Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali - gruppi consiliari |
Data: | 15/11/1982 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Obbligo di pubblicità). |
Art. 2. (Situazione patrimoniale dei Consiglieri). |
Art. 3. (Situazione patrimoniale del coniuge e dei figli). |
Art. 4. (Variazioni della situazione patrimoniale). |
Art. 5. (Obblighi conseguenti alla cessazione della carica). |
Art. 6. (Moduli). |
Art. 7. (Inadempimento). |
Art. 8. (Diritto di informazione dei cittadini). |
Art. 9. (Disposizione transitoria). |
Art. 10. (Abrogazione). |
Art. 11. (Norma finanziaria). |
§ I.3.R/1 - R.R. 15 novembre 1982, n. 1.
Regolamento per l'attuazione della legge statale 5 luglio 1982 n. 441: «Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali».
Art. 1. (Obbligo di pubblicità).
I Consiglieri e gli Assessori della Regione Puglia sono tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale e dei propri familiari in conformità alla
Art. 2. (Situazione patrimoniale dei Consiglieri).
Entro tre mesi dalla proclamazione i consiglieri della Regione Puglia sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, con la apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [2];
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». A questa dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 6 della L. 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali finanziamenti o contributi ricevuti.
Art. 3. (Situazione patrimoniale del coniuge e dei figli).
Gli adempimenti indicati nei nn. 1 e 2 dell'articolo precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
La dichiarazione o le dichiarazioni di consenso, con la indicazione della data, vanno allegate agli atti previsti dall'art. 2.
Se il consenso non è stato prestato, il Consigliere regionale deve dichiararlo al momento del deposito degli atti di cui all'art. 2.
Qualora il consenso sia prestato dopo tale momento, il Consigliere regionale, entro un mese dalla data del consenso, è tenuto ad integrare gli atti indicati nei nn. 1 e 2 dell'articolo precedente.
Ove il coniuge non abbia accordato il consenso alla pubblicità della propria situazione patrimoniale e di dichiarazione dei redditi sia a lui comune, dalla copia di tale dichiarazione da depositare ai sensi dell'art. 2 n. 2 va esclusa la indicazione dei redditi del coniuge. In questo caso, la copia depositata deve recare la formula «sul mio onore affermo che la presente dichiarazione dei redditi è copia conforme, per la parte che concerne i miei redditi, a quella presentata all'Ufficio delle Imposte dirette», con la relativa sottoscrizione.
Art. 4. (Variazioni della situazione patrimoniale).
Entro un mese dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta cui redditi delle persone fisiche, i Consiglieri regionali sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione prevista dal numero 1 dell'art. 9, intervenute nell'anno precedente e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.
Tale adempimento si estende anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni previste dall'art. 3.
Art. 5. (Obblighi conseguenti alla cessazione della carica).
Nei tre mesi successivi alla cessazione dalla carica o alla fine della legislatura, i Consiglieri e gli Assessori regionali sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al n. 1 dell'art. 2, intervenute dopo l'ultima attestazione di cui all'art. 3. Essi sono tenuti altresì a depositare copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche concernente l'ultimo anno, o frazione di esso, nel quale hanno ricoperto la carica, entro il mese successivo alla scadenza del termine di presentazione di tale dichiarazione [3].
Tali adempimenti si estendono anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni previste dall'art. 3.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il termine della legislatura.
Art. 6. (Moduli).
Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vanno effettuate su moduli predisposti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 7. (Inadempimento).
Ove i Consiglieri non adempiano agli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 9 il Presidente del Consiglio regionale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima.
Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste da apposito regolamento, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia all'Assemblea [4].
Art. 8. (Diritto di informazione dei cittadini).
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio della Regione Puglia hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dai nn. 1 e 3 dell'art. 2, quelle previste dagli artt. 3, 4 e e quelle previste dal terzo comma dell'art. 4 della
A questo fine tali dichiarazioni vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale, insieme con i dati del quadro riepilogativo delle dichiarazioni dei redditi di ciascun consigliere depositate ai sensi del n. 2 dell'art. 2 [5].
Art. 9. (Disposizione transitoria).
I Consiglieri regionali in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2 entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 10. (Abrogazione).
L'anagrafe patrimoniale dei Consiglieri regionali di cui all'art. 29 bis del Regolamento interno del Consiglio è formata sulla base delle dichiarazioni e attestazioni previste dal presente regolamento.
La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe sono affidati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che può delegare a tale compito un suo componente, affiancato da una Commissione designata dal Consiglio e rappresentativa di tutte le forze politiche presenti nello stesso.
Sono abrogate le disposizioni degli artt. 29-bis e 29-ter del Regolamento interno del Consiglio incompatibili con il presente regolamento.
Art. 11. (Norma finanziaria).
All'onere finanziario derivante dal presente regolamento si provvede nell'ambito dello stanziamento di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale.
(Dichiarazione di urgenza) - (Omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della
[2] Numero così modificato dall'art. 4 della
[3] Comma così modificato dall'art. 4 della
[4] Comma così modificato dall'art. 4 della
[5] Comma così modificato dall'art. 4 della