Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 17/08/1974 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Per la nomina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario si osservano le norme della presente legge. |
Art. 2. Le attribuzioni che le vigenti leggi demandano al Consiglio provinciale di Sanità sono esercitate dal Comitato consultivo provinciale di Sanità e dal Comitato consultivo regionale di Sanità secondo [...] |
Art. 7. Il Comitato consultivo regionale di Sanità è istituito presso l'Ente Regione Puglia ed ha sede presso l'Assessorato regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria e Ospedaliera. |
Art. 8. Il Comitato consultivo regionale di Sanità è presieduto dall'Assessore al ramo ed è così composto: |
Art. 9. E' in facoltà del Presidente del Comitato consultivo regionale e provinciale di Sanità far intervenire alle sedute uno o più esperti. |
Art. 10. Il Comitato consultivo regionale di Sanità e i Comitati consultivi provinciali di Sanità sono costituiti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale alla Sicurezza [...] |
Art. 11. (Dichiarazione di urgenza). - (Omissis). |
§ III.1.5 - L.R. 17 agosto 1974, n. 28. - Disciplina degli organi
consultivi operanti nel settore sanitario.
Art. 1. Per la nomina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario si osservano le norme della presente legge.
Art. 2. Le attribuzioni che le vigenti leggi demandano al Consiglio provinciale di Sanità sono esercitate dal Comitato consultivo provinciale di Sanità e dal Comitato consultivo regionale di Sanità secondo la rispettiva competenza.
TITOLO I
Comitati consultivi provinciali di sanità [1].
Artt. 3. - 6. (Omissis). [2]
TITOLO II
Comitato consultivo regionale di sanità
Art. 7. Il Comitato consultivo regionale di Sanità è istituito presso l'Ente Regione Puglia ed ha sede presso l'Assessorato regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria e Ospedaliera.
Art. 8. Il Comitato consultivo regionale di Sanità è presieduto dall'Assessore al ramo ed è così composto:
a) dal Presidente e dai vice-presidenti della competente Commissione del Consiglio regionale;
b) dal Direttore dell'Istituto d'Igiene dell'Università di Bari;
c) da un funzionario medico dei ruoli della Regione;
d) da un funzionario veterinario dei ruoli della Regione;
e) dal Provveditore alle Opere Pubbliche della Regione;
f) da un esperto in materie amministrative designato dall'Assessore regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera;
g) da un esperto in ecologia designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.
Il Comitato consultivo regionale di Sanità prende in esame le questioni sanitarie di più alta rilevanza che l'Assessore regionale alla Sicurezza-Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera ritiene di dover sottoporre all'esame di detto organo per gli indirizzi univoci da conferire agli organi operanti sull'intero territorio regionale.
E' chiamato anche ad esprimere parere sugli affari che non è stato possibile sottoporre alla trattazione del singoli organi consultivi provinciali sanitari per essere andate deserte per due volte consecutive le relative sedute.
Disposizioni finali
Art. 9. E' in facoltà del Presidente del Comitato consultivo regionale e provinciale di Sanità far intervenire alle sedute uno o più esperti.
Per il funzionamento del Comitato consultivo regionale provinciale si applicano le norme contenute nel
La convocazione del Comitato di cui ai precedenti commi deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere notificata almeno tre giorni prima della riunione.
Art. 10. Il Comitato consultivo regionale di Sanità e i Comitati consultivi provinciali di Sanità sono costituiti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera.
Tali Organi consultivi durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.
Art. 11. (Dichiarazione di urgenza). - (Omissis).
[1] Vedi
[2] Articoli abrogati dall'Allegato C alla