§ III.1.54 - Legge regionale 30 aprile 1990, n. 17 [*]. - Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 "Norme concernenti l'igiene e la sanità pubblica ed il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:30/04/1990
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.  (Omissis)
Art. 3.  (Omissis)
Art. 4.  (Omissis)
Art. 5.  (Omissis)
Art. 6.  (Omissis)
Art. 7.  (Omissis)
Art. 8.  Nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 52 - comma 20 della legge 23-12-1978, n. 833, la Regione individua la somma finalizzata [...]
Art. 9.  (Norma finanziaria). (Omissis).


§ III.1.54 - Legge regionale 30 aprile 1990, n. 17 [*]. - Modifiche ed

integrazioni alla legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 [1] "Norme concernenti l'igiene e la sanità pubblica ed il servizio farmaceutico".

 

Art. 1. (Omissis) [2].

 

     Art. 2. (Omissis) [3].

 

     Art. 3. (Omissis) [4].

 

     Art. 4. (Omissis) [5].

 

     Art. 5. (Omissis) [6].

 

     Art. 6. (Omissis) [7].

 

     Art. 7. (Omissis) [8].

 

     Art. 8. Nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 52 - comma 20 della legge 23-12-1978, n. 833, la Regione individua la somma finalizzata all'assistenza farmaceutica.

     (Omissis) [9].

     La quota del Fondo Sanitario regionale finalizzata all'assistenza farmaceutica viene individuata per ciascuna Unità Sanitaria Locale sulla base degli indici definiti annualmente dalla Giunta regionale.

     Le Unità Sanitarie Locali iscriveranno nel proprio bilancio le somme così individuate, rimanendo, in ogni caso, responsabili della spesa eccedente la quota individuata a questo scopo.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria). (Omissis).

 

 


[*] BUR n. 84 del 16 maggio 1990.

[1] La L.R. 20 luglio 1984, n. 36 è riportata al § III.1.34.

[2] Aggiunge il terzo comma all'art. 8 della L.R. 20 luglio 1984, n. 36.

[3] Aggiunge l'art. 8 bis alla L.R. n. 36/84.

[4] Sostituisce l'art. 11 della L.R. n. 36/84.

[5] Aggiunge ulteriori commi all'art. 12 della L.R. n. 36/84.

[6] Abroga l'ultimo comma della L.R. n. 36/84.

[7] Sostituisce l'art. 22 della L.R. n. 36/84.

[8] Modifica l'art. 33 della L.R. n. 36/84.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 7, lett. d), della L.R. 5 agosto 1993, n. 13.