Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 18/08/1994 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Giunta Regionale è autorizzata ad alienare, a trattativa privata e al prezzo di lire 1.561.500.000, il compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1, alla Provincia di [...] |
Art. 2. 1. Il provento derivante dall'alienazione del compendio immobiliare, di cui all'articolo 1, è introitato nel capitolo 2515 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1994 |
Art. 3. 1. La legge regionale 21 gennaio 1993 n. 5 (Autorizzazione alla vendita del compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1), è abrogata |
Art. 4. 1. La Giunta Regionale con la deliberazione di cui al comma 2, dell'articolo 1 prevede espressamente la costituzione, col formale atto notarile di trasferimento, di un vincolo ad uso pubblico |
§ 6.1.55 – L.R. 18 agosto 1994, n. 32. [1]
Autorizzazione alla vendita alla Provincia di Alessandria del compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1.
(B.U. 24 agosto 1994, n. 34).
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad alienare, a trattativa privata e al prezzo di lire 1.561.500.000, il compendio immobiliare sito in Alessandria, via Gentilini n. 1, alla Provincia di Alessandria per lo svolgimento di attività di interesse pubblico.
2. La Giunta Regionale stabilisce con propria deliberazione, ai sensi della
1. Il provento derivante dall'alienazione del compendio immobiliare, di cui all'articolo 1, è introitato nel capitolo 2515 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1994.
1. La
1. La Giunta Regionale con la deliberazione di cui al comma 2, dell'articolo 1 prevede espressamente la costituzione, col formale atto notarile di trasferimento, di un vincolo ad uso pubblico.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della