Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 27/01/2000 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio provvisorio). |
Art. 2. (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti). |
Art. 3. (Urgenza). |
§ 6.1.142 - Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2000 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione.
(B.U. 2 febbraio 2000, n. 5).
Art. 1. (Esercizio provvisorio).
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della
2. I capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità.
Art. 2. (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti).
1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della
2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la norma dell'articolo 36 della
Art. 3. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.