§ 6.1.154 – L.R. 26 marzo 2001, n. 6.
Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:26/03/2001
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Proroga dell'esercizio provvisorio).
Art. 2.  (Urgenza).


§ 6.1.154 – L.R. 26 marzo 2001, n. 6. [1]

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione.

(B.U. 28 marzo 2001, n. 13).

 

Art. 1. (Proroga dell'esercizio provvisorio).

     1. Il termine del 31 marzo, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 3 (Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione), è prorogato al 30 aprile 2001.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.