§ 6.1.172 - L.R. 20 novembre 2002, n. 27.
Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:20/11/2002
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Aliquota dell’addizionale regionale IRPEF).
Art. 2.  (Reddito imponibile).


§ 6.1.172 - L.R. 20 novembre 2002, n. 27.

Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF.

(B.U. 28 novembre 2002, n. 48).

 

Art. 1. (Aliquota dell’addizionale regionale IRPEF).

     1. Per l’anno 2003, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive), come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale), è fissata nella misura dell’1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta.

 

     Art. 2. (Reddito imponibile).

     1. La maggiorazione dell’aliquota di cui all’articolo 1 non si applica ai redditi inferiori a Euro 10.329,14 per i quali permane l’aliquota dello 0,9 per cento sul reddito complessivo determinato con le modalità di cui all’articolo 1.