Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 26/11/1979 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in [...] |
Art. 2. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis) |
§ III.1.17 - L.R. 26 novembre 1979, n. 69. [1]
Provvidenze in favore delle farmacie rurali.
Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure :
L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti [2].
Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal
Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'erogazione della indennità di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attività lavorative alle dipendenze di enti pubblici o aziende private.
Art. 2. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Così sostituito dalla