Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 06/12/1999 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni anno 1999). |
Art. 2. (Patto per lo sviluppo e fondo socio-assistenziale). |
Art. 3. (Schede Fondo Investimenti Piemonte). |
Art. 4. (Parere Unione Europea). |
Art. 5. (Deroga per residui perenti). |
Art. 6. (Variazioni anno 2000). |
Art. 7. (Variazioni anno 2001). |
Art. 8. (Deroga per collaborazioni). |
Art. 9. (Estinzione anticipata delle annualità passive sul Reg. CEE 950/97 e autorizzazione al completamento del finanziamento regionale sul Reg. CEE 951/97). |
Art. 10. (Urgenza). |
§ 6.1.140 – L.R. 6 dicembre 1999, n. 31. [1]
Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 nonché disposizioni finanziarie per gli anni 2000 e 2001 e approvazione delle schede Fondo Investimenti Piemonte (FIP).
(B.U. 10 dicembre 1999, n. 49 - suppl.).
Art. 1. (Variazioni anno 1999).
1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 sono introdotte, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della
Art. 2. (Patto per lo sviluppo e fondo socio-assistenziale).
1. L'incremento del capitolo 27167 è destinato al finanziamento del Patto per lo sviluppo.
2. L'incremento del capitolo 11950 non viene inserito nella base per il calcolo del fondo per l'anno 2000.
Art. 3. (Schede Fondo Investimenti Piemonte).
1. Sono approvate le schede relative al Fondo Investimenti Piemonte (FIP), di cui alla
Art. 4. (Parere Unione Europea).
1. Gli interventi di cui all'articolo 3, che costituiscono nuovi aiuti alle imprese ai sensi dell'articolo 88 del Trattato, sono disposti a seguito del parere favorevole dell'Unione Europea.
2. Il cumulo tra analoghi regimi di aiuto è ammesso nei limiti massimali previsti dall'Unione Europea.
Art. 5. (Deroga per residui perenti).
1. Per gli anni 1999 e 2000, in attesa del riordino delle materie di cui alla
Art. 6. (Variazioni anno 2000).
1. Per la concessione dei contributi in annualità, in attuazione della
2. E' altresì autorizzato sempre per l'anno 2000 il limite di impegno di L. 4.400.000.000 sul capitolo 26982 per la concessione di contributi in annualità ai sensi della
Art. 7. (Variazioni anno 2001).
1. Per la concessione di contributi in capitale a comuni, loro consorzi ed alle comunità montane, nella spesa per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature è autorizzata per l'anno 2001, la spesa di L. 22.000.000.000 che viene iscritta al capitolo 24360 del bilancio pluriennale 1999 - 2001 tranche 2001, mediante riduzione del capitolo 24365.
Art. 8. (Deroga per collaborazioni).
1. In deroga a quanto disposto dalla
Art. 9. (Estinzione anticipata delle annualità passive sul Reg. CEE 950/97 e autorizzazione al completamento del finanziamento regionale sul Reg. CEE 951/97).
1. E' autorizzata l'estinzione anticipata delle annualità scadenti dopo l'1 gennaio 2000 di concorso regionale negli interessi per mutui di miglioramento relativi a piani di sviluppo e di miglioramento aziendali approvati in attuazione dei Regolamenti CEE n. 2328/85 e della Direttiva CEE n. 159/72. Il tasso di attualizzazione sarà stabilito con successiva deliberazione della Giunta regionale.
2. E' autorizzata l'utilizzazione degli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione della spesa n. 21716 e n. 21720 per il completamento del finanziamento dei progetti presentati e approvati sul Regolamento CEE n. 951/97.
Art. 10. (Urgenza).
1. La presente legge regionale è urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della