Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 17/02/2005 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione dell’entrata). |
Art. 2. (Stato di previsione della spesa). |
Art. 3. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). |
Art. 4. (Quadro generale riassuntivo). |
Art. 5. (Bilancio pluriennale). |
Art. 6. (Spese obbligatorie e d’ordine). |
Art. 7. (Garanzie prestate dalla Regione). |
Art. 8. (Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari). |
Art. 9. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). |
Art. 10. (Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati). |
Art. 11. (Utilizzo dell’avanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2004). |
Art. 12. (Variazioni compensative). |
Art. 13. (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro). |
Art. 14. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 6.1.191 – L.R. 17 febbraio 2005, n. 3.
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005 – 2007.
(B.U. 21 febbraio 2005, n. 7 – S.O. n. 1).
Art. 1. (Stato di previsione dell’entrata).
1. Il totale generale delle entrate di cui all’allegato A è approvato in euro 15.072.561.335,68 in termini di competenza e in euro 17.444.500.777,28 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell’anno finanziario 2005.
Art. 2. (Stato di previsione della spesa).
1. Il totale generale delle spese di cui all’allegato A è approvato in euro 15.072.561.335,68 in termini di competenza ed in euro 17.444.500.777,28 in termini di cassa.
2. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2005.
3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2005.
Art. 3. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio finanziario 2005, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui per un importo pari a euro 862.953.505,85.
2. Agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell’ambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.
Art. 4. (Quadro generale riassuntivo).
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2005 con i prospetti di cui all’articolo 17 della
Art. 5. (Bilancio pluriennale).
1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, allegato alla presente legge (Allegato B).
Art. 6. (Spese obbligatorie e d’ordine).
1. Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 della
2. Allo stesso elenco sono aggiunti i capitoli 11180 e 11190.
Art. 7. (Garanzie prestate dalla Regione).
1. È approvato, ai sensi dell’articolo 10, comma 13, della
Art. 8. (Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari).
1. È approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. È approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.
Art. 9. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).
1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all’articolo 20 della
Art. 10. (Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati).
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 235.957.948,02 in termini di competenza e di euro 203.374.034,73 in termini di cassa.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 27.828.072,08 in termini di competenza e di cassa.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, per l’anno 2006, è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 730.000.000,00 in termini di competenza.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, per l’anno 2007, è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 700.000.000,00 in termini di competenza.
5. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3, in attuazione al disposto dell’articolo 24 della
Art. 11. (Utilizzo dell’avanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2004).
1. L’avanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2004, determinato in euro 353.736.910,52 ed applicato al bilancio di previsione per l’anno 2005, è utilizzato per la copertura del fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).
Art. 12. (Variazioni compensative).
1. Per l’anno finanziario 2005 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.
2. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a diverse leggi regionali elencate nell’Allegato A della legge finanziaria per l’anno 2005. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall’ articolo 24, comma 3, della
3. Con riferimento alle leggi regionali di cui all’Allegato A della legge finanziaria per l’anno 2005, la Giunta può altresì effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative all’interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
Art. 13. (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 14. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato A (articolo 1, 2, 4) [1]
(Omissis)
Allegato B (articolo 5)
(Omissis)
[1] Allegato modificato dall’art. 1 della