§ 6.1.125 – L.R. 16 giugno 1998, n. 17.
Estinzione, in applicazione della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3, di mutui precedentemente contratti mediante trasferimento della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:16/06/1998
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. La reimpostazione delle economie dei fondi statali riconducibili ai capitoli indicati nell'allegato A, viene effettuata in relazione ai tempi tecnici di attuazione delle relative iniziative
Art. 2.      1. La quota dell'avanzo alla chiusura dell'esercizio 1997, resa disponibile dallo slittamento di cui all'articolo 1, viene utilizzata per l'estinzione di mutui precedentemente contratti come [...]
Art. 3.      1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale) è autorizzata, se necessaria, la contrazione di un'anticipazione di [...]
Art. 4.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998 sono inserite le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa
Art. 5.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul [...]


§ 6.1.125 – L.R. 16 giugno 1998, n. 17. [1]

Estinzione, in applicazione della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3, di mutui precedentemente contratti mediante trasferimento della reimpostazione di economie di fondi statali.

(B.U. 23 giugno 1998, n. 25).

 

Art. 1.

     1. La reimpostazione delle economie dei fondi statali riconducibili ai capitoli indicati nell'allegato A, viene effettuata in relazione ai tempi tecnici di attuazione delle relative iniziative.

     2. Le somme slittate ai sensi ed in applicazione del precedente comma e specificate nell'allegato A, vengono iscritte nel Bilancio pluriennale 1998-2000, tranches 1999 e 2000, in sede di assestamento al bilancio di previsione 1998, mediante opportune variazioni alle previsioni per i rispettivi anni.

 

     Art. 2.

     1. La quota dell'avanzo alla chiusura dell'esercizio 1997, resa disponibile dallo slittamento di cui all'articolo 1, viene utilizzata per l'estinzione di mutui precedentemente contratti come autorizzato dalla legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 (Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti).

 

     Art. 3.

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale) è autorizzata, se necessaria, la contrazione di un'anticipazione di cassa sino alla concorrenza dell'importo necessario per estinguere, anche parzialmente, i mutui precedentemente contratti.

 

     Art. 4.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998 sono inserite le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     - capitolo n. 30088, + 493.577.609.500

     - capitolo n. 15965, - 493.577.609.500.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegato A

(Omissis)

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.