§ 5.11.16 - Circolare P. Reg. 14 maggio 1998, n. 6/LAP.
L. 36/1994 e l.r. 13/1997: Organizzazione del servizio idrico integrato. Affidamento delle gestioni nelle more di costituzione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.11 difesa idrogeologica
Data:14/05/1998
Numero:6

§ 5.11.16 - Circolare P. Reg. 14 maggio 1998, n. 6/LAP.

L. 36/1994 e l.r. 13/1997: Organizzazione del servizio idrico integrato. Affidamento delle gestioni nelle more di costituzione delle Autorità d'ambito.

(B.U. 27 maggio 1998, n. 21).

 

     Dalle attività di ricognizione sulle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione effettuate nell'ambito dell'aggiornamento del Piano regionale di qualità delle acque dall'Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13, è emerso come ricorrente il fenomeno di affidamento, in data successiva all'entrata in vigore della cosiddetta legge Galli, di gestioni le quali, soprattutto in ragione della loro durata, parrebbero volte non tanto a garantire la continuità del servizio in pendenza dell'attuazione della riforma in senso integrato dei servizi idrici, quanto piuttosto a realizzare scelte gestionali frammentarie e a lungo termine che possono inficiare la corretta attuazione delle disposizioni di legge.

     In merito pare opportuno richiamare all'attenzione delle SS.LL. i vari disposti delle norme statali e regionali che sotto questo profilo regolano gli istituti di disciplina della fase transitoria e di conseguente salvaguardia delle gestioni pubbliche o private esistenti, così come ampiamente illustrate all'Allegato 1 dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 31-23227 del 24.11.1997 pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 51 del 24 dicembre 1997.

     Si richiamano in particolare i combinati disposti:

     - degli articoli 10, comma 3 della l. 36/1994 e 9, comma 7 della l.r. 13/1997 che prevedono il mantenimento fino alla loro naturale scadenza, previo riconoscimento da parte delle Autorità d'ambito, delle concessioni di servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge nazionale;

     - dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 13/1997, che consente a determinate condizioni di salvaguardare organismi pubblici di gestione esistenti ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della l. 36/1994;

     - degli articoli 10, commi 1 e 2 della l. 36/1994 e 9, comma 6 della l.r. 13/1997, a norma dei quali le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi anche in economia esistenti alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data di stipulazione della convenzione con il gestore prescelto dall'Autorità d'ambito ovvero fino alla data stabilita dalla convenzione stessa.

     L'insieme delle succitate disposizioni, se da una parte deve garantire, nelle more di organizzazione delle Autorità d'ambito e dell'adozione degli atti che alla stessa competono per l'effettiva realizzazione della riforma del settore, l'assenza di soluzioni di continuità nell'erogazione di servizi essenziali quali i servizi idrici, dall'altra non consente però che nel frattempo si configurino situazioni destinate a precostituire oltre i limiti di legge le condizioni per l'applicazione delle salvaguardie specificamente disciplinate.

     Ne consegue ad esempio che concessioni di gestione del servizio a terzi rilasciate in data successiva 3 febbraio 1994 non potranno essere oggetto di riconoscimento ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della l.r. 13/1997 per carenza del requisito temporale previsto dall'articolo 10, comma 3 della l. 36/1994 e che pertanto gli obblighi da esse emergenti potranno essere legittimamente disattesi dall'Autorità d'ambito.

     In ragione delle sopra illustrate considerazioni si invitano le SS.LL., in questa delicata fase di modifica delle modalità di esercizio delle funzioni Loro spettanti in materia, a informare le scelte in ordine alla prestazione dei servizi idrici coerentemente alla transitorietà della suddetta fase e alle linee di riforma profilate dal legislatore nazionale e regionale, nonché ad adoperarsi affinché con la sollecita costituzione delle Autorità d'ambito siano posti in essere i presupposti concreti della riforma stessa.