§ 5.14.17 - Legge regionale 4 settembre 1996, n. 71.
Interventi straordinari per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.14 calamità naturali
Data:04/09/1996
Numero:71


Sommario
Art. 1.      1. Per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle Province del Verbano, Cusio, Ossola e di Novara, di cui al decreto del [...]
Art. 2.      1. La dotazione del fondo per l'anno 1996 è stabilita in lire 5 miliardi.
Art. 3.      1. La Regione svolge funzioni di assistenza agli Enti locali colpiti dalle calamità intervenendo in modo diretto a realizzare con propri tecnici, ed in modo indiretto partecipando al [...]
Art. 4.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul [...]


§ 5.14.17 - Legge regionale 4 settembre 1996, n. 71. [1]

Interventi straordinari per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle Province del Verbano, Cusio, Ossola e di Novara.

(B.U. 11 settembre 1996, n. 37).

 

Art. 1.

     1. Per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle Province del Verbano, Cusio, Ossola e di Novara, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1996, è autorizzata la costituzione di un apposito fondo.

     2. Le disponibilità del fondo integrano le analoghe disponibilità assegnate dallo Stato.

     3. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale), è autorizzato il prelievo dal fondo, con atto amministrativo, per integrare lo stanziamento di capitoli già istituiti o per istituirne di nuovi.

 

     Art. 2.

     1. La dotazione del fondo per l'anno 1996 è stabilita in lire 5 miliardi.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente anno è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Fondo destinato a fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle Province del Verbano, Cusio, Ossola e di Novara" con la dotazione di lire 5 miliardi.

     3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli sotto elencati per l'importo a fianco di ciascuno indicato: capitolo n. 20400 importo 1.000.000.000; capitolo n. 27170 importo 4.000.000.000; complessivamente 5.000.000.000.

     4. La riduzione del capitolo 27170 è riferita all'accantonamento disposto per l'assistenza territoriale.

 

     Art. 3.

     1. La Regione svolge funzioni di assistenza agli Enti locali colpiti dalle calamità intervenendo in modo diretto a realizzare con propri tecnici, ed in modo indiretto partecipando al finanziamento, i progetti per la sistemazione idrogeologica delle aree.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.