§ III.1.6 - L.R. 25 novembre 1974, n. 38. - Norme concernenti il servizio
emodialitico ed interventi a favore del Centro di trapianto renale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:25/11/1974
Numero:38


Sommario
Art. 1.  E' demandata alla Giunta regionale la predisposizione di un piano di programmazione regionale del servizio emodialitico.
Art. 2.  Il piano dovrà considerare, in particolare per quanto si riferisce alle indicazioni di cui alle lett. b), c), d) ed e) del comma 2 del precedente articolo, i servizi ospedalieri di emodialisi [...]
Art. 3.  Per la predisposizione del piano di cui ai precedenti articoli, la Giunta regionale potrà avvalersi della consulenza di apposita Commissione composta.
Art. 4.  Il piano deve essere presentato al Consiglio regionale, per l'approvazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.  Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione del corsi e quanto [...]
Art. 6.  La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Università degli studi di Bari per l'utilizzazione del centro per i trapianti.
Art. 7.  Per l'attuazione della presente legge è costituito un fondo annuale di lire 200.000.000 da iscrivere in apposito capitolo, che si istituisce, nel Bilancio preventivo di ciascun esercizio.
Art. 8.  Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del fondo di cui al precedente articolo fatta eccezione per le spese relative al personale sanitario, infermieristico e [...]
Art. 9.   Al finanziamento dei corsi per la preparazione del personale ospedaliero - escluso quello sanitario - e alle tecniche dialitiche si provvederà con l'utilizzazione dei fondi stanziati negli appositi [...]
Art. 10.  La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzione con l'Università degli Studi di Bari o altri centri universitari che operano nella Regione onde facilitare la predisposizione e l'attuazione [...]
Art. 11.  La Giunta regionale può concedere, nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'art. 7, contributi alle Amministrazioni ospedaliere fino alla concorrenza del 50 per cento della maggiore spesa [...]
Art. 12.  La Giunta, ove mutati aumenti di costi ovvero esigenze relative alla preparazione del personale, lo richiedano, al fine di non pregiudicare l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge [...]


§ III.1.6 - L.R. 25 novembre 1974, n. 38. - Norme concernenti il servizio

emodialitico ed interventi a favore del Centro di trapianto renale.

 

Art. 1. E' demandata alla Giunta regionale la predisposizione di un piano di programmazione regionale del servizio emodialitico.

     Il piano dovrà prevedere:

     a) la indicazione degli ospedali presso i quali deve essere istituito il servizio;

     b) la strutturazione del servizio presso ciascuno Ospedale a norma dell'art. 29 del D.P.R. 27 marzo 1989, n. 128;

     c) la  consistenza  del  servizio  emodialitico  presso  ciascun Ospedale;

     d) la funzione di ciascun servizio ospedaliero in relazione alla diagnosi delle uremie croniche nonché alla preparazione alla pratica delle tecniche dialitiche sia del personale ospedaliero che di coloro che intendano collaborare alla pratica della dialisi domiciliare;

     e) i tempi di attuazione, secondo criteri di priorità.

     L'articolazione del servizio emodialitico indicata dal piano di cui al comma precedente dovrà tener conto della istituzione, in collegamento con i servizi ospedalieri, di un servizio di emodialisi domiciliare.

 

     Art. 2. Il piano dovrà considerare, in particolare per quanto si riferisce alle indicazioni di cui alle lett. b), c), d) ed e) del comma 2 del precedente articolo, i servizi ospedalieri di emodialisi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero in corso di realizzazione a seguito dei finanziamenti previsti con la deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 13 luglio 1972.

 

     Art. 3. Per la predisposizione del piano di cui ai precedenti articoli, la Giunta regionale potrà avvalersi della consulenza di apposita Commissione composta.

     - dall'Assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, che la presiede;

     - da sei componenti esperti, dei quali un medico in servizio presso la Regione, un nefrologo, un chirurgo esperto in trapianti, un sanitario ospedaliero dirigente di servizio emodialitico, un urologo, un direttore sanitario ospedaliero.

     Su richiesta dell'Assessore alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera, potrà essere aggregato altro esperto nel settore della programmazione ospedaliera.

     Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'Assessorato competente.

 

     Art. 4. Il piano deve essere presentato al Consiglio regionale, per l'approvazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le Amministrazioni degli ospedali interessati sono tenute alla realizzazione delle prescrizioni del piano secondo le indicazioni ed i tempi di attuazione previsti nello stesso.

