§ 6.1.54 – L.R. 2 agosto 1994, n. 29.
Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:02/08/1994
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. In applicazione di quanto previsto al primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 1987, n. 52 (Prima legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario [...]
Art. 2.      1. In conseguenza dei movimenti finanziari, di cui all'articolo 1 nel bilancio 1994 vengono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni
Art. 3.  Urgenza.


§ 6.1.54 – L.R. 2 agosto 1994, n. 29. [1]

Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti.

(B.U. 10 agosto 1994, n. 32).

 

Art. 1.

     1. In applicazione di quanto previsto al primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 1987, n. 52 (Prima legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 nonché disposizioni finanziarie per gli anni 1987/1990) la Regione è autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui contratti a pareggio dei disavanzi degli anni dal 1982 al 1991, per un importo massimo di 300 miliardi di lire.

     2. Per fare fronte all'onere che l'estinzione anticipata comporta la Regione è autorizzata ad assumere nuovi mutui per un importo in linea capitale corrispondente al residuo debito dei mutui estinti.

     3. I mutui saranno stipulati ad un tasso non superiore a quello di riferimento per i mutui (OO.PP.) tempo per tempo vigente, oneri fiscali esclusi, e per una durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

 

     Art. 2.

     1. In conseguenza dei movimenti finanziari, di cui all'articolo 1 nel bilancio 1994 vengono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

     a) Entrata: «Provento dei mutui stipulati per l'estinzione anticipata di precedenti mutui a pareggio del bilancio»;

     b) Spesa: «Quota capitale per l'estinzione anticipata di precedenti mutui a pareggio del bilancio».

     2. Agli eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione dei mutui si farà fronte con le disponibilità dei capitoli n. 15850 e n. 30070 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994.

 

     Art. 3. Urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.