Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 15/12/1976 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. L'istruttoria amministrativa, ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa di cui agli artt. 20 e 21 della legge regionale n. 5 del 20 gennaio 1975, e la conseguente definizione, è curata dagli [...] |
Art. 2. Agli stessi Uffici, gli Enti ospedalieri, gli Istituti, Enti e Case di cura, già tenuti per effetto dell'art. 21 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5, devono inoltrare le segnalazioni per [...] |
Art. 3. Le deliberazioni per eventuali rinunce o transazioni, rientrano nelle attribuzioni della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 41, lett. g, dello Statuto |
Art. 4. |
Art. 5. Per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti nonché di quelli previsti nella citata legge n. 8 del 31 marzo 1973, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, [...] |
Art. 6. I coordinatori degli Uffici del Contenzioso o funzionari da essi designati possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale ad effettuare ispezioni presso gli Ospedali della [...] |
Art. 7. (Norma transitoria). |
§ III.1.12 - L.R. 15 dicembre 1976, n. 27.
Norme per l'esercizio del diritto di surroga e dell'azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilità di terzi, delle spese di spedalità anticipate dalla regione.
(B.U. 20 dicembre 1976, n. 82).
L'istruttoria amministrativa, ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa di cui agli artt. 20 e 21 della
Agli stessi Uffici, gli Enti ospedalieri, gli Istituti, Enti e Case di cura, già tenuti per effetto dell'art. 21 della
Le deliberazioni per eventuali rinunce o transazioni, rientrano nelle attribuzioni della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 41, lett. g, dello Statuto [1].
La Giunta decide su relazione degli Uffici del contenzioso competenti, sentito il settore legale.
Per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti nonché di quelli previsti nella citata
I coordinatori degli Uffici del Contenzioso o funzionari da essi designati possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale ad effettuare ispezioni presso gli Ospedali della Regione ai fini della verifica e del controllo delle operazioni inerenti alle rivalse ospedaliere.
Art. 7. (Norma transitoria).
La Giunta Regionale è autorizzata, sulla base di una convenzione-tipo, a stipulare accordi con studi legali privati dotati della necessaria capacità professionale per la cura della eventuale fase giudiziaria, dell'azione di rivalsa, in attesa e fino a quando l'Ufficio legale della Regione non sarà diversamente e adeguatamente strutturato.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Abroga l'art. 5.