§ 6.1.55 – L.R. 18 agosto 1994, n. 32.
Autorizzazione alla vendita alla Provincia di Alessandria del compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:18/08/1994
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta Regionale è autorizzata ad alienare, a trattativa privata e al prezzo di lire 1.561.500.000, il compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1, alla Provincia di [...]
Art. 2.      1. Il provento derivante dall'alienazione del compendio immobiliare, di cui all'articolo 1, è introitato nel capitolo 2515 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1994
Art. 3.      1. La legge regionale 21 gennaio 1993 n. 5 (Autorizzazione alla vendita del compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1), è abrogata
Art. 4.      1. La Giunta Regionale con la deliberazione di cui al comma 2, dell'articolo 1 prevede espressamente la costituzione, col formale atto notarile di trasferimento, di un vincolo ad uso pubblico


§ 6.1.55 – L.R. 18 agosto 1994, n. 32. [1]

Autorizzazione alla vendita alla Provincia di Alessandria del compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1.

(B.U. 24 agosto 1994, n. 34).

 

Art. 1.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ad alienare, a trattativa privata e al prezzo di lire 1.561.500.000, il compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1, alla Provincia di Alessandria per lo svolgimento di attività di interesse pubblico.

     2. La Giunta Regionale stabilisce con propria deliberazione, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), le modalità e le condizioni per la vendita del compendio immobiliare, di cui al comma 1, prevedendo l'automatica risoluzione del contratto nel caso di utilizzazione del compendio stesso difforme dalle finalità indicate al comma 1.

 

     Art. 2.

     1. Il provento derivante dall'alienazione del compendio immobiliare, di cui all'articolo 1, è introitato nel capitolo 2515 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1994.

 

     Art. 3.

     1. La legge regionale 21 gennaio 1993 n. 5 (Autorizzazione alla vendita del compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1), è abrogata.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta Regionale con la deliberazione di cui al comma 2, dell'articolo 1 prevede espressamente la costituzione, col formale atto notarile di trasferimento, di un vincolo ad uso pubblico.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.