia;

     5) curare la pubblicazione di un bollettino dell'Istituto e di tutti gli atti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno [3].

 

     Art. 3. Possono diventare soci dell'Istituto, persone fisiche, Enti locali, Associazioni ed altri Enti pubblici che ne condividono le finalità secondo le norme dello Statuto che ne disciplina l'attività.

     Il Consiglio regionale è socio di diritto dell’Istituto [4].

 

     Art. 4. [5]

     L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale approva lo Statuto dell'Istituto, verificata la conformità del medesimo alle finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali, dal contributo di cui al successivo art. 7, da altri contributi e da eventuali donazioni.

 

     Art. 6. I bilanci annuali preventivi e consuntivi, approvati dalla Assemblea dei soci, devono essere inviati al Consiglio regionale.

 

     Art. 7. Il Consiglio regionale eroga un contributo annuo che graverà su apposito capitolo denominato «Contributo all'Istituto regionale per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione» [6].

     (Disposizioni transitorie). - (Omissis).

 

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2021, n. 36.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2021, n. 36.

[3] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[4] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2021, n. 36.

[6] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.