§ 5.14.4 - Legge regionale 20 dicembre 1979, n. 79. - Norme integrative e
modificative delle L.R. 38/78 e 46/77 in materia di calamità naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.14 calamità naturali
Data:20/12/1979
Numero:79


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      Ove, a seguito delle alluvioni del maggio 1977, sia riconosciuta la necessità di ricostruire in altra sede i fabbricati distrutti o danneggiati, i Comuni, in assenza di strumento urbanistico [...]
Art. 11.  (Modifica della legge regionale 31.8.1977, n. 46).
Art. 12.      I benefici previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge sono estesi ai proprietari di fabbricati danneggiati dalle calamità atmosferiche del maggio e dell'ottobre 1977, che abbiano [...]
Art. 13.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 5.14.4 - Legge regionale 20 dicembre 1979, n. 79. - Norme integrative e

modificative delle L.R. 38/78 e 46/77 in materia di calamità naturali.

(B.U. 2 gennaio 1980 n. 1).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7. [7]

 

     Art. 8. [8]

 

     Art. 9. [9]

 

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 10.

     Ove, a seguito delle alluvioni del maggio 1977, sia riconosciuta la necessità di ricostruire in altra sede i fabbricati distrutti o danneggiati, i Comuni, in assenza di strumento urbanistico operante ai sensi della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive variazioni, possono consentire le ricostruzioni in conformità alle previsioni dei piani di ricostruzione attuativi della legge 12.2.1969, n. 7 nei limiti della loro validità temporale, fissata in un decennio dalla loro approvazione all'art. 3 della citata legge.

 

     Art. 11. (Modifica della legge regionale 31.8.1977, n. 46).

     L'applicazione del disposto del 2° comma dell'art. 12 della legge regionale 38/78 viene estesa anche alla legge regionale 31.8.1977, n. 46.

 

     Art. 12.

     I benefici previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge sono estesi ai proprietari di fabbricati danneggiati dalle calamità atmosferiche del maggio e dell'ottobre 1977, che abbiano presentato, entro i termini, istanza di contributo.

     Per quanto attiene all'evento alluvionale dell'agosto 1978 i benefici di cui al punto 5) dell'art. 2 sono estesi anche ai proprietari che non hanno ritenuto a suo tempo di presentare istanza di contributo ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale n. 38/78.

     Le domande per ottenere i benefici di cui ai precedenti commi debbono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Il testo è riportato all'art. 2 della L.R. 38/78.

[2] Aggiunge l'art. 7 bis riportato nel testo della L.R. 38/78.

[3] Il testo è riportato ai commi 4° e 6° dell'art. 7 della L.R. 38/78.

[4] Aggiunge l'art. 7 ter riportato nel testo della L.R. 38/78.

[5] Il testo è riportato al 1° comma dell'art. 9 della L.R. 38/78.

[6] Aggiunge la lettera f) al 3° comma dell'art. 17 della L.R. 38/78.

[7] Il testo è riportato al 2° comma dell'art. 3 della L.R. 38/78.

[8] Il testo è riportato al 1° comma dell'art. 4 della L.R. 38/78.

[9] Il testo è riportato al 7° comma dell'art. 7 della L.R. 38/78.