Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 30/07/2009 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Requisiti, modalità ed ambiti territoriali) |
Art. 2. (Norma finale) |
§ III.1.R/41 - R.R. 30 luglio 2009, n. 18. [1]
Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ‘Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie’ - Modifica ed integrazione ai sensi dell’art. 38 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10
(B.U. 3 agosto 2009, n. 119)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c)
VISTO l’art. 44, comma 3,
VISTA la
VISTA la
VISTO Il
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 26.05.2009 e la successiva Delibera n. 1397 del 28.07.2009;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1. (Requisiti, modalità ed ambiti territoriali)
Le strutture ed i professionisti che, in caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dal presente Regolamento, previa comunicazione ai sensi della normativa vigente all’ Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, devono assicurare che il trasferimento temporaneo avvenga nell’ambito del territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario ove è ubicato il presidio che si intende temporaneamente trasferito.
Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:
1. il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell’ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;
2. il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;
3. il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell’ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio Sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell’Azienda Sanitaria Locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuali.
Art. 2. (Norma finale)
Sono fatti salvi i trasferimenti di cui all’art. 29, comma 4 e 4bis della
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
[1] Abrogato dall'art. 6 della