§ 6.1.197 – L.R. 28 dicembre 2005, n. 16.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:28/12/2005
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Esercizio provvisorio).
Art. 2.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 6.1.197 – L.R. 28 dicembre 2005, n. 16. [1]

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2006.

(B.U. 29 dicembre 2005, n. 52 Supplemento).

 

Art. 1. (Esercizio provvisorio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto e dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2006, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, contenuti nel disegno di legge n. 190 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008), presentato al Consiglio regionale in data 7 dicembre 2005 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.

     2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell’incolumità pubblica, spese per la realizzazione dell’evento olimpico 2006.

 

     Art. 2. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15. Per una proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di cui alla presente legge, vedi l’art. 1 della L.R. 1 marzo 2006, n. 11.