Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.14 calamità naturali |
Data: | 30/10/1998 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Prestazioni straordinarie). |
Art. 2. (Disposizione finanziaria). |
Art. 3. (Urgenza). |
§ 5.14.20 – L.R. 30 ottobre 1998, n. 28. [1]
Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994, 1996 e alle calamità naturali 1997 e 1998. Autorizzazione prestazioni straordinarie 1998.
(B.U. 4 novembre 1998, n. 44).
Art. 1. (Prestazioni straordinarie).
1. E' autorizzata nell'anno 1998 l'effettuazione di prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma del contratto collettivo di lavoro, da parte del personale regionale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative e/o di monitoraggio collegate all'attuazione dei programmi di ricostruzione e di prevenzione previsti dalle leggi 21 gennaio 1995, n. 22 (Conversione in legge, con modificazioni, del
2. La corresponsione dei compensi per le predette prestazioni straordinarie avviene previa attestazione dei responsabili delle strutture regionali competenti che il lavoro, oltre l'orario d'obbligo, è stato reso per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Per i dipendenti impegnati in interventi tecnici di prima necessità si richiede altresì l'attestazione rilasciata dall'ente territoriale presso cui hanno operato.
Art. 2. (Disposizione finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificati in lire 500 milioni, si fa fronte con integrazione di pari importo dello stanziamento del capitolo 10135 mediante prelievo dal fondo di riserva delle spese obbligatorie.
Art. 3. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della