     In caso di inottemperanza, la Giunta è autorizzata a promuovere i necessari atti sostitutivi, previa diffida e determinazione di congruo termine, salvi i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge 12 febbraio 1988, n. 132.

 

     Art. 5. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione del corsi e quanto altro necessario per lo svolgimento della dialisi domiciliare in Puglia [1].

 

     Art. 6. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Università degli studi di Bari per l'utilizzazione del centro per i trapianti.

     Tale convenzione dovrà stabilire il coordinamento del centro per i trapianti con i servizi ospedalieri emodialitici.

     Con la convenzione, inoltre, saranno stabiliti gli oneri assunti dall'Università ai fini della consulenza con i suddetti servizi e dell'indagine per la tipizzazione tessutale, nonché i contributi che la Regione concederà per il funzionamento del centro.

     La convenzione non può avere durata superiore a cinque anni, salvi ulteriori rinnovi annuali, anche taciti.

     L'entità della contribuzione regionale per la funzionalità del centro viene determinata anno per anno, secondo le esigenze funzionali, i programmi predisposti e tenendo conto delle altre sovvenzioni e contribuzioni ad esso destinate per il servizio del trapianto renale.

 

     Art. 7. Per l'attuazione della presente legge è costituito un fondo annuale di lire 200.000.000 da iscrivere in apposito capitolo, che si istituisce, nel Bilancio preventivo di ciascun esercizio.

     Per l'esercizio 1974 il fondo viene iscritto al cap. 148/bis, che si istituisce, «Contributi per il funzionamento dei servizi. emodialitici ed interventi per il trapianto renale», con prelevamento di pari somma dal Cap. 324 art. 2 «Fondo globale per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» del bilancio 1974.

     I fondi previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio di riferimento, saranno utilizzati nell'esercizio successivo.

 

     Art. 8. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del fondo di cui al precedente articolo fatta eccezione per le spese relative al personale sanitario, infermieristico e ausiliario che saranno assunte dalle Amministrazioni ospedaliere per le esigenze funzionali del servizio emodialitico, secondo le particolari norme seguenti.

 

     Art. 9.  Al finanziamento dei corsi per la preparazione del personale ospedaliero - escluso quello sanitario - e alle tecniche dialitiche si provvederà con l'utilizzazione dei fondi stanziati negli appositi capitoli del bilancio della Regione per l'addestramento tecnico e professionale.

     Sul fondo di cui al precedente art. 7, peraltro, gravano i contributi fino alla concorrenza dell'ottanta per cento, da assegnare alle Amministrazioni ospedaliere cui il piano faccia obbligo di istituire, presso i rispettivi ospedali, corsi al fine di preparare alle tecniche dialitiche coloro che intendano collaborare all'espletamento della dialisi domiciliare.

 

     Art. 10. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzione con l'Università degli Studi di Bari o altri centri universitari che operano nella Regione onde facilitare la predisposizione e l'attuazione presso la Scuola di specializzazione in nefrologia di appositi corsi di preparazione del personale sanitario ospedaliero alle tecniche dialitiche, nonché alla collaborazione della scuola stessa all'attività didattica nelle scuole ospedaliere di cui alla lett. d) del comma. 2 dell'art. 1.

     Per la suddetta convenzione saranno seguiti, in quanto compatibili, i criteri di cui all'art. 6.

 

     Art. 11. La Giunta regionale può concedere, nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'art. 7, contributi alle Amministrazioni ospedaliere fino alla concorrenza del 50 per cento della maggiore spesa sostenuta, a norma del comma 2 dell'art. 48 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, ove, per le esigenze dell'attuazione del piano debbano disporre, a norma del comma 1 dell'articolo citato, il comando per il perfezionamento professionale del personale sanitario.

     La spesa di cui al precedente articolo dovrà essere documentata con le attestazioni di frequenza dei corsi indicati nell'articolo stesso, ovvero di iscrizione a scuola di specializzazione in nefrologia medica.

     La spesa grava sul fondo di cui al precedente art. 7.

     I contributi cessano quando il sanitario interessato non frequenti regolarmente i corsi ovvero, trascorsi gli anni di durata del corso normale di specializzazione, questa non venga conseguita.

 

     Art. 12. La Giunta, ove mutati aumenti di costi ovvero esigenze relative alla preparazione del personale, lo richiedano, al fine di non pregiudicare l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge proporrà con provvedimento motivato, l'aumento del fondo annuale di cui al precedente art. 7.

 

 


[1] Vedi R.R. 21 maggio 1975, n. 5.