Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 08/03/2000 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Dotazione organica). |
§ II.1.51 - L.R. 8 marzo 2000, n. 6.
Riduzione dotazione organica.
(B.U. 10 marzo 2000, n. 34).
Art. 1. (Finalità).
1. Ai fini del contenimento della spesa per il personale e di migliorare la funzionalità della Regione Puglia, la presente legge ne riduce la dotazione organica e articola la distribuzione tra i livelli in modo più funzionale alle mutate esigenze organizzative.
Art. 2. (Dotazione organica).
1. La dotazione organica della Regione Puglia è ridotta di duecento unità.
2. [1].
3. [2].
4. Alla copertura dei posti vacanti in organico di cui alla tabella precedente si provvede utilizzando le graduatorie dei rispettivi concorsi espletati e/o in corso di espletamento, alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le graduatorie di cui al comma 4 hanno validità ventiquattro mesi.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Modifica le lettere b), c) d) e e), comma 1, art. 30 della
[2] Modifica la Tabella A allegata alla