§ III.1.105 - L.R. 12 dicembre 2006, n. 35.
Modifiche e integrazioni agli articoli 9, 11 e 14 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:12/12/2006
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25).
Art. 2.  (Modifica all’ articolo 14 della l.r. 25/2006).
Art. 3.  (Integrazione all’articolo 9 della l.r. 25/2006).


§ III.1.105 - L.R. 12 dicembre 2006, n. 35.

Modifiche e integrazioni agli articoli 9, 11 e 14 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale).

(B.U. 15 dicembre 2006, n. 166).

 

     Art. 1. (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25).

     1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente: “Fa parte del Collegio di direzione uno dei tre medici di medicina generale di cui al comma 16 dell’articolo 14 e uno dei due pediatri di libera scelta di cui al comma 16 bis dell’articolo 14.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’ articolo 14 della l.r. 25/2006).

     1. All’articolo 14 della l.r. 25/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera e) del comma 13 è aggiunta la seguente:

     “e bis) l’Ufficio per la programmazione e monitoraggio in pediatria di libera scelta.”;

     b) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

     “16 bis L’Ufficio per la programmazione e il monitoraggio delle attività in pediatria di libera scelta è parte integrante della Direzione del Distretto e la sua composizione è disciplinata dall’Accordo collettivo nazionale (ACN) di settore. Il pediatra di libera scelta membro di diritto è il responsabile dell’Ufficio e referente distrettuale dell’organismo aziendale per il monitoraggio e per l’appropriatezza delle cure primarie pediatriche. I compiti e le funzioni sono quelli definiti dall’ACN di settore e dagli Accordi regionali.”.

 

     Art. 3. (Integrazione all’articolo 9 della l.r. 25/2006).

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 25/2006 è aggiunto il seguente:

     “4 bis Nelle more dell’istituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2, i Direttori generali procedono, per la nomina del Direttore amministrativo e sanitario, ad affidare incarichi provvisori.”.

 

     La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.