Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.14 calamità naturali |
Data: | 04/09/1996 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle Province del Verbano, Cusio, Ossola e di Novara, di cui al decreto del [...] |
Art. 2. 1. La dotazione del fondo per l'anno 1996 è stabilita in lire 5 miliardi. |
Art. 3. 1. La Regione svolge funzioni di assistenza agli Enti locali colpiti dalle calamità intervenendo in modo diretto a realizzare con propri tecnici, ed in modo indiretto partecipando al [...] |
Art. 4. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul [...] |
§ 5.14.17 - Legge regionale 4 settembre 1996, n. 71. [1]
Interventi straordinari per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle Province del Verbano, Cusio, Ossola e di Novara.
(B.U. 11 settembre 1996, n. 37).
1. Per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle Province del Verbano, Cusio, Ossola e di Novara, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1996, è autorizzata la costituzione di un apposito fondo.
2. Le disponibilità del fondo integrano le analoghe disponibilità assegnate dallo Stato.
3. In deroga a quanto previsto dalla
1. La dotazione del fondo per l'anno 1996 è stabilita in lire 5 miliardi.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente anno è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Fondo destinato a fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle Province del Verbano, Cusio, Ossola e di Novara" con la dotazione di lire 5 miliardi.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli sotto elencati per l'importo a fianco di ciascuno indicato: capitolo n. 20400 importo 1.000.000.000; capitolo n. 27170 importo 4.000.000.000; complessivamente 5.000.000.000.
4. La riduzione del capitolo 27170 è riferita all'accantonamento disposto per l'assistenza territoriale.
1. La Regione svolge funzioni di assistenza agli Enti locali colpiti dalle calamità intervenendo in modo diretto a realizzare con propri tecnici, ed in modo indiretto partecipando al finanziamento, i progetti per la sistemazione idrogeologica delle aree.
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Abrogata dall'art. 2 della