§ 5.12.4 – L.R. 2 luglio 1987, n. 35.
Gestione provvisoria dei comparti alpini di nuova determinazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.12 caccia
Data:02/07/1987
Numero:35


Sommario
Art. unico.      La gestione dei comparti alpini determinati successivamente all'anno 1986, sino alla data di insediamento degli organi di gestione previsti dall'art. 63 della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60, così [...]


§ 5.12.4 – L.R. 2 luglio 1987, n. 35. [1]

Gestione provvisoria dei comparti alpini di nuova determinazione.

(B.U. 8 luglio 1987, n. 27).

 

Art. unico.

     La gestione dei comparti alpini determinati successivamente all'anno 1986, sino alla data di insediamento degli organi di gestione previsti dall'art. 63 della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60, così come modificata dall'art. 41 della L.R. 18 aprile 1985, n. 38 e comunque per un periodo non superiore ad anni uno, è effettuata dalla Giunta Provinciale, sentita la Consulta Provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, in base ad apposito regolamento provinciale [2].


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] La L.R. 12.7.1988, n. 32 (B.U. 20.7.1988, n. 29) ha prorogato la gestione provvisoria fino al 31 dicembre 1988.