Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 15/02/1973 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Ai componenti e al Segretario della commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475 è corrisposta una indennità di funzione non superiore a L. 250.000, nonché [...] |
Art. 2. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis). |
§ III.1.1 - L.R. 15 febbraio 1973, n. 3. - Adeguamento dell'indennità
spettante ai componenti e al segretario delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche [1].
Art. 1. Ai componenti e al Segretario della commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475 è corrisposta una indennità di funzione non superiore a L. 250.000, nonché l'indennità di missione, ove competa.
La misura dell'indennità è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera.
L'indennità è assegnata ai membri delle Commissioni giudicatrici nominate a seguito di bandi di concorso emessi successivamente al 31 marzo 1972.
Con lo stesso provvedimento vengono anche liquidate le altre spese connesse all'espletamento del concorso.
Art. 2. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).
[1] V